La relazione peritale del consulente tecnico d’ufficio: come si scrive e cosa deve contenere

Nelle ultime settimane abbiamo dedicato diversi articoli alla figura del consulente tecnico d’ufficio (CTU) e del consulente tecnico di parte (CTP).

Oggi ci concentriamo sulla parte più importante del lavoro per il consulente tecnico d’ufficio: la relazione peritale, ovvero la perizia con cui si va a dare conto delle operazioni peritali e a rispondere ai quesiti posti dal giudice.

Cosa deve contenere la relazione peritale?

Partiamo innanzitutto dalla normativa. L’articolo 195 del Codice di procedura civile pone una distinzione tra le indagini del consulente che costituiscono processo verbale (quelle operazioni peritali svolte alla presenza del giudice istruttore) e quelle che avvengono in autonomia. Nel primo caso non è necessario che il consulente scriva una relazione perché saranno contenute nel verbale del giudice, nel secondo caso è invece obbligatorio.

Ad ogni modo spesso il giudice dispone che anche le operazioni svolte in sua presenza siano inserite nella relazione peritale.

In ogni caso è opportuno che la relazione contenga la descrizione di tutte le operazioni svolte nelle varie fasi dell’indagine: questo può tornare utile in caso di contestazioni delle parti o per deliberare su eventuali vizi del contraddittorio.

La relazione dovrà quindi riportare, ad esempio:

  • Le indicazioni su data e luogo dei sopralluoghi, ivi compresa la lista dei presenti
  • Le osservazioni che le parti e i relativi CTP pongono all’attenzione del CTU (rispettando l’ordine cronologico degli avvenimenti).

Vediamo come questo si traduce in una perizia reale:

Una reale perizia | Certificazionece

Le parti contendenti e i loro CTP hanno vari momenti a disposizione per porre delle osservazioni al CTU: sicuramente nel corso delle indagini, ma anche in seguito, dopo aver ricevuto la prima bozza della relazione da parte del CTU.

Queste osservazioni delle parti, come detto, devono essere sempre riportate. Il CTU andrà poi ad argomentare spiegando perché le ha ignorate o, al contrario, perché le accoglie.

Una perizia reale

Oltre a riportare puntualmente le varie fasi delle operazioni peritali, la relazione dovrà rispondere ai quesiti posti dal giudice all’avvio delle operazioni. È fondamentale che il consulente sia diretto e chiaro, evitando di dilungarsi su questioni irrilevanti o non pertinenti rispetto alla materia del contendere.

Quando il CTU propone le proprie valutazioni deve sempre aver cura di spiegare com’è arrivato a quelle conclusioni. Inoltre il CTU non deve assolutamente fare delle valutazioni di tipo giuridico: quelle spettano al giudice! Ciò che si chiede al CTU, ricordiamolo, è una risposta tecnica.

Una nota infine sul linguaggio. Noi ingegneri, come tutti i tecnici, abbiamo il nostro gergo particolare, quello che ci permette di descrivere il nostro lavoro con i termini più precisi e adeguati. Nella relazione peritale è necessario però fare uno sforzo di chiarezza, in quanto si tratta di un documento che finisce nelle mani di chi tecnico non è (il giudice, prima di tutti).

Se la relazione è incomprensibile viene meno anche la necessità di affidarsi a un CTU, o no?

Ecco allora che la perizia dovrebbe essere scritta in un modo comprensibile anche ai comuni mortali, utilizzando parole quanto più semplici possibili per motivare il percorso logico della valutazione che hai compiuto.

Un’altra indicazione, un po’ da maestra delle elementari: non andare fuori tema! Non parlare di aria fritta, non divagare, rispondi in modo preciso ai quesiti. Non fare disquisizioni sulla norma o, ancor meno, valutazioni politiche sull’opportunità di modificarla (fidati, l’ho visto fare). Tutto questo non ti viene richiesto, e a volte può anche costarti i futuri incarichi, perché quel giudice non ti sceglierà più volentieri come CTU…

Cosa allegare alla relazione peritale?

