Firma consulente certificazione CE

Firma del consulente sulla certificazione CE: le novità (e i limiti) col Regolamento Macchine

💡 IL PUNTO DI VISTA DI CLAUDIO DELAINI

Durante i corsi me l’hanno già chiesto più di una volta, di solito in pausa caffè: “Con il nuovo Regolamento la certificazione CE puoi firmarla tu, no?”. 

Un po’ capisco chi me lo domanda, stanco di rincorrere documenti. Il consulente conosce le norme, ha fatto l’analisi dei rischi, ha scritto il fascicolo. Tanto vale che firmi anche la dichiarazione, pensano.

E però chi fa questa proposta non sta cercando un consulente. Sta cercando qualcuno a cui intestare il rischio. 

La firma sulla dichiarazione CE dice al mercato che quella macchina è conforme e che, se non lo è, qualcuno ne risponde. Per risponderne bisogna poter fermare la produzione, rifare un riparo, richiamare un lotto. Io, come consulente, posso consigliare di spendere. La decisione di farlo resta ad altri.

Dal 20 gennaio 2027 queste richieste aumenteranno, e qualcuno le venderà come un servizio. Meglio chiarire adesso perché la mia risposta da consulente sarà: “no”.

La novità del Regolamento macchine: il fabbricante non deve più progettare né costruire il macchinario

La Direttiva macchine 2006/42/CE, all’art. 2, lett. i), definiva fabbricante la persona che “progetta e/o realizza” una macchina ed è responsabile della sua conformità ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o marchio, oppure per uso personale.

Il Regolamento macchine 2023/1230 cambia impostazione. L’art. 3, punto 18, considera fabbricante chi fabbrica macchine o prodotti correlati, oppure li fa progettare o fabbricare, e li commercializza con il proprio nome o marchio (lettera a). È fabbricante anche chi li fabbrica e li mette in servizio per uso proprio (lettera b).

La differenza è sostanziale. Oggi si può essere fabbricanti senza aver messo mano né al progetto né alla costruzione, perché basta commissionarli. Chi vende con il proprio marchio una macchina progettata da uno studio esterno e costruita da un terzista è fabbricante a tutti gli effetti, e risponde della conformità dell’intera macchina, compresi i componenti forniti da altri.

Da qui nasce l’equivoco che qualcuno sta già alimentando: se il fabbricante non deve più progettare né costruire, allora chiunque può esserlo, consulente compreso. È una lettura comoda. E, infatti, è sbagliata.

 

Il vincolo che non si vede: commercializzare con il proprio nome

La definizione di fabbricante non si ferma al “fare progettare o fabbricare”. Sotto la lettera a), si dice anche che la macchina deve essere commercializzata con il nome o il marchio di chi la commissiona.

Il criterio del coinvolgimento tecnico è stato sostituito da un criterio di mercato: il fabbricante è chi mette il proprio nome sulla macchina e la vende.

[Leggi anche: “Marcatura CE: gli obblighi di fabbricanti, distributori e importatori”]

Dunque, di fatto, il consulente diventa fabbricante solo se la macchina esce sul mercato a nome suo.

In quel caso non fa più il consulente: è diventato un operatore economico, con tutti gli obblighi dell’art. 10. Deve rispondere della conformità, gestire le non conformità scoperte dopo la vendita, collaborare con le autorità di vigilanza e, se serve, richiamare le macchine.

Per l’uso proprio, lettera b), il “far fabbricare” non è previsto affatto. In altre parole, l’azienda che integra una linea per il proprio stabilimento è fabbricante perché la realizza e la mette in servizio.

Il consulente che la assiste resta fuori dalla definizione, qualunque cosa firmi.

Facciamo un esempio per capire meglio.

Un’azienda di stampaggio integra una linea con una pressa, un robot di asservimento e un nastro di evacuazione di tre fornitori diversi. Chiede al consulente che ha seguito l’analisi dei rischi di firmare la dichiarazione di conformità dell’insieme.

La linea non viene venduta, quindi il fabbricante è e resta l’azienda: il nome del consulente sulla dichiarazione non la toglie da quel ruolo! L’unica cosa che fa è aggiungere un ulteriore soggetto “esposto”, che però non può decidere di fermare la linea né di spendere un euro per modificarla.

 

Firmare “a nome e per conto di” non significa essere fabbricante

L’allegato V, parte A del Regolamento macchine prevede che la dichiarazione di conformità UE sia firmata “a nome e per conto di” un soggetto, indicando nome, cognome e funzione del firmatario. Anche la Direttiva macchine prevedeva l’identificazione del firmatario delegato dal fabbricante o dal suo mandatario.

Il firmatario agisce per conto del fabbricante e non ne prende il posto. Un consulente può essere formalmente delegato a sottoscrivere, ma la dichiarazione resta del fabbricante, e con essa la responsabilità.

Chi gli propone di firmare, quindi, non gli sta trasferendo il ruolo di fabbricante: gli sta chiedendo di mettere il suo nome accanto a quello del fabbricante, gratis o quasi, su un documento di cui non controlla nulla.

 

Leggi anche: Dichiarazione di conformità UE nella Direttiva Macchine e nel nuovo Regolamento macchine

 

Il ruolo del mandatario: il Regolamento macchine lo restringe, non lo allarga

Chi cerca un ruolo formale per il consulente guarda spesso al mandatario. Ma qui il Regolamento macchine va nella direzione opposta rispetto a quella che l’equivoco lascia intendere.

