Procedura ASL infortunio sul lavoro

Considerazioni sulla procedura dopo un infortunio

Cardine del ragionamento è l’Art. 43 del D.lgs 106/09  – (Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) modifica l’art. 70 del D.Lgs 81/08,  che specifica meglio quali siano gli obblighi dell’organo di vigilanza preposto al controllo dei prodotti immessi sul mercato qualora questi non risultassero a norma dopo la loro commercializzazione e messa in funzione.

Il testo dell’art. 43

All’articolo 70 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

  1. a) dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro – utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione, a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
  2. b) dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70”.

D.2.b –  La Guida pubblicata dal:

Coordinamento tecnico delle regioni e delle province autonome di prevenzione nei luoghi di lavoroNuova Direttiva Macchine  (D.Lgs 17/2010);

Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle asl applicazione del titolo iii del D.Lgs 81/08 e a cura del gruppo interregionale “macchine e impianti”.

Leggi anche: Infortunio, Verbale ASL- Cosa Fare?

L’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08

L’articolo prende in esame le azioni degli organi di vigilanza nel caso di utilizzo di attrezzature marcate CE, per le quali si ipotizza la non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza prevista dalle disposizioni legislative regolamentari di recepimento di Direttive europee di prodotto.

ll dettato giuridico pone l’attenzione ai “rischi” connessi con il possibile mancato rispetto di uno o più Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) constatati sull’attrezzatura.

La verifica della corretta applicazione delle Direttive sociali, effettuata nell’ambito dell’attività di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, parte dal presupposto che l’attrezzatura sia stata immessa sul mercato e messa in servizio:

  • conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle Direttive comunitarie ad essa applicabili e, cioè, provvista di marcatura CE, dichiarazione CE di conformità ed istruzioni, come previsto dal D.Lgs. 17/2010;
  • utilizzata conformemente alle istruzioni del fabbricante.

Il mancato rispetto di uno o più RES

Il mancato rispetto dei RES | Certificazionece

Partendo da queste due condizioni iniziali, le possibili contravvenzioni, cioè i reati per i quali è previsto l’arresto, solo o congiunto con l’ammenda, sono riconducibili al mancato rispetto di uno o più RES che comportino un rischio per la salute dei lavoratori.

Tali RES possono riguardare aspetti di carattere tecnico, inerenti la progettazione e la costruzione, ma anche di tipo documentale e informativo, come le istruzioni per l’uso ed i relativi schemi.

ll mancato rispetto di questi RES, però, può essere definito come “vizio palese o vizio occulto” a seconda che lo stesso si sia manifestato in fase di utilizzo dell’attrezzatura o di valutazione dei rischi della stessa, oppure a seguito di indagini ed analisi approfondite come nel caso di inchiesta per infortunio.

E’ evidente che un rischio “occulto” non è più tale nel momento che il datore di lavoro ne è venuto a conoscenza per iniziative informative del fabbricante e/o di qualsiasi altro soggetto, per es. lo stesso organo di vigilanza.

Le azioni da mettere in campo da parte degli Organi di vigilanza territorialmente competenti sono di due tipi:

  1. azioni di tipo amministrativo, con la segnalazione dell’esemplare riscontrato non conforme alle Autorità nazionali per la sorveglianza del mercato: Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo la procedura prevista dall’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08 e dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 17/2010; a tale scopo si dovrà utilizzare il modello riportato in allegato 1;
  2. azioni di tipo penale, previste dall’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 81/08, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore e comunicazione della notizia di reato al Pubblico Ministero dell’Organo di vigilanza che ha rilevato la carenza nei confronti del costruttore e dei soggetti della catena di distribuzione.

Le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 saranno espletate nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena di distribuzione, ai sensi dell’art. 70, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 81/08, successivamente all’accertamento da parte dell’Autorità nazionale per la sorveglianza del mercato della effettiva non rispondenza ai RES della macchina segnalata.

Nel caso in cui il fabbricante ed i soggetti della catena di distribuzione non risiedano nel territorio di competenza dell’organo di vigilanza che ha rilevato le carenze, in attesa del pronunciamento dell’Autorità nazionale per il controllo del mercato, è opportuno non inviare comunicazioni agli organi di vigilanza territorialmente competenti per tali soggetti, in quanto gli stessi non possono attivarsi sino a tale pronunciamento.

La comunicazione agli organi di vigilanza territorialmente competenti, per l’attivazione delle procedure di cui sopra nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena di distribuzione, sarà trasmessa dall’organo di vigilanza accertante solamente quando questi riceverà risposta positiva da parte dell’Autorità nazionale per il controllo del mercato su quanto segnalato.

L’azione penale da adottare nei confronti del Datore di Lavoro utilizzatore è quella prevista dagli art. 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 e, cioè, idonea “prescrizione” atta a rimuovere la situazione di rischio riscontrata.

[…]

Leggi anche: Processo penale per infortunio sul lavoro: quali sono le strategie difensive per il datore di lavoro?

Vizio “occulto”

[…]Il “vizio occulto” presente su una macchina, una volta individuato, non è più tale; ne consegue che il Datore di lavoro deve adeguare la macchina o adottare misure organizzative e/o procedurali ritenute idonee ad eliminare i rischi prima di metterla a disposizione dei lavoratori.

Il mancato adeguamento configura per il Datore di lavoro la violazione dell’art. 70, comma 1, del D.Lgs. 81/08 trattandosi, a questo punto, di “vizio palese”.

Nel caso di vizio occulto, non saranno adottate azioni di tipo penale nei confronti dei soggetti della catena della distribuzione.

Nel caso in cui, al termine dell’accertamento tecnico effettuato dall’Autorità nazionale per il controllo del mercato, risulti confermata la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più RES, nei confronti del Costruttore/mandatario si procederà come nel caso dei “vizi palesi

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