In questo articolo cerco di chiarire un argomento su cui mi hanno fatto una domanda.
Esiste un limite minimo di conformita’ all’allegato V, del D.Lgs. 81/08? Una volta valutati i rischi e adoperate alcune misure di sicurezza la macchina è idonea a essere adoperata?
Sinceramente questa domanda non me la sarei mai immaginata.
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La risposta
Per prima cosa bisogna ricordare che per le macchine ante 96 bisogna fare una dichiarazione di rispondenza all’allegato V del D.Lgs. 81/08 con cui dichiari che è sicura.
Per seconda cosa bisogna ricordare la differenza tra i RES all. I della direttiva macchine e i requisiti richiesti dall’All V del testo unico sulla sicurezza 81/08: i primi sono dimostrati dal Fascicolo Tecnico e sono tutti da soddisfare per marcare CE.
Per quanto riguarda l’All. V non si dispone di Fascicolo Tecnico per cui si può fare solo una verifica visiva e funzionale e non sono individuabili i vizi occulti. Quindi la perizia deve essere completa ma prudente, proprio per questo.
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Conclusioni
Nessuna perizia puo’ riscontrare tutti i pericoli occulti, non si riesce a controllare tutto. Ma chi la può firmare?
All’articolo 71 del D.Lgs 81/08 comma 8 è scritto che lo può fare una “persona competente“. Cosa voglia dire competente non è definito. Di fatto la può firmare anche il datore di lavoro se si ritiene tale. Lui ha il dovere di fare la valutazione del rischio e nessuno gli può impedire di valutare il rischio delle attrezzature che mette a disposizione dei suoi operai.