Rischi e responsabilità penali dell’ RSPP: come regolarsi

Questo articolo nasce dalla nostra esperienza in processi penali dove abbiamo difeso RSPP come Consulenti Tecnici di Parte. In tutti i casi dove ci è capitato di farlo l’RSPP è stato chiamato a rispondere della sua posizione di garanzia e di aver omesso delle azioni che hanno partecipato a cagionare l’infortunio. In tutti i casi che abbiamo seguito l’RSPP è stato assolto. Spesso, però, il processo è una pena dura da sopportare.

Con il recente aggiornamento del Testo Unico per la sicurezza 81/2008 si è tornato a parlare molto anche dell’ RSPP, ovvero il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi.

Come sappiamo, nella maggior parte dei casi a fare da RSPP è una figura esterna all’azienda committente, ad esempio un consulente o un’azienda specializzata nella gestione e valutazione dei rischi.

Ma, proprio perché è un esterno, l’RSPP cammina sempre sul filo del rasoio. Le responsabilità di cui si fa carico sono significative, ma non è detto che l’azienda committente sia trasparente sui rischi… o anche, più banalmente, che sia disposta a pagare una valutazione approfondita!

In questo articolo facciamo un breve approfondimento sui rischi giuridici che corre chi si assume questo incarico e sulle possibili “trappole” – tutto questo è possibile grazie all’apporto fondamentale dell’avvocato Rinaldo Sandri.

Ok, iniziamo. Ma prima un ripassino veloce veloce…

Leggi anche: RSPP chiede e segnala e nessuno sistema. Quali Responsabilità?

I compiti dell’RSPP

Quali sono i compiti dell'RSPP?

Come stabilito nell’articolo 17 del Testo Unico 81/2008, il datore di lavoro ha l’obbligo di nominare in azienda un responsabile del servizio di protezione e prevenzione rischi (RSPP) che può essere interno o esterno all’azienda.

L’ RSPP avrà il compito di:

  • individuare e valutare i rischi, nonché le misure per la sicurezza e salubrità dell’ ambiente di lavoro
  • elaborare e firmare, insieme al datore di lavoro e al medico competente, il Documento di Valutazione dei Rischi (dove si analizzano i rischi e si dichiarano i sistemi di controllo e prevenzione)
  • creare le procedure di sicurezza per le attività aziendali
  • occuparsi della formazione e informazione dei lavoratori sul tema della sicurezza
  • controllare che le attrezzature e i DPI siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (RES)
  • partecipare a riunioni periodiche su salute e sicurezza

La maggior parte di questi obblighi sono sanciti dall’articolo 33 del Testo Unico, un articolo di cui ci tornerà utile parlare tra pochissimo.

Responsabilità penale dell’ RSPP

Partiamo dalla constatazione che non c’è un sistema sanzionatorio “ufficiale” per punire un RSPP che non ha assolto pienamente ai suoi compiti.

Allo stesso tempo, in caso di infortunio grave che dà origine a un procedimento penale, può capitare che l’ RSPP si trovi coinvolto.

La questione è complessa. A norma di legge, chi assume l’incarico di RSPP deve vigilare e valutare tutti i tipi di rischi dell’ambiente di lavoro. Ma quando l’RSPP è esterno – quasi sempre – si mettono in mezzo questioni economiche.

Cosa succede, quindi, se il committente è disposto a pagarti poco o farti venire poco in azienda? O se il committente non ti paga la valutazione o l’approfondimento su un certo tipo di rischio?

Molti consulenti o aziende offrono dei pacchetti diversificati, più o meno approfonditi. Questo ha senso in termini di business, ma dal punto di vista legale vuol dire accettare dei bei rischi.

Il punto è questo: il perimetro dei doveri dell’ RSPP è stabilito dal famoso articolo 33 dell’ 81/2008, di cui abbiamo parlato sopra. Ma quell’articolo può diventare un boomerang micidiale. Gli adempimenti sono scritti in maniera così vaga e generica che, in caso di guai, l’interpretazione è di fatto nelle mani dell’organo di vigilanza.

Ricordiamo infatti che, se la responsabilità civile può essere assunta dalla società che si offre come RSPP, la responsabilità penale è sempre personale. Insomma, nelle peste ci finisci tu in prima persona.

Ecco perché vendere diversi pacchetti di valutazione è pericoloso. La cosa migliore che si può fare per tutelarsi è offrire un solo tipo di consulenza e valutazione del rischio, quella approfondita, che tenga conto di tutti i rischi da valutare – nei limiti del possibile.

Leggi anche: CARO RSPP: QUANDO SEI A POSTO? Ti aspetta un 415bis?

Ovviamente per alcuni tipi di rischi bisognerà consultare degli specialisti, perché nessuno può essere un tuttologo. Se ad esempio c’è un rischio di tipo chimico, si andrà ad interpellare un esperto o un laboratorio che può aiutare. Però come RSPP devi almeno avere delle informazioni di base da cui partire: l’elenco delle sostanze usate, le schede di sicurezza allegate…

Uno dei problemi qui è che si tende a sovrapporre in toto l’attività di creazione del DVR e il ruolo dell’ RSPP. Anche se è difficile, bisognerebbe provare a pensarli come due binari separati, per quanto comunicanti.

Il dovere dell’ RSPP è segnalare il rischio. Sarebbe compito del datore di lavoro stilare la valutazione dei rischi, comprese le valutazioni strumentali (che poi sono allegati con scadenze quinquennali).

In caso si debbano consultare un esperto, dunque, questo onere sarà a carico del datore di lavoro – se non come attività quantomeno come costo. Di per sé, l’RSPP dovrebbe appunto prendere consapevolezza dell’esistenza di una situazione di rischio, segnalarla e misurarla sapendo che la misurazione può produrre un certo grado di mitigazione.

Spero con questo articolo di aver almeno chiarito il perimetro di rischio in cui ti muovi come RSPP. Penso che sapere esattamente i pericoli che corri possa aiutarti a tutelarti e a dare il giusto valore al tuo lavoro.

Ricordati che spesso il processo e l’indagine sono la pena, ti consumano lentamente. Poi capita che viene riconosciuto che non esisteva nemmeno il reato. Presta attenzione

Farò sicuramente ulteriori webinar su questo tema in compagnia di professionisti specializzati, quindi se hai domande specifiche scrivimi, potrebbero diventare degli spunti per i prossimi approfondimenti.

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