Merci bloccate in dogana? Forse è colpa del regolamento 2019/1020…

Negli ultimi mesi mi capita di sentire sempre più clienti che hanno problemi con prodotti bloccati in dogana.

Cos’è successo? I funzionari doganali si sono fatti improvvisamente più suscettibili?

Non proprio. Questi sono gli effetti del regolamento 2019/1020, entrato in vigore a luglio del 2021.

Si tratta di un aggiornamento normativo importante sulla vigilanza e la conformità CE dei prodotti. E quello dei blocchi doganali è solo uno degli effetti diretti di questa nuova normativa.

Vediamo allora insieme le più importanti novità.

Chiariti gli oneri degli operatori economici

Abbiamo già parlato in passato di certificazione CE e dei relativi obblighi per fabbricanti, importatori e rappresentanti autorizzati.

Gli obblighi per fabbricanti, importatori e rappresentanti.

(RIFERIMENTO ARTICOLO: https://www.certificazionece.it/marcatura-ce-obblighi-di-fabbricanti-importatori-e-distributori/)

Il nuovo regolamento contribuisce a fare maggiore chiarezza in questo ambito e rende più semplice distinguere chi deve fare cosa (e quando).

Innanzitutto aggiorna la definizione di fabbricante, rendendola cristallina:

«Fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.

Il fabbricante, ricordiamolo, è colui che ha la responsabilità di apporre la marcatura CE sui prodotti.

Quando il fabbricante ha sede al di fuori dell’Unione Europea, questa responsabilità ricade su altre figure: il rappresentante autorizzato, l’importatore o – questa è una novità – il fornitore di servizi di logistica.

Questo concetto viene spiegato molto bene dallo schema qui sotto, inserito nella comunicazione della Commissione Europea in cui vengono illustrati ulteriormente alcuni aspetti del nuovo regolamento:

Alcuni aspetti del nuovo regolamento

Nello specifico, i compiti del fabbricante o di chi ne fa le veci saranno:

  • Garantire che siano presenti la dichiarazione di conformità CE e la documentazione tecnica nella lingua del mercato UE di destinazione;
  • Conservare la dichiarazione di conformità CE e la documentazione per il periodo stabilito (es. nella Direttiva Macchine si parla di dieci anni);
  • Se richiesto, mettere a disposizione delle autorità di controllo la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica in una lingua facilmente comprensibile dall’autorità in questione;
  • Informare repentinamente il MISE se ci sono dubbi sulla conformità dei prodotti;
  • Adottare azioni correttive in caso di non conformità (adeguamento o ritiro dal mercato).

Leggi anche: Importare dalla Cina? Ecco ciò che devi sapere per farlo senza problemi

Il ruolo dei fornitori servizi di logistica

Il regolamento 2019/1020 introduce e “ufficializza” anche un nuovo operatore economico: il fornitore di servizi di logistica.

Secondo la definizione, il fornitore di servizi di logistica è:

Qualsiasi persona fisica o giuridica che offre, nell’ambito di un’attività commerciale, almeno uno dei due servizi seguenti: immagazzinamento, imballaggio, indirizzamento e spedizione, senza essere proprietario dei prodotti interessati, escludendo i servizi postali […], i servizi di consegna dei pacchi […] nonché qualsiasi altro servizio postale o di trasporto merci.

Non si parla insomma delle aziende di trasporto: l’obiettivo qui è regolare le aziende tipo Amazon o TNT. Fino ad ora, infatti, queste realtà esistevano in una zona grigia, non potendo definirsi importatori a tutti gli effetti; con questa aggiunta vengono messe nero su bianco le responsabilità di tali organizzazioni.

Se il fabbricante di un prodotto non ha sede nell’UE e non c’è un rappresentante autorizzato né un importatore, gli obblighi del fabbricante ricadono sui fornitori di servizi di logistica.

I legislatori si rendono conto che le aziende di logistica non sono in grado in realtà di fornire la marcatura CE perché non hanno modo di controllare la conformità dei prodotti. Questa specifica ha più che altro lo scopo di responsabilizzare questi operatori economici. Nel documento che specifica gli orientamenti – e quindi le applicazioni pratiche del regolamento 2019/1020 – si legge infatti:

A differenza degli importatori e dei rappresentanti autorizzati, i fornitori di servizi di logistica non hanno automaticamente un nesso formale con il fabbricante che consenta loro di svolgere i compiti dell’operatore economico di cui all’articolo 4. Dovranno pertanto concludere accordi con gli operatori economici ai quali forniscono servizi di logistica («clienti») per garantire che essi in primo luogo ricevano dal cliente, o direttamente dal fabbricante, i mezzi per adempiere ai propri obblighi in qualità di operatore economico di cui all’articolo 4.

Responsabilità degli e-commerce

Nel nuovo regolamento si è pensato anche al commercio elettronico, in particolare definendo le responsabilità di chi fornisce “interfacce online” per la vendita di prodotti (siti web o simili).

In caso di rischi legati ai prodotti, i gestori delle interfacce online sono infatti tenuti a rimuovere i contenuti che fanno capo a quei prodotti o far visualizzare delle avvertenze specifiche. Se non ottemperano a questa richiesta, le autorità competenti possono richiedere ai fornitori di servizi di limitare l’accesso ai siti web interessati.

Questa novità è stata pensata per poter eliminare i prodotti a rischio dall’ambiente digitale in modo veloce ed efficace, contrastando i “trucchetti” con cui fabbricanti o venditori senza scrupoli mettono in commercio tali merci (ad esempio nascondere l’identità del fabbricante o spostare la sede dell’attività per eludere le richieste delle autorità).

A questo proposito, nella norma viene indicato molto chiaramente che tutti i prodotti venduti a Paesi europei sono considerati immessi nel mercato UE. I controlli in questo senso vertono sulle lingue del sito web, sulle valute e sulle specifiche di spedizione.

Leggi anche: Test Report da mostrare alle Dogane. Che cos’è?

Controlli preventivi delle dogane

Con il regolamento 2019/1020 viene ribadita l’importanza delle dogane quali filtro di controllo per i prodotti che entrano nel mercato unico europeo.

In sostanza si accentuano i poteri doganali in ottica preventiva, consentendo così di bloccare qualsiasi prodotto in entrata che potrebbe presentare dei rischi.

Come viene valutata la presenza di rischi?

Beh, sicuramente il primo criterio è la presenza della marcatura CE corretta, che deve riportare anche i dati di riferimento e contatto di chi fa le veci del fabbricante all’interno dell’Unione Europea. Altro elemento essenziale è la presenza di documentazione tecnica (dove necessario) che deve essere stilata nella lingua degli utilizzatori finali del prodotto.

Cosa succede se un prodotto è considerato a rischio?

  • il prodotto viene segnalato alle autorità competenti (il MISE)
  • le autorità possono decidere di inviare il prodotto nei laboratori accreditati per testarne la sicurezza
  • se emerge un problema di conformità dei prodotti, le autorità li eliminano o li rimandano al mittente
  • in caso di non conformità, può iniziare un procedimento penale

E sai qual è la parte interessante (per così dire)?

Tutti i costi di immagazzinamento delle merci in dogana, nonché le spese per la raccolta di prove o per l’eliminazione dei prodotti sequestrati sono a carico dell’operatore economico di riferimento… sì, sempre il fabbricante o chi ne fa le veci.

Per concludere, ti condivido alcuni estratti da segnalazioni al MISE per capire cosa può andare storto con l’importazione.

In questo caso la merce è stata bloccata perché le etichette sul macchinario erano solo in lingua cinese:

segnalazione al MISE

In quest’altro caso, la dichiarazione di conformità faceva riferimento a vecchie normative e non erano presenti i dati di contatto dell’operatore economico di riferimento nell’UE:

Segnalazione al MISE sulla dichiarazione di conformità

Spero che questo articolo ti sia stato utile. Per qualsiasi dubbio o domanda, scrivimi pure qui.

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