Alla relazione peritale andranno allegati:

  • Tutti i documenti legati alle indagini (es. nomina degli ausiliari, documentazione aggiuntiva o prodotta dalle parti su richiesta del CTU, foto del sopralluogo…)
  • Le osservazioni espresse dalle parti, in modo che il giudice possa valutare se il ragionamento del CTU è congruo ed è avvenuto nel rispetto del contraddittorio.

In particolare verranno allegate separatamente le osservazioni espresse dopo la condivisione della relazione peritale con le parti, correlate da una sintetica valutazione e risposta del consulente tecnico. Queste osservazioni sono di solito contestazioni o richieste di ampliare l’esame.

Quanto deve essere lunga la relazione peritale?

Non esistono norme che lo specificano. Sicuramente però la perizia deve rispondere adeguatamente ai quesiti posti dal giudice e deve riportare le osservazioni delle parti per rispettare il principio del contraddittorio e tutelare il diritto di difesa.

Leggi anche: Come si diventa consulente tecnico d’ufficio (CTU)?

Quando va consegnata la relazione peritale?

Nel momento in cui il giudice assegna l’incarico al CTU stabilisce anche dei termini entro cui:

  1. Il CTU deve spedire la prima bozza della relazione peritale alle parti
  2. Le parti possono fornire ulteriori osservazione e annotazioni
  3. Il CTU, integrate le osservazioni delle parti, deve formulare e depositare la versione finale della consulenza

Un eventuale deposito tardivo della relazione non è causa di nullità della perizia; in altre parole, i termini non sono perentori. Nella realtà dei tribunali succede anzi molto spesso che le tempistiche iniziali non vengano rispettate per via di ritardi o inconvenienti vari con documentazione e altro. In questo caso il CTU deve chiedere una proroga (motivata), che solitamente viene concessa.

Al primo termine vengono collegate anche le scadenze successive. Diciamo ad esempio che il perito ha 40 giorni per consegnare la relazione, nei 10 giorni successivi le parti devono sottomettere le osservazioni, quindi il CTU ha altri 10 giorni per rispondere e depositare la relazione definitiva. Se la consegna della relazione viene spostata anche le altre date traslano in modo proporzionale, cioè i tempi non si riducono.

Come va inviata la relazione peritale?

La relazione peritale può essere inviata come documento informatico (PDF) sottoscritto con firma digitale, mentre i documenti di corredo (allegati) possono essere scansionati su supporto elettronico. È pratica comune che la consegna avvenga via PEC, anche se gli originali saranno comunque da depositare presso la cancelleria del tribunale.

Quali sono le cause di nullità della perizia?

Alcuni elementi formali e sostanziali possono portare a dichiarare nulla la relazione peritale, come se il lavoro non fosse stato svolto. Bisogna quindi fare attenzione a determinati aspetti per non correre questo rischio.

Sono esempi di cause di nullità formali:

  • Mancata firma del documento telematico di perizia (pdf senza firma digitale o con firma non valida)
  • Documento peritale sottoscritto da una persona diversa dal CTU – sì, succede anche questo…

Quando le perizie venivano consegnate a mano era più facile incorrere in questo tipo di errori formali. Oggi con il digitale succede meno, ma non sono comunque da escludere. Insomma, il consiglio è controllare bene che tutto sia in ordine prima di spedire la relazione definitiva.

Le cause di nullità sostanziale possono invece essere diverse, ma tendenzialmente sono legate alla violazione del principio del contraddittorio o del diritto di difesa. Ad esempio:

  • Non si riportano le osservazioni fatte dalle parti durante le indagini
  • Non si allegano i rilievi finali delle parti alla relazione
  • Non si mette a verbale la presenza dei CTP durante il sopralluogo

Questo tipo di mancanze possono portare come detto a una dichiarazione di nullità, che però potrebbe anche essere limitata a una parte della perizia. Nel caso citato qui sopra, sopralluogo senza registrazione dei CTP, potrebbe essere considerata nulla la parte di perizia dedicata appunto al sopralluogo.

Cosa deve contenere la relazione peritale del consulente tecnico d'ufficio

Le cause di nullità più comuni

  1. Mancato avviso alle parti dell’inizio (o della prosecuzione) delle operazioni peritali

Se il CTU non avvisa le parti costituite dell’inizio delle operazioni sta violando il principio del contraddittorio perché gli attori del processo non possono presenziare alle indagini.

