Come comportarsi dopo un infortunio sul lavoro su una macchina industriale

Le nostre raccomandazioni per il Datore di lavoro e per il fabbricante di macchinari in caso di verbale dell’organo di vigilanza ASL o di infortunio sul lavoro con indagine in corso.

Ci comportiamo ovviamente in modo differente, dipende se ci ha chiamato il Fabbricante del macchinario su cui si è verificato il problema, o se si tratta del datore di lavoro.

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Come comportarsi nel caso si tratti del fabbricante

Spesso il fabbricante non sa in tempo reale di quanto è successo. Riceve delle mail strane da parte dell’utilizzatore della macchina senza sapere nulla.

Copio il testo di una mail che rende bene l’idea.

“Volevo chiedere se togliendo il carter posto sulla ruota intermedia, possiamo considerare in una valutazione, il rischio della ruota dentata come rischio residuo?

Il carter lo togliamo per problemi di accumulo di sporco!”

Quando lo scopre? Quando l’ente di controllo lo contatta per avere informazioni o per ricevere il manuale. Spesso e volentieri l’utilizzatore non possiede più il manuale.

Noi dobbiamo evitare in tutti i modi che l’ente informi il MISE in quanto la macchina è stata modificata e non è più conforme a come è stata consegnata.

Per questo motivo ci mettiamo subito all’opera per rispondere in modo completo e corretto a quanto prescrive il titolo III del D.Lgs 81/08, che è da applicare alla macchina in questione, contestualmente alla Direttiva europea che riguarda le attrezzature di lavoro, cioè la Direttiva macchine. E’ fondamentale recarsi tempestivamente per un sopralluogo dove si verifica il problema.

Quindi prendiamo immediati contatti con l’UPG, in generale il funzionario ASL che è stato nominato, per provare a dare soddisfazione immediata a tutte le possibili lacune che ha riscontrato, cercando di evitare che venga applicato l’Art. 6 del Dl.gs 17/ 10 – Comma 3 (Direttiva Macchine).

Cosa dice questo punto della norma:

“qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro e loro pertinenze, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rilevino che una macchina marcata CE o una quasi‐macchina, sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, ne informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.”

In ogni caso la cosa migliore per il fabbricante/fornitore è di poter disporre di un Fascicolo Tecnico, dove è stata eseguita la valutazione dei rischi e la soddisfazione dei Requisiti essenziali di sicurezza

Cercando di dimostrare che tutti i requisiti sono stati soddisfatti, anche per l’uso scorretto ragionevolmente prevedibile.

Atrimenti accade che l’organo di vigilanza procede a segnalare al Ministero il problema, indicando:

  • la macchina e il fabbricante;
  • le condizioni di marcatura CE;
  • la persona incaricata del fascicolo tecnico;
  • il sito e la situazione dell’infortunio;
  • la presunta non conformità a quali requisiti della direttiva;
  • le prescrizioni/notizia di reato adottate;
  • fotografie e documentazione disponibile.

E sarà il Ministero ad avviare l’esame e determinare se quanto segnalato dalla Asl è pertinente oppure no, e quali misure dovranno essere prese.

Quindi ci apprestiamo a predisporre tutta una situazione ben documentata che dimostri il buon comportamento del fabbricante, per quando arriverà la lettera del MiSE. Farlo immediatamente favorisce un lavoro ben documentato, magari effettuato prima che le modifiche imposte dall’UPG stravolgano l’assetto originale.

Non bisogna mandare tutto il fascicolo tecnico, ma solo la parte inerente il nesso causale dell’infortunio.

Infortunio su macchina industriale: come comportarsi? | Certificazionece

Cosa fare se si tratta del datore di lavoro

Per prima cosa bisogna cercare tutta la documentazione relativa al lavoratore che si è fatto male come attestati di formazione e idoneità alla mansione.

Per seconda cosa bisogna cercare tutta la documentazione inerente il macchinario e/o l’attrezzatura di lavoro usata con cui si è fatto male.

Che tipo di documentazione?

Bisogna ricostruire cosa è successo per individuare cosa ha cagionato il danno e chi avrebbe potuto evitarlo. In questo modo possiamo influenzare le indagini aiutando le autorità competenti con le giuste informazioni.

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La norma da cui ci si deve difendere è l’Art. 70 del Dl.gs.81/08 Art.70 Comma 4.

Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto.

Se è avvenuto un infortunio, è del tutto evidente che un qualche requisito di sicurezza non è stato rispettato. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

  • dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;
  • l’azione penale da adottare nei confronti del Datore di Lavoro utilizzatore è quella prevista dagli art. 20 e 21 del D.Lgs. 758/94 e, cioè, idonea “prescrizione” atta a rimuovere la situazione di rischio riscontrata. L’art. 20 del D.Lgs. 758/94 da inoltre facoltà all’Organo di Vigilanza di imporre specifiche atte far cessare la situazione di pericolo (es. divieto d’uso o altra misura ritenuta utile in attesa dell’adeguamento dell’attrezzatura).

Raramente è chiaro di chi sia colpa, raramente è colpa solo di una persona. Raramente è facile ricostruire cosa è successo, spesso si fanno delle ipotesi.

Quindi il nostro intervento consiste nel rivedere e aggiornare la Documentazione relativa alla sicurezza, spostando l’attenzione dell’UPG sui possibili vizi occulti presenti nella macchina, che hanno potuto generare il problema.

La strategia difensiva la si elabora con un buon avvocato abituato a lavorare in questo ambito.
Noi siamo periti, non avvocati. Siamo professionalità diverse che servono entrambe. 

Cerchiamo di mettere nella situazione migliore il datore di lavoro: la cosa migliore infatti è di poter disporre di una Valutazione dei Rischi per il suo sito produttivo, che comprende anche la macchina in cui l’infortunio è avvenuto, da cui si possa dedurre che l’infortunio stesso è dovuto ad un Vizio occulto, non da una scelta sbagliata ad esempio nel tipo di macchina, per cui non poteva predisporre misure di prevenzione e protezione.

Solamente in seguito all’episodio in oggetto lui dovrà provvedere ad adeguare la macchina o predisporre adeguate misure organizzative. 

Interventi eseguiti tempestivamente, secondo la nostra esperienza, limitano molto i danni (anche economici) e consentono di mettere in atto la serie di misure necessarie per evitare conseguenze penali. 

In verità cosa possa succedere dopo, è tutto da vedere, perché i fattori umani e discrezionali sono pesanti ma se i due soggetti dispongono di valutazione dei rischi fatte bene la loro difesa sarà più agevole.

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