Spessissimo i produttori mi chiedono quando un’attrezzatura può essere considerata una quasi macchina e quando invece deve essere marcata come macchina.
Ce ne sono infatti alcune che si trovano marcate a volte in un senso, a volte in un altro.
Ma qui arriva il segreto: la differenza sta nella destinazione d’uso.
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Nastro trasportatore: macchina o quasi macchina?
Usiamo come esempio un’attrezzatura che conosciamo tutti: il nastro trasportatore.
Tutti andiamo a far la spesa, io compreso. Io abito a Milano, qui c’è l’Esselunga o il Pam e quando vado a far la spesa con i miei prodottini arrivo davanti ad un bel nastro trasportatore, poggio i miei prodotti, questi vengono portati davanti alla bippatrice, dove la cassiera bippa ed esce fuori il conto che dovrò pagare.
Quel nastro trasportatore è una macchina, perché è stata venduto per essere usata esattamente così. La sua destinazione d’uso è e sarà una cassa da supermercato, dove ci sarà la postazione di lavoro della cassiera; la sua destinazione d’uso sarà che la cassiera è da una parte, il cliente dall’altra.
Rischio residuo nullo, a una velocità controllata i prodotti avanzano piano piano, man mano che lei li sposta. Quella macchina è sicura ed è venduta così.
Perché un nastro trasportatore di un’isola robotica non è una macchina?
Perché magari il sistema di comando della cassiera esiste ed è finito, quello della quasi macchina dell’isola robotica magari non esiste. Questo nastro trasportatore magari viene alimentato attraverso un centro di lavoro, magari attraverso una pressa, non ha un suo sistema di comando autonomo, non ha una sua pulsantiera e viene comandato da altri.
Quindi quando noi vediamo una macchina senza quadro, è difficile che possa essere una macchina. (Questo è il trucco che si usa quando si vendono le macchine vecchie. Si prende una macchina, gli si toglie il quadro, lo si vende come quasi macchina, lo si vende come pezzo di ricambio ed è un modo con cui svicolano il fatto che quella macchina non è sicura e non dovrebbero venderla).
Sicurezza e responsabilità nelle quasi macchine
I nastri trasportatori a loro volta possono essere sicuri o non sicuri, ci sono quelli lisci e quelli zigrinati. Nei secondi il rischio impigliamento è altissimo, perché sono proprio pensati per ingrippare, per trascinare dei prodotti difficili.
Quindi la persona non ci si può avvicinare, dev’essere messo ad un’altezza tale per cui la persona fa fatica ad avvicinarsi, poi capita che un operaio con la sciarpa sale tra i gradini per guardare il prodotto sul nastro, la sciarpa si impiglia sul nastro e la persona non c’è più.
Il costruttore è vero che deve prevedere i comportamenti sbagliati facilmente prevedibili, ma se lo vende come quasi macchina ti dice: “Io non risolvo tutti i requisiti della Direttiva Macchine, ti risolvo solo questi”. Nella certificazione di incorporazione ti fa poi l’elenco dei RES che è riuscito a garantire.
Non ti dice “la macchina è completamente sicura”, ti dice “la macchina è sicura solo per questi punti qui”.
Gli altri che mancano lui non li garantisce, e li passa in carico al cliente che compra la quasi macchina e sarà lui che avrà l’onere di rendere sicuri anche gli altri requisiti che mancano.
Ad esempio se nella certificazione di incorporazione non cita l’1.2.1., mancano gli organi di comando, quella macchina da sola non si governa. Per questo motivo in tutte le Certificazioni di Incorporazione c’è scritto espressamente che è vietato utilizzare la quasi macchina da sola.
La quasi macchina non ha la dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva macchina, bensì la dichiarazione di incorporazione che non prevede il CE e dice che non può essere accesa fino a quando non è incorporata nell’insieme e resa sicura.
Perché quindi lo stesso oggetto può essere marcato come macchina o quasi macchina?
Perché c’è libero mercato, quindi io posso decidere che lo stesso oggetto possa essere venduto in modi diversi, lo stesso oggetto usato in ambiti diversi deve rispettare regole diverse.
Anche il rischio accettabile se sono in una farmaceutica o in una fonderia cambia parecchio. Io però non so perché in una farmaceutica il rischio accettato è molto più basso che in una fonderia o in un’acciaieria. E’ un dato di verità, quindi mi comporterò di conseguenza.
La destinazione d’uso mi impone determinati limiti, che mi impongono a loro volta di dire quali responsabilità devo rispettare e sono applicabili, e quali pericoli devo valutare – è tutto a cascata!
Ma dipende tutto a chi vendo quale oggetto e in quali condizioni vendo quell’oggetto. Quindi la destinazione d’uso fa la differenza su tutto, perché lo stesso oggetto venduto a persone diverse può cambiare notevolmente la pericolosità.
Facciamo un esempio.
Adesso siamo in periodo Covid, io ho la moglie che lavora in ospedale. Lì di mascherine ne mettono 2, mettono la FFP2 e sopra la chirurgica perché una non basta. A noi che siamo fuori belli tranquilli ci dicono di non mettere neanche la chirurgica, ma semplicemente una di cotone, ma è sempre una mascherina.
Però l’ambito di applicazione di quella mascherina cambia il rischio da cui ti protegge, quindi abbiamo la FFP2 che ti protegge dal virus e la chirurgica che evita, se tu sei infetto la trasmissione agli altri, per questo loro le mettono tutt’e due.
La destinazione d’uso ti dice quali requisiti sono applicabili o meno e quali pericoli sono applicabili o meno.
Pensiamo ad un avvolgicavi che finisce su una nave: per srotolarlo appoggio un cavo in fondo al mare. Lo stesso avvolgicavi in una fabbrica sta sempre fisso, è diverso come rischio!
Cambia totalmente il modo di proteggerlo e di usarlo, per questo la destinazione d’uso fa la differenza.
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Ma dunque una macchina che assolve al suo campo di impiego ma senza dispositivi di sicurezza è una macchina o una quasi macchina?
Allora, una macchina certificata CE dev’essere sicura, punto.
Quando io firmo una Dichiarazione di Conformità con il marchio CE secondo la Direttiva Macchine io prometto solennemente che la macchina non farà del male a nessuno, quindi garantisce quell’elenco di requisiti dell’Allegato 1 della Direttiva Macchine.
Per fare ciò ho fatto una Valutazione dei Rischi e ho deciso di mettere dei ripari e delle protezioni. Se io li tolgo, quella Certificazione CE non vale più. Se io vendo la macchina senza ripari e la vendo col CE sto commettendo un reato, perché non è una macchina sicura. Sto dichiarando dei requisiti essenziali di sicurezza che non sono veri.
Se io vendo una macchina con degli organi di movimento liberi e certifico CE quella macchina lì, io ho lasciato il requisito 1.3.7 della Direttiva Macchine non perfettamente risolto. Col manuale, con la formazione, con l’informazione posso ridurre il rischio, ma quel requisito mi rimane lì a mettermi in pericolo.
Se invece la vendo come quasi macchina posso dire che garantisco tutti gli altri ma non l’1.3.7. E’ il mio cliente che deve risolvere l’1.3.7, è lui che deve risolvere la certificazione finale e mi garantisce l’1.3.7.
Chiaro?