Lo stesso discorso vale se le operazioni vengono svolte in fasi successive: le date devono essere decise in presenza delle parti o comunque andranno comunicate tramite posta certificata.

  1. Mancata trasmissione della relazione alle parti

Il CTU ha l’obbligo di inviare alle parti la bozza di relazione peritale per dare loro modo di fare dei rilievi e delle osservazioni. Inoltre deve trasmettere anche la relazione finale che andrà a depositare, arricchita con i rilievi delle parti e le sue eventuali risposte.

  1. Partecipazione alle operazioni peritali di un CTP con nomina irregolare

I consulenti tecnici di parte devono essere nominati entro una data stabilita dal giudice e comunque non oltre l’inizio delle operazioni peritali. In sostanza la nomina del consulente di parte deve essere inclusa nel verbale di avvio delle operazioni, oppure deve essere comunicata depositando un fascicolo in cancelleria e condividendolo telematicamente. Se una delle parti nomina un CTP comunicandolo solo al CTU, senza avvisare le altre parti, viene meno il principio del contraddittorio.

  1. Utilizzo di documenti non prodotti in causa secondo l’iter rituale e non autorizzati da entrambe le parti contendenti

Il CTU può prendere in considerazione solo i documenti e le prove già prodotte all’interno del giudizio. Se una delle parti vuole produrre successiva documentazione deve chiedere preventiva autorizzazione al giudice e deve comunicarlo all’altra parte (che potrebbe contestarne l’ammissibilità o il contenuto).

  1. Compiere indagini che vanno oltre i quesiti posti dal giudice

Andare fuori tema è quindi possibile causa di nullità. Occhio.

Leggi anche: Come funziona un processo? L’ABC per inesperti

Cosa succede dopo il deposito della relazione peritale?

Nella maggior parte dei casi il deposito della perizia segna la fine del lavoro del consulente tecnico d’ufficio. È possibile però che il giudice richieda un ulteriore coinvolgimento del CTU.

Richiesta di chiarimenti al ctu

Il giudice potrebbe decidere di convocare il CTU per chiedere ulteriori chiarimenti. All’udienza di convocazione il CTU può rispondere direttamente alle domande del giudice o depositare una relazione scritta in un secondo momento.

Generalmente la richiesta di chiarimenti avviene su sollecito delle parti, quando queste evidenziano ad esempio che il CTU non ha risposto in modo completo ai quesiti posti dal giudice. Se il CTU ha omesso di considerare elementi o documentazione rilevante, ma anche se semplicemente sposa apertamente la tesi di una delle due parti, è normale che riceva critiche anche dure dalla controparte.

Spesso la parte scontenta chiede al giudice il richiamo del CTU, ma potrebbe addirittura spingersi a fare istanza per chiedere la sostituzione del consulente. Questo tipo di sostituzione deve però essere motivata da gravi motivi (ad esempio si scopre che il CTU ha completamente ignorato dei documenti o non ha le competenze necessarie).

Infine, il giudice potrebbe anche convocare il CTU per chiedere chiarimenti semplicemente per comprendere meglio alcuni passaggi della perizia. Può anche avvenire che il giudice richieda un’integrazione della consulenza per prendere in debita considerazione alcuni nuovi aspetti che sono emersi nel corso delle indagini.

Molto raramente, il giudice può decidere di disporre la sostituzione del CTU perché si rende conto che il consulente non è all’altezza del quesito posto (magari perché ci si è resi conto che è necessario un diverso tipo di specializzazione).

Convocazione del ctu in udienza o camera di consiglio

Quando viene completata la parte istruttoria del processo, il giudice pone la causa in decisione ritirandosi in camera di consiglio. La camera di consiglio è il luogo dove avviene la redazione della sentenza: può essere lo studio del giudice, il suo ufficio o talvolta anche l’aula dell’udienza.

Se il giudice (o il collegio giudicante) ritiene necessari ulteriori chiarimenti può convocare il CTU in camera di consiglio alla presenza delle parti, sempre per rispettare il contraddittorio. Si tratta a dire il vero di un’eventualità abbastanza rara nel processo civile, ma che potrebbe essere utilizzata per evitare di rimettere la causa in istruttoria e allungare ulteriormente il processo.

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