La consulenza tecnica nel processo civile

Negli articoli che trovi in questa sezione abbiamo visto insieme chi sono e di cosa si occupano i consulenti tecnici d’ufficio (CTU) e i consulenti di parte. Oggi entriamo più nel dettaglio e andiamo a vedere come si articola esattamente il lavoro dei consulenti all’interno dei processi.

La nomina dei consulenti tecnici

La nomina del consulente tecnico d’ufficio nasce dalla necessità di ricorrere ad un consulente esterno, esperto e competente in una certa materia, che possa aiutare a dirimere alcuni aspetti tecnici della causa. Spesso sono le parti contendenti che formulano un’istanza chiedendo al giudice di disporre una consulenza tecnica.

A questa richiesta il giudice può rispondere con la nomina del CTU, ma può anche decidere di non procedere in questo senso (e in tal caso lo deve motivare). Succede infatti che il giudice rigetti la richiesta quando ritiene che le parti coinvolte avrebbero potuto provare un fatto con mezzi diversi, ad esempio con prove documentali, e che quindi la necessità di ricorrere a un CTU non sussista.

Vediamo cosa succede invece quando si procede con la nomina.

La nomina del consulente tecnico d’ufficio

Quando parliamo di CTU, la distribuzione degli incarichi deve seguire delle regole ben precise: ciascun consulente tecnico d’ufficio non può ricevere più del 10% degli incarichi affidati da quel giudice o sezione del tribunale, e le nomine devono apparire sul sito web del tribunale per assicurare la massima trasparenza.

Ma come funziona nello specifico? Per prima cosa il giudice attesta la necessità di ricorrere a una consulenza tecnica, lo comunica alle parti con un decreto nel quale si esplicita anche:

  • Il nome del consulente (es. Mario Rossi), scelto tra gli iscritti agli appositi albi del tribunale
  • La data dell’udienza in cui il CTU dovrà comparire per ottenere formalmente l’incarico
  • I termini entro cui le parti devono notificare il decreto stesso

In questo modo il CTU nominato può valutare chi sono le parti in causa e l’oggetto della sua consulenza ed, eventualmente, ha la possibilità di rifiutare l’incarico per ragioni di incompatibilità (ne abbiamo parlato qui)

Già nella prima ordinanza notificata al CTU, il giudice può pre-formulare il quesito o i quesiti a cui il CTU verrà chiamato a rispondere. Molto spesso il CTU viene nominato su richiesta delle parti, quindi le richieste degli avvocati vanno a costituire gli spunti da cui deriva poi il quesito formulato dal giudice.

Una volta avvenuta la nomina si aprono varie strade: il CTU può accettare la nomina, ma può anche rinunciare all’incarico o astenersi. Infine il CTU potrebbe essere ricusato dalle parti se accusato di incompatibilità (ne abbiamo parlato sempre in questo articolo).

Astensione e ricusazione del ctu

Il consulente tecnico d’ufficio deve essere terzo e imparziale rispetto alla contesa giudiziaria. Per garantire il rispetto di questo principio la legge prevede la possibilità per il CTU di astenersi e per le parti in causa di ricusarlo.

IL CTU ha un “giusto motivo di astensione” quando:

  • Ha un interesse diretto (es. potrebbe avere un vantaggio dall’esito di quel giudizio)
  • Ha un interesse indiretto (es. è coinvolto in una pendenza su un caso simile)
  • È legato ad una delle parti in causa o agli avvocati di parte da vincoli di conoscenza, affetto o parentela fino al quarto grado
  • Ha lavorato per una delle parti o ne è stato datore di lavoro
  • È stato amministratore o gestore di un ente, di una società o di un’associazione che ha interesse nella causa
  • Ha dato consiglio, deposto come testimone o svolto il ruolo di consulente di parte nella stessa causa
  • Ha già svolto l’incarico di CTU in un diverso grado del medesimo processo

Oltre all’astensione, che deve essere motivata, il CTU può anche rifiutare l’incarico per ragioni di “giustificato impedimento”. Se il consulente tecnico d’ufficio ha un grave problema di salute, ad esempio, può rifiutare di assumere l’incarico.

