Ecco un utile confronto sui punti di vista, avvenuto tra me e un ex Upg Ats, riguardo alla sicurezza dei macchinari da lavoro.
La vicenda che ti sto per raccontare è nata da un mio testo trovato da un ex Upg Ats, in cui scrivo questa frase:
“Non sei riuscito ad eliminare un particolare rischio? Fallo presente e suggerisci una procedura di lavoro alternativa per impedire che qualcuno si faccia male.”
Da qui è nato un confronto istruttivo, utile sia per me, sia per te che leggi, che mostra come la stessa situazione, possa sempre essere vista da due punti di vista differenti.
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La vicenda
Secondo il suo parere, dovrei correggere il mio testo in questo modo:
“Se le condizioni operative della macchina non consentono l’adozione di misure tecniche per l’eliminazione del rischio, si possono adottare procedure…”
Io sinceramente all’inizio non capisco e non rispondo, ma lui non si scoraggia e mi risponde con questa frase:
“Sarebbe troppo comodo che, per incapacità o ignoranza del costruttore, fosse possibile sostituire le protezioni con procedure.”
Tra me e me mi chiedo il perché di tanto attaccamento ad una frase decontestualizzata, ma gli rispondo lo stesso e gli dico quello che dico sempre.
“La sicurezza sui macchinari non è mai al 100%, alcune volte ci sono problemi risolvibili, altre volte no. Raramente il costruttore collabora alla sistemazione del macchinario, quindi chi l’ha acquistato si ritrova ad avere un’operazione pericolosa in uso.
Cosa puoi fare in una situazione del genere? Fai una valutazione del rischio da cui nasce una procedura, e su questa procedura basi l’addestramento degli operatori.
Naturalmente è importante formalizzare il tutto, in modo tale da poterti difendere bene in tribunale in caso di necessità.
Infatti in caso di infortunio grave è quasi scontato finire in Tribunale, ma qui puoi usare il RESS 1.1.2 (dove parla di rischi non eliminabili) e se sai raccontare una verità convincente l’assoluzione è probabilissima.”
Lui non molla e mi dice che non è d’accordo.
“Innanzitutto, la sicurezza deve essere sempre al 100 %. Se tale risultato non lo si può ottenere tecnicamente (mettiamo 80 %) il rimanente 20 % deve essere raggiunto con misure organizzative e/o procedurali. Garantendo quindi il 100 %.
Secondariamente, ricordo che il D.gs. 81 tratta il principio di sicurezza delle macchine in due distinti articoli”.
Eccoli
- Articolo 70 – Requisiti di sicurezza.
Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.
- Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro.
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.
“Quindi, il DdL, dopo avere acquistato una macchina marcata CE, prima della messa a disposizione dei lavoratori, deve procedere ad una valutazione per verificarne la sicurezza. Se riscontra problemi di sicurezza, deve innanzitutto interpellare il costruttore per richiedere l’adeguamento. In caso di risposta mancata o negativa, il Ddl deve procedere ad eliminare il pericolo: adeguando/facendo adeguare la macchina, o non facendola utilizzare.
Numerose sentenze di Cassazione Penale vanno in tal senso.”
Sotto, una per (quasi) tutte:
4.2. Quanto al secondo motivo di censura, anche in tal caso va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “Il datore di lavoro è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità “CE” o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità”.
(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37060 del 12/06/2008 Ud. (dep. 30/09/2008), Vigliarti, Rv. 241020;
(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 6280 del 11/12/2007 Ud. (dep. 08/02/2008), Mantelli, Rv. 238959;
(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2630 del 23/11/2006 Ud. (dep. 25/01/2007), Mogliani, Rv. 236012;
(Cass. Sez. 4, Sentenza n. 11122 del 15/06/1990 Ud. (dep. 04/08/1990), Beretta, Rv. 185064).
“Quindi, la “semplice” procedura è insufficiente. Può (forse) essere addotta, solamente – come già scritto – se le condizioni operative della macchina non consentono l’adozione di misure tecniche per la eliminazione del rischio (da dimostrare!).”
Dopo questa risposta capisco e mi illumino: lui fa parte dell’altra squadra, non della mia.
Non difende l’azienda e il datore di lavoro, difende la legge! …E sceglie pure la sentenza più utile a darsi ragione. Anche se evidentemente la legge non viene applicata allo stesso modo per tutti, ma è più severa con i datori di lavoro.
Allora gli rispondo così.
“Son felice che tu non sia d’accordo. Da ciò che scrivi si sente che sei stato UPG. Facciamo parte di due squadre diverse.
Sono riuscito a far assolvere e a far archiviare posizioni grazie a quello che ti ho scritto. I tribunali sono fatti di persone e il giudizio che ne esce fuori è sempre poco prevedibile.
Il 90% delle macchine che vedo in giro non sono sicure, e allora che fai? Fermi tutto?
Quando scrivi al MiSE per segnalare una macchina poco sicura, sai cosa succede? Questo si muove solo dopo mesi e spesso gli basta una risposta del costruttore per non uscire nemmeno a vedere.
Ats invece, se la interpelli, ti dice che non può sancire un divieto di utilizzo se non vede il macchinario in uso.
E’ sempre tutto contro il Datore di lavoro, ma grazie al mio consiglio, in caso di necessità, anche lui può avere l’occasione di difendersi bene.
Con questo non voglio dire né che devo avere ragione io, né che tu devi avere torto: sei solo dall’altra parte della barricata.”
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Riassunto delle due posizioni.
Posizione ex UPG
O si usano macchine sicure al 100% o non si usano per niente. Quindi il danno è sempre e solo il datore di lavoro, che compra macchine che non può utilizzare.
Mia posizione
Bisogna valutare la macchina, se non si può sistemare si forma e addestrano gli operatori a lavorare in sicurezza. Il 100% di sicurezza dei macchinari non esiste in fin troppe realtà e queste realtà vanno aiutate.