Infortunio sul Lavoro – Perizie e indagini

Perizie e indagini conseguenti all’infortunio sul lavoro

In questo articolo cerchiamo di divulgare dei semplici concetti, qui sotto elencati.

  • Responsabilita’ del datore di lavoro e del fabbricante della macchina.
  • Elemento psicologico del reato (art. 43 del codice penale).
  • Possibile risarcimento del danno oltre all’indennizzo inail.

Responsabilita’ del datore di lavoro e del fabbricante della macchina 

Sta diventando davvero frequente, nel nostro lavoro, di essere chiamati a difendere il fabbricante di macchina o attrezzatura di lavoro, a seguito di un infortunio.

Purtroppo veniamo chiamati quando l’evento lesivo si è già verificato, e quindi si stanno svolgendo tutte le azioni necessarie per lo svolgimento dell’indagine.

La tempestività dell’intervento in queste prime fasi è determinante per l’esito della questione se il datore di lavoro, dove l’infortunio si è verificato, viene chiamato in causa immediatamente, non succede sempre così per il fabbricante o installatore o altri della catena di distribuzione.

Stabilire invece se la causa dell’evento lesivo sia da addebitare a carenze della macchina o attrezzatura, o a carenze in termini di vigilanza, addestramento e procedure relative al posto di lavoro, è fondamentale e spesso di difficile  soluzione.

Leggi anche: Processo penale per infortunio sul lavoro: quali sono le strategie difensive per il datore di lavoro?

Analizziamo le dinamiche più frequenti

Il D.Lgs. 81/08  (Testo Unico sulla sicurezza) ha come obiettivo la tutela dell’incolumità del lavoratore, attraverso l’analisi e la prevenzione delle situazioni di pericolo al quale lo stesso rimane esposto durante la propria attività lavorativa.

In esso si prevede anche un complesso sistema di responsabilità, sia sotto il profilo civilistico sia sotto quello penalistico, a carico dei soggetti chiamati a controllare che quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi trovi corretta applicazione. Non è infatti sufficiente svolgere correttamente le fasi di formazione ed informazione dei lavoratori in materia di sicurezza, ma è inoltre obbligatorio presidiarne l’effettiva applicazione.

In una recente sentenza (n. 2512 del 4 febbraio 2013) è stato ribadito che la responsabilità per danni in caso di infortuni ricade sul datore di lavoro che aveva sì correttamente consegnato i DPI ai propri operai, ma non aveva posto concreto rimedio all’imprudenza degli stessi, che abitualmente non li adoperavano.

Quindi se è stata messa a disposizione dei lavoratori una macchina o attrezzatura non completamente sicura, e ciò è verificabile dal momento della sua messa in funzionamento (vizio palese), è normale che sia accertata la responsabilità del datore di lavoro in primis.

Le perizie e indagini per infortunio | Certificazionece

Elemento psicologico del reato (art. 43 del codice penale)

Il delitto:

  • è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
  • è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente;
  • è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Quindi è diverso se le misure di prevenzione e protezione sono state omesse, disattese o rimosse volontariamente e consapevolmente, per scopi di tipo economico e produttivo, oppure solo per imperizia e superficialità.

Comunque l’Art. 40 sempre del Codice penale dice che:

“…Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

Leggi anche: Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro

Possibile il risarcimento del danno oltre all’indennizzo inail

Se questo infortunio che si è verificato comporta un reato e vi è stata una condanna penale, il dipendente potrà richiedere il risarcimento da parte del datore di lavoro della parte di danno non coperta dall’assicurazione, il cosiddetto “danno differenziale”, assumendosi però l’onere della prova.

Per ottenere quest’ulteriore risarcimento del danno è necessario che il lavoratore dimostri l’esistenza del rapporto di lavoro, del danno subito nonché del nesso dimostrato tra il danno e il comportamento del datore di lavoro.

Fondamentale allora che il datore di lavoro possa provare di aver rispettato gli obblighi di sicurezza predisponendo tutte le misure necessarie.  Se il danno deriva da una macchina o attrezzatura sarà opportuno poter dimostrare che la carenza di protezione era dovuta a “vizio occulto”, e quindi direttamente imputabile al fabbricante.

Infatti spetta al datore di lavoro il compito di dimostrare “la dipendenza del danno da causa a lui non imputabile“; egli dovrà dunque provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno come stabilito in materia di responsabilità contrattuale.

E’ quanto afferma la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la recentissima sentenza 17585/2013, nel momento in cui inserisce tra le obbligazioni contrattualmente assunte dal datore di lavoro, il dovere di tutelare l’integrità fisica del proprio dipendente.

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