Segnalazione al Ministero MISE – Macchina pericolosa

Il controllo del mercato secondo il DPR 459/96. Soggetti competenti

Il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I, è operato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro, attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro.

Organi tecnici

I Ministeri possono avvalersi, per gli accertamenti tecnici, dell’ISPELS e di altri uffici tecnici dello Stato.

Ruolo degli organismi di vigilanza

Qualora gli organismi di vigilanza per la prevenzione e la sicurezza, accertino la non conformità di una macchina o di un componente di sicurezza ai RES, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti.

La messa a disposizione dei lavoratori di macchine “marcate CE” non conformi ai RES comporta la contestazione al datore di lavoro utilizzatore della violazione dell’art.70, comma 1 del DLgs 81/08. Questa contestazione si attiva solo in caso di inosservanze palesi della normativa.

Le carenze occulte, il datore di lavoro non può rilevarle. Un semplice esame visivo o dell’uso quotidiano non fornisce informazioni sufficienti per rilevare mancanze occulte.

Leggi anche: Accertamento tecnico, indagine tecnica preliminare MISE e richiesta conformazione: come funziona?

Articolo 70 del 81/08

Art. 70. – Requisiti di sicurezza

  1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
  2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V.
  3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
  4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un’attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
    • dall’organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura oggetto dell’accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;
    • dall’organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.

Gli organi di vigilanza attivano quindi le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del DLgs 758/94.

Macchina pericolosa - Segnalazione al MISE. | Certificazionece

Dlgs 758/94

Articolo 20 – (Prescrizione)

  1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario.

    Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore.
  2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
  3. Con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.
  4. Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale.

Articolo 21 – (Verifica dell’adempimento)

  1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
  2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

    Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione, nonchè l’eventuale pagamento della predetta somma.
  3. Quando risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Leggi anche: Segnalazione macchinario al MiSE – Direttiva Macchine 2006-42, Infortunio sul lavoro

La segnalazione dell’organismo di vigilanza al Ministero dello Sviluppo Economico viene esaminata da un gruppo di lavoro GLAD.

Il gruppo è composto da rappresentanti di:

  • Ministero Sviluppo Economico;
  • Ministero del Lavoro;
  • ISPESL;
  • Coordinamento Tecnico delle Regioni:
    • Modalità di controllo del mercato;
    • Segnalazione non pertinente o incompleta – MSE risponde alle ASL e richiede integrazioni:
    • Segnalazione esemplare unico – intervento ASL con prescrizioni Dlgs 758/94 viene considerato esaustivo;
    • Segnalazione pertinente e non esemplare unico – si attiva la procedura:
      • MSE chiede al costruttore quali interventi adottare;
      • in caso di altri accertamenti viene attivato l’ISPESL;
      • ISPESL chiede il fascicolo tecnico al costruttore e svolge gli accertamenti sui contenuti del fascicolo. In alcuni casi presso il costruttore e non solo documentale. L’esito accertamenti viene trasmesso al MSE.

In caso di conferma delle mancanze segnalate, il MSE chiede al costruttore

  • Elenco macchine vendute e a chi.
  • Adeguare le macchine.
  • Gli esiti e l’elenco degli acquirenti vengono trasmessi al Ministero del Lavoro e alle Regioni. Il Ministero del Lavoro effettua dei controlli presso il costruttore sugli adeguamenti delle macchine non conformi.
  • I servizi di prevenzione ASL effettuano il controllo delle macchine, presso i clienti del costruttore e l’utilizzo nei luoghi di lavoro.

E’ una procedura lunghissima e complicata che coinvolge troppe persone in enti diversi. Tutto questo favorisce i tempi di prescrizione del reato art. 157 cp.

Abbiamo collaborato come CTU con il Presidente del Tribunale di Prato, Giudice Francesco Antonio Genovese.

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