Macchina o quasi macchina? Conformità o incorporazione?

Procedure di valutazione della conformità delle macchine

Per le macchine in Allegato IV costruite in conformità ad una norma armonizzata non è più richiesto il deposito del fascicolo tecnico presso un Organismo Notificato, ma è sufficiente la normale procedura di controllo interno sulla fabbricazione (Allegato VIII).

Per le macchine in Allegato IV, si può applicare la nuova procedura di garanzia di qualità totale (Allegato X).

Leggi anche: Qual è la differenza tra macchine e quasi macchine?

Procedura per le quasi-macchine

Procedure per le quasi macchine | Certificazionece

Scopri gli aggiornamenti della normativa sulle Quasi Macchine

Il fabbricante:

  • prepara la “documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine” (Allegato VII-B);
  • prepara le istruzioni per l’assemblaggio di cui all’allegato VI;
  • deve redare la dichiarazione di incorporazione di cui all’allegato II-B;
  • prepara le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione che accompagnano la quasi-macchina fino all’incorporazione e faranno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.

Non conformità della marcatura

Gli stati membri considerano marcatura non conforme:

  1. l’apposizione della marcatura CE a titolo della presente direttiva su prodotti non oggetto della medesima;
  2. l’assenza della marcatura CE e/o della dichiarazione di conformità per una macchina;
  3. l’apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura CE è vietata perché può indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico o entrambi, della marcatura CE.

Dichiarazione CE di conformità

L a dichiarazione CE di conformità deve contenere:

Leggi anche: Documentazione richiesta per le quasi macchine

Dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine

La dichiarazione d’incorporazione deve contenere:

  • ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario;
  • nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella comunità;
  • un’indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della presente direttiva sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità all’allegato VII-B e, se del caso, un’indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea;
  • un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L’impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina;
  • una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della presente direttiva;
  • luogo e data della dichiarazione;
  • identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.

NB.: I requisiti essenziali di salute e sicurezza non si applicano obbligatoriamente alle quasi-macchine, ma è facoltà del fabbricante rispettare uno o più requisiti indicandolo nella documentazione tecnica pertinente.

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