Macchine svizzere e marcatura CE: il fascicolo tecnico non deve essere in Europa

💡 IL PUNTO DI VISTA DI CLAUDIO DELAINI

Qualche tempo fa mi è arrivata una richiesta che mi ha fatto aggrottare la fronte. Un costruttore svizzero aveva ricevuto una contestazione formale: la dichiarazione CE di conformità di un suo macchinario era ritenuta non conforme perché la persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico aveva sede in Svizzera, non nell’Unione Europea. La contestazione citava l’allegato II della Direttiva Macchine. 

A prima vista, poteva sembrare una contestazione legittima. Ma, in realtà, era sostanzialmente sbagliata nel merito.

Il motivo è semplice e di natura squisitamente legale. Chi ha sollevato quella contestazione conosceva, sì, la Direttiva Macchine, ma non conosceva l’accordo internazionale che la modifica nei rapporti con la Svizzera. Vediamo tutto per ordine.

Cosa dice esattamente l’allegato II della Direttiva Macchine

L’allegato II, parte 1, sezione A della Direttiva 2006/42/CE elenca i contenuti obbligatori della dichiarazione CE di conformità. Al punto 2 si legge, testualmente:

“nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità”

Letta così, e fuori contesto, la norma sembrerebbe richiedere una presenza europea. E in effetti, per i costruttori di Paesi terzi (es. Cina, Taiwan, Stati Uniti) questa lettura è corretta: se immettono una macchina sul mercato UE senza un soggetto stabilito nell’Unione che risponda del fascicolo tecnico, c’è un problema.

Ma la Svizzera non è un Paese terzo qualsiasi. È un Paese con cui l’Unione Europea ha concluso un accordo specifico che cambia le regole del gioco.

 

L’accordo MRA e il pezzo che manca

Nel 2002 è entrato in vigore l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul mutuo riconoscimento in materia di valutazione della conformità, recepito con la decisione 2002/309/CE (pubblicata nella GUUE L 114 del 30 aprile 2002). L’accordo copre numerosi settori; le macchine sono espressamente incluse nell’allegato 1, capitolo 1, che stabilisce l’equivalenza tra la Direttiva 2006/42/CE e la normativa svizzera — in particolare l’Ordinanza sulle macchine (OMacch, RS 819.14).

Sul punto specifico del fascicolo tecnico, l’accordo non lascia spazio a interpretazioni. Esso stabilisce, infatti, che la dichiarazione di conformità deve menzionare il nome e l’indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica; nel caso di un costruttore svizzero, dovrà avere necessariamente sede in Svizzera.

Poi aggiunge, esplicitamente: il fabbricante, i suoi mandatari, o le persone responsabili dell’immissione dei prodotti sul mercato di una delle Parti (Svizzera ed UE) non hanno l’obbligo di designare come persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica una persona residente sul territorio dell’altra Parte.

Detto in modo semplice: un costruttore svizzero non è obbligato ad avere un soggetto di riferimento in Europa. Può tenere il fascicolo tecnico in Svizzera, e può indicare come persona autorizzata un soggetto con sede svizzera. Nessuno può contestarlo legittimamente.

 

Se vuoi approfondire la questione generale delle macchine svizzere nel mercato europeo, ho già trattato il tema in questo articolo: Svizzera e Direttiva Macchine: come vendere macchine in regola.

La normativa svizzera sulle macchine

Aggiungiamo a questo punto una precisazione.

L’OMacch, la normativa svizzera che fa da riferimento per le macchine, recepisce direttamente la Direttiva 2006/42/CE e rinvia esplicitamente agli obblighi dell’articolo 5 e ai relativi allegati tecnici. Un costruttore che la rispetta rispetta, di fatto, gli stessi requisiti che rispetterebbe se fosse stabilito in Germania o in Francia. Quindi non si introducono obblighi aggiuntivi, e in particolare non si impone di designare soggetti nell’Unione Europea.

 

Cosa succede con il nuovo Regolamento Macchine 2023/1230?

C’è un aggiornamento importante da segnalare, che riguarda chi acquista o produce macchine oggi e si sta orientando verso il nuovo quadro normativo.

Il Regolamento Macchine 2023/1230, che si applicherà obbligatoriamente a partire dal 20 gennaio 2027, ha eliminato del tutto l’obbligo di cui abbiamo discusso. Nell’allegato V — che sostituisce l’allegato II della Direttiva Macchine — non viene più citato il punto relativo alla persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico stabilita nella Comunità. La frase è semplicemente scomparsa.

Questo succede perché il Regolamento affronta diversamente il problema della reperibilità della documentazione, che non passa più attraverso una persona autorizzata nominalmente indicata, ma diventa una responsabilità diretta dell’importatore – il quale, ricordiamolo, si assume gli obblighi del fabbricante per le macchine provenienti da fuori UE e deve essere in grado di mostrare le carte in regola in caso di controllo o procedimento.

Insomma, per i costruttori svizzeri (che operano nell’ambito dell’accordo MRA) questo passaggio normativo non cambia la sostanza ma semplifica ulteriormente il quadro: un obbligo che già non era loro applicabile viene ora rimosso anche formalmente per tutti.

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