I soggetti coinvolti nel processo hanno invece facoltà di ricusare il consulente scelto (cioè di rifiutarne la nomina) se dubitano dell’imparzialità della persona scelta. Le cause che si possono addurre sono le stesse per cui il consulente dovrebbe astenersi: ragioni di interesse e legami di parentela/familiarità/convenienza che lo leghino ad una delle parti in giudizio.

L’istanza di ricusazione va presentata prima del giuramento del CTU, dopodiché non può più essere fatto a meno che non si scoprano evidenze di estrema gravità.

Leggi anche: Come si diventa consulente tecnico d’ufficio (CTU)?

La nomina del consulente tecnico di parte

La nomina del consulente tecnico di parte

Nel momento in cui il giudice nomina un consulente tecnico d’ufficio, le parti hanno facoltà di designare formalmente un proprio consulente tecnico di parte – anche se, nella pratica, i contendenti hanno solitamente già individuato un tecnico di riferimento, la cui perizia di parte potrebbe essere rientrata nel novero delle prove. In ogni caso la nomina formale del CTP può avvenire solo se il giudice ha nominato un suo consulente tecnico d’ufficio.

L’avvocato di parte dovrà dunque presentare al giudice la dichiarazione di nomina del CTP (che contiene nome e recapiti del professionista stesso) prima dell’udienza di conferimento dell’incarico al CTU o comunque entro l’avvio delle operazioni peritali.

I consulenti tecnici di parte non possono essere numericamente superiori ai consulenti tecnici d’ufficio; solitamente, quindi, ci saranno 1 CTU e 2 CTP (1 per ciascuna delle parti contendenti).

L’udienza di conferimento dell’incarico del CTU

L’udienza di conferimento dell’incarico è il momento in cui il CTU presta giuramento e inizia ufficialmente il suo mandato. Qui vengono fissati anche i tempi di consegna della relazione peritale.

Se non è stato fatto prima, l’udienza di conferimento è anche il momento in cui viene presentato il quesito a cui il consulente sarà tenuto a rispondere. Il quesito o i quesiti prenderanno spunto dalle richieste delle parti (depositate in forma di memorie) ma il giudice ha pieno potere di ampliare o rielaborare tali richieste. Nel corso dell’udienza le parti hanno la possibilità di interloquire con il CTU sul suo operato tramite i consulenti di parte.

A partire dal lockdown è diventato prassi gestire questo passaggio tramite scambio di mail, senza che sia necessaria la presenza fisica in tribunale, e anche la riforma del processo civile in corso auspica che nel futuro si prosegua in questo senso per velocizzare i processi.

L’avvio delle operazioni peritali

Il consulente tecnico d’ufficio deve comunicare ufficialmente l’inizio delle operazioni peritali, pena il rischio di inficiarne la validità. I consulenti di parte dovranno a loro volta venirne informati. Nella prassi questa operazione avviene spesso a mezzo PEC, quindi tramite scambi di email tracciate.

In questa fase il CTU deve:

  • Verificare le generalità dei presenti e la regolare nomina dei consulenti di parte, qualora siano stati indicati
  • Condividere il quesito del giudice per metterne a conoscenza le parti
  • Esaminare i documenti e gli atti presenti nel fascicolo della causa e trasmettere eventuali richieste ulteriore dei CTP (durante l’operazione peritale le parti non possono produrre ulteriori documentazioni o prove, se non su esplicita richiesta del CTU)
  • Prendere in considerazioni eventuali richieste e osservazioni delle parti. I contendenti potrebbero chiedere, ad esempio, che la consulenza tecnica si concentri su determinati aspetti della vicenda. Se sono presenti i consulenti tecnici di parte, questi possono confrontarsi con il CTU per stabilire o suggerire tecniche e strumenti d’indagine, purché ci sia il consenso di tutti i soggetti coinvolti.
  • Decidere e concordare come proseguiranno le operazioni peritali. In pratica si potrebbero stabilire date o luoghi per la perizia diversi da quelli previsti inizialmente, magari perché il CTU deve acquisire ulteriore documentazione – gli eventuali rinvii dovranno poi essere registrati nel verbale delle operazioni peritali. Al termine di questa fase il CTU redige un “programma” condiviso dei lavori, in modo tale che gli avvocati di parte e/o i loro consulenti di parte possano essere sempre presenti quando si svolgono le operazioni peritali.