Con la Direttiva macchine il mandatario riceveva mandato scritto per eseguire a nome del fabbricante, “in toto o in parte”, gli obblighi e le formalità previsti.

Con il Regolamento macchine, l’art. 12, par. 1 esclude esplicitamente dal mandato gli obblighi dell’art. 10, par. 1, cioè garantire che la macchina sia progettata e costruita conformemente ai requisiti dell’allegato III, e la stesura della documentazione tecnica dell’allegato IV. 

Insomma, il mandatario conserva la documentazione, la fornisce alle autorità e collabora con loro. Il cuore della conformità resta al fabbricante e non si delega.

Il legislatore europeo, in pratica, ha fatto il contrario di quanto suggerisce la vulgata: ha ristretto lo spazio per scaricare la conformità su qualcun altro.

 

 

Il problema di fondo: chi decide e chi spende

Il fabbricante non si limita a firmare un documento il giorno della consegna.

Deve garantire la conformità e, se la macchina si rivela pericolosa dopo l’immissione sul mercato, deve adottare le misure correttive, fino al ritiro o al richiamo.

Sono decisioni che costano e che solo chi controlla l’impresa può prendere. Un consulente che firma senza questi poteri si impegna su qualcosa che non è in grado di mantenere.

Tre sentenze della Cassazione penale mostrano come ragionano i giudici quando devono stabilire chi risponde di un infortunio. Nessuna riguarda il fabbricante di macchine, ma tutte applicano la disciplina della sicurezza sul lavoro. La logica però si trasferisce senza forzature anche ai casi che stiamo discutendo.

 

Dare un compito non significa trasferire la responsabilità.

Nel caso deciso da Cass. Pen., Sez. 4, n. 6806/2011, una società aveva in appalto dal Comune la messa in sicurezza di una parete rocciosa e aveva subappaltato a un lavoratore autonomo l’ancoraggio di una rete paramassi.

Il lavoratore è precipitato da circa trenta metri quando la corda, non protetta, si è sfilacciata contro gli spigoli della roccia. Il piano operativo di sicurezza prevedeva le protezioni per le funi, ma non gli era mai stato consegnato.

L’amministratore unico si è difeso sostenendo che i poteri effettivi li aveva il direttore tecnico, che firmava i contratti e affidava i lavori. La Corte ha respinto l’argomento: poteri operativi anche ampi non trasferiscono la posizione di garanzia senza una delega espressa, e l’amministratore rispondeva perché era lui a disporre dei poteri di gestione e di spesa. Il direttore tecnico è stato condannato a sua volta come dirigente. Nessuno dei due ha liberato l’altro: le responsabilità si sono sommate.

Questo è molto simile a ciò che accade quando un’azienda chiede al consulente di firmare la dichiarazione CE. Il compito passa di mano, i poteri no. Chi decide continua a rispondere, e il consulente si aggiunge alla lista delle responsabilità.

 

Conta chi decide, non la carica. 

In Cass. Pen., Sez. 3, n. 30950/2024 l’istruttoria aveva accertato che una socia, titolare dell’intero capitale e il cui nome compariva nella denominazione della ditta, amministrava di fatto la società: dava le direttive e aveva assunto il lavoratore poi infortunato.

La Corte ha confermato il suo ruolo di datore di lavoro di fatto, richiamando il principio per cui i destinatari degli obblighi di sicurezza si individuano in base alle funzioni esercitate in concreto e non alla qualifica formale. 

Morale: chi decide davvero sulla macchina non esce dal perimetro della responsabilità solo perché sulla dichiarazione c’è un’altra firma. L’azienda che pensa di essersi messa al riparo si sbaglia.

 

Il documento non fa da scudo.

In Cass. Pen., Sez. 4, n. 8295/2025 un lavoratore si era infortunato su una macchina per la mantecatura del gelato. Le pale continuavano a ruotare dopo il comando di arresto, mentre il display spegneva la scritta “organi in movimento”.

Il difetto era di progettazione, ma secondo i giudici era palese. Il datore di lavoro, in base all’art. 71, comma 1 del D.Lgs. 81/08, era tenuto a intervenire, e né la marcatura CE né l’affidamento sulla competenza del costruttore lo hanno esonerato. 

Insomma, la responsabilità segue chi poteva accorgersi del problema e agire, non chi ha sottoscritto una carta.

 

Il principio di effettività

Il principio di effettività, codificato all’art. 299 del D.Lgs. 81/08, riguarda datore di lavoro, dirigente e preposto e non il fabbricante.

Esso stabilisce che gli obblighi in materia di sicurezza ricadono su chi esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa, indipendentemente dalla qualifica formale rivestita. Insomma, chi di fatto comanda, di fatto risponde.

Applicandolo alla nostra discussione, difficilmente un giudice ignorerà chi aveva il potere di intervenire sulla macchina solo perché la dichiarazione porta un’altra firma.

 

 

Un caso specifico: il prodotto difettoso

Prendiamo in esame ora una casistica specifica, quella del prodotto difettoso, e capiamo come viene influenzata dalla firma sulla dichiarazione CE.

La responsabilità per danno da prodotto difettoso non richiede di provare la colpa: al danneggiato basta dimostrare il difetto, il danno e il nesso tra i due.

Oggi è disciplinata dagli artt. 114-127 del Codice del consumo, dove l’art. 115 definisce produttore il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente. La figura di chi si presenta come produttore apponendo il proprio nome o marchio viene invece dalla direttiva europea del 1985, e i giudici la applicano leggendo il Codice alla