Chi firma la Dichiarazione conformità CE?

Durante un corso di formazione tenuto nella sede di Rimini di Confindustria, chiedendo ai presenti quali fossero le domande a cui cercavano più fortemente risposta, una su tutte ci ha sorpresi: chi firma la dichiarazione di conformità?

Una domanda ricorrente che mi viene fatta quando parlo di dichiarazione di conformità è:

la dichiarazione di conformità la firma il consulente, il costruttore o l’utilizzatore?

Procediamo con ordine.

Che cos’è la dichiarazione di conformità?

La dichiarazione di conformità è una dichiarazione con la quale qualcuno si assume la responsabilità di garantire che tutti i requisiti di sicurezza contenuti nell’allegato 1 della direttiva macchine – o nell’equivalente allegato V parte A del regolamento macchine – siano stati rispettati.

Sostanzialmente, solo chi conosce alla perfezione il macchinario è in grado di poter dichiarare che è conforme.

A fronte di questo, è evidente che il consulente non abbia alcun titolo per poter firmare la dichiarazione di conformità. Il consulente suggerisce e dà consigli, ma non firma la dichiarazione.

Al massimo l’ente notificato può rilasciare un ATTESTATO DI CONFORMITÀ, cosa però ben diversa dalla dichiarazione di conformità.

Leggi anche: Dichiarazione Conformità Insieme di Macchine: cosa si scrive?

Chi firma la dichiarazione di conformità?

La dichiarazione di conformità CE, chi la firma? | Certificazionece

L’articolo 30 del Regolamento Europeo 765 del 2008 dice espressamente che:

1.   La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario.

La direttiva macchine e il nuovo regolamento macchine si occupano anche di specificare chi è il fabbricante, definendolo rispettivamente:

Nella direttiva macchine

«la persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale.

In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva».

Nel regolamento macchine

«qualsiasi persona fisica o giuridica che:

  • a) fabbrichi prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento o che faccia progettare o fabbricare tali prodotti e li commercializzi con il proprio nome o con il proprio marchio;
  • oppure b) fabbrichi prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento e li metta in servizio per uso proprio».

Solo il fabbricante ha le competenze necessarie a poter stabilire se un macchinario sia conforme o meno alla direttiva macchine, salvo eccezioni.

Ci sono infatti alcuni casi in cui l’utilizzatore può firmare la dichiarazione di conformità:

  1. Quando l’utilizzatore modifica il macchinario in modo sostanziale;
  2. Quando l’utilizzatore acquista più macchinari marcati CE e crea una linea mettendo quindi insieme più macchinari certificati CE. In questo caso è l’utilizzatore che si assume la responsabilità di aver valutato tutti i potenziali rischi derivanti dal metter insieme più macchinari per formare una linea.

Il consulente quindi non progetta, non realizza, non vende e non immette in servizio la macchina. Per questo motivo non può firmare. Alcuni lo fanno, ma sono firme finte.

In sintesi, il consulente non firma niente!

Quindi, ricapitolando:

  • il consulente non può firmare la dichiarazione di conformità di una macchina;
  • solo chi progetta e/o realizza la macchina può farlo.

E ieri ne abbiamo beccato un altro!

La marcatura CE mendace è un reato. Ma tanto chi controlla?

Ci sono molti Consulenti che credono di avere super poteri. E per questo in giro si trova di tutto:

  • dichiarazioni di conformità firmate dal rivenditore (non mandatario);
  • dichiarazioni di conformità firmate da RSPP;
  • su carta del distributore ma firmate da un rappresentante estero non fabbricante, ecc.

Insomma, ancor oggi siamo nella confusione più totale, con etichette che indicano indirizzi diversi dal Fabbricante, ecc.

Non parliamo poi dei MUM! Manuali di uso a manutenzione in cirillico o senza contenuti.

Si vede che per molti la parte della Marcatura CE è una FORMALITA’!

Chi può firmare, senza essere il costruttore?

L’allegato II della direttiva macchine (equivalente all’allegato V parte A del regolamento macchine) si occupa di definire come deve essere redatta la dichiarazione di conformità. All’ultimo punto, quello cioè di nostro interesse, dice che deve esserci «identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario».

Su questa frase gioca chi vuole truffare il cliente firmando da consulente.

Un consulente può firmare solo se ha una delega di controllo organizzativo sull’ufficio tecnico che progetta e sull’officina che realizza la macchina. La delega deve comprendere anche i poteri di spesa. Se la delega viene fatta in modo corretto, il consulente può firmare. 

Facciamo qualche esempio per essere più chiari.

Uno studio di ingegneria che progetta la macchina e ha i disegni, calcoli e tutto il resto, può firmare.

E bam, arriva subito la domanda!

Ah, ok. Quindi un consulente che ha tutta la documentazione a disposizione può firmare!? Grazie.

NO! Devi poter dimostrare che hai progettato la macchina. Sei un progettista, non un consulente. Sono due lavori diversi.

Quando troviamo una società di consulenza che firma, guardiamo sul camerale cosa ha scritto nell’oggetto sociale.

Leggi anche: Dichiarazione di conformità e direttive abrogate

Chi firma deve essere iscritto all’albo?

No. Non è previsto alcun titolo di studio. Per quale motivo siamo fissati?

Questa cosa serve dopo gli infortuni mortali quando devi andare a caccia dei soldi per il processo civile.

Ma le domande vanno avanti

Scusa se insisto ma l’argomento non mi è chiarissimo. La guida alla direttiva afferma che nel caso di insiemi di macchine, il soggetto che realizza l’insieme è il fabbricante. Questi può essere anche l’utilizzatore (che non necessariamente ha in visura camerale il requisito di progettazione). Non capisco allora.

Risposta:

L’utilizzatore ha scelto quali macchine comprare, le ha unite. Ha fatto creare un sistema di comando unico. Ha progettato la linea, ha poteri organizzativi e di spesa. Il consulente dà solo consigli, a meno che non abbia una delega di controllo sull’ufficio tecnico e sull’officina.

Mi raccomando, sulla sicurezza nel tuo impianto, non scherzare! Valuta sempre bene i rischi e non sottovalutare mai nessuna certificazione.

Ing. Claudio Delaini e Ing. Renato Delaini.

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