💡 IL PUNTO DI VISTA DI CLAUDIO DELAINI
Entro in azienda per una consulenza. Prima di arrivare in ufficio passo dal magazzino. C’è una banchina di carico: un metro e mezzo da terra, bordi aperti, nessuna protezione laterale. Due operai ci stanno lavorando sopra.
Chiedo al responsabile se la banchina è nel DVR.
“No, ma ci lavoriamo da sempre senza problemi.”
È la risposta che mi sento dare più spesso. E capisco perché: se non è mai successo niente, il rischio sembra non esistere. Ma il rischio non scompare perché non si manifesta. Aspetta.
La Cassazione, con la sentenza n. 565 del 2025, ha spiegato con la chiarezza che solo una condanna penale può dare quanto vale quella risposta.
L’infortunio che ha originato il processo è capitato in una piccola impresa (meno di dieci dipendenti) la cui titolare aveva redatto il Documento Valutazione Rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. Tutto a posto, verrebbe da dire. Peccato che il rischio di caduta dalla rampa di carico non ci fosse dentro. Nessuna protezione sulla banchina, nessuna procedura per le operazioni in quota, formazione degli addetti insufficiente. Un operaio è precipitato. La Cassazione ha confermato la responsabilità penale della titolare, ritoccando solo la misura della sanzione.
Cosa dice il Testo Unico (81/2008) sulle rampe di carico
L’art. 64 del D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a tenere i luoghi di lavoro conformi all’Allegato IV, che richiede protezioni su tutti i lati aperti di postazioni e percorsi in quota: parapetti con corrente superiore, corrente intermedio e battitacco, alti almeno un metro. La soglia scatta da cinquanta centimetri di dislivello. La maggior parte delle banchine di carico supera ampliamente quel limite.
L’art. 28 dell’81/2008 aggiunge che la valutazione dei rischi deve coprire ogni fase lavorativa, comprese quelle fuori dal ciclo produttivo principale. Il carico e lo scarico di merci hanno rischi propri e devono essere analizzati come tali. Non c’è una soglia dimensionale sotto cui questo obbligo decade: una piccola impresa non è esentata, anzi. Come nel caso della sentenza, in questi casi l’unica figura apicale finisce per acquisire anche il ruolo di coordinatore per la sicurezza, con tutto quello che ne consegue a livello di responsabilità.
Il problema vero non è la complessità: è l’abitudine
La banchina di carico non viene percepita come un’area rischiosa perché ci si lavora ogni giorno da anni senza che succeda niente. Ma il rischio non scompare perché non si manifesta, semplicemente aspetta.
C’è poi una dinamica operativa che peggiora le cose, anche perché non viene quasi mai considerata nel DVR: la banchina non è statica. Quando un camion si affianca alla banchina, la situazione cambia. Il bordo del lato aperto diventa improvvisamente il punto più vicino al vuoto, l’operaio si muove per gestire il carico, si avvicina al ciglio. Se questa sequenza di azioni non è mai stata analizzata – e di conseguenza non esistono istruzioni su dove stare, come muoversi, quando è consentito salire sul cassone – si sta lavorando senza rete di protezione… letteralmente.
La Cassazione, nella sentenza, definisce questo un rischio prevedibile. In altre parole, non serviva un esperto per immaginare che qualcuno potesse cadere: bastava guardare.
Attrezzature meccaniche sulla banchina e Regolamento Macchine
Molte aziende installano sulla banchina livellatori idraulici, pedane di aggancio o piattaforme di compensazione del dislivello tra banchina e vano del veicolo. Questi dispositivi ricadono nel campo di applicazione del Regolamento Macchine — oggi la Direttiva 2006/42/CE, dal gennaio 2027 il Regolamento UE 2023/1230 — e devono avere marcatura CE e documentazione in regola.
Se nel tempo sono stati modificati per adattarli alle esigenze operative, vale la pena fermarsi un momento: il nuovo Regolamento macchine definisce finalmente in modo esplicito il concetto di “modifica sostanziale”, e una modifica che aumenta un rischio esistente rimette in gioco l’intera procedura di conformità. La responsabilità, in quel caso, non è più del fabbricante originale, è dell’utilizzatore che ha fatto la modifica, che deve procedere a rifare la certificazione CE alla luce dei nuovi rischi.
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Banchine di carico nel DVR: cosa fare
Se si utilizza una banchina di carico, bisogna inserire nel DVR un’analisi specifica della banchina stessa, che prende in considerazione altezza dal piano di riferimento, protezioni presenti e loro adeguatezza rispetto alle operazioni reali, interazione con i veicoli in manovra.
Da lì devono discendere misure concrete: protezioni fisiche dove mancano, istruzioni operative scritte per chi lavora in quella zona, formazione specifica. Non si tratta di interventi straordinari, in molti casi bastano soluzioni semplici e poco costose.
Attenzione, perché la formazione è uno dei punti esplicitamente contestati nella sentenza del 2025. Questo per dire che non è un optional da spuntare, ma è una parte (rilevante) dell’obbligo normativo.
Per chiudere
“Funziona da sempre così” è la frase che sento più spesso quando si parla di aree che nessuno ha mai davvero guardato. La rampa di carico di solito è una di queste. La sentenza della Cassazione dice – con la chiarezza che solo una condanna penale può dare – che questa non è una giustificazione. Mai.