Indagini e sopralluoghi

Il consulente tecnico d’ufficio ha il dovere di compiere delle indagini per rispondere al quesito posto dal giudice. Il quesito del giudice, ricordiamolo, stabilisce anche il perimetro dell’attività del CTU, che non potrà andare oltre quanto richiesto (nei procedimenti di tipo civile, perché nell’ambito penale funziona in maniera un po’ diversa).

Poniamo che il consulente tecnico d’ufficio sia stato nominato in un contenzioso su un macchinario che, a detta dell’acquirente, non svolge le funzioni promesse. Il CTU avrà ragionevolmente bisogno di vedere in funzione il macchinario per rispondere ai quesiti tecnici del giudice.

In questo caso si stabilisce, in accordo con i consulenti di parte e/o gli avvocati, data e ora per un sopralluogo. Qui il consulente d’ufficio svolgerà dei rilievi e farà delle fotografie, che saranno funzionali a rispondere al quesito del giudice. Se, ad esempio, la causa fosse relativa a dei danni causati dal un certo macchinario, il CTU raccoglierà testimonianze dei danni, delle condizioni dei luoghi e in generale dei motivi delle lamentele.

Tale documentazione deve rispettare quanto più possibile la privacy, quindi sarà bene evitare di includere nelle foto i volti delle persone o ad esempio gli indirizzi esatti, a meno che non sia strettamente necessario.

Se le indagini sono compiute alla presenza del giudice istruttore verrà redatto un verbale; se invece il giudice non è presente verrà predisposta una relazione scritta, che entrerà a far parte della relazione peritale finale.

Eventuali consulenti di parte o gli avvocati devono essere presenti durante il sopralluogo, e le osservazioni/istanze che pongono vanno registrate in tale relazione per rispettare il principio del contraddittorio. Tutte le parti, quindi, hanno diritto ad “interloquire” con il contenuto della perizia presentando il loro punto di vista. Il CTU, dal canto suo, può riscontrare tali notazioni, ma può anche rispondere o smontare le osservazioni delle parti.

La relazione peritale

L’obiettivo finale della consulenza tecnica d’ufficio è la creazione e consegna della relazione peritale, in cui il CTU deve rispondere in modo puntuale ed esaustivo ai quesiti posti dal giudice. La relazione peritale deve inoltre contenere eventuali osservazioni dei CTP o degli avvocati di parte emerse durante i sopralluoghi e le indagini, osservazioni che devono essere affrontate ed adeguatamente argomentate.

La perizia viene quindi trasmessa alle parti, che hanno la facoltà di formulare ulteriori osservazioni e richieste entro un limite di tempo stabilito inizialmente dal giudice. Qui entrano in gioco i consulenti tecnici di parte, che ovviamente faranno tutto quel che è in loro potere per contestare le parti di perizia non favorevoli… funziona così, fa parte del gioco!

Il CTU dovrà quindi rispondere a queste osservazioni, sempre argomentando. Con questa operazione crea la “perizia definitiva” che verrà depositata in tribunale.

Naturalmente si possono dire ancora molte cose sulla perizia: come va fatta, cosa deve assolutamente contenere, quali sono le dimenticanze che rischiano di portare ad un annullamento.

Per approfondire ti invito a consultare questo articolo: La relazione peritale del consulente tecnico d’ufficio: come si scrive e cosa deve contenere

Spero che questo articolo ti abbia chiarito meglio il ruolo del consulente tecnico d’ufficio e dei consulenti di parte nelle varie fasi del processo. Per approfondire questi argomenti ti invito a leggere anche gli altri articoli sulla consulenza tecnica nei processi che trovi in questa sezione del blog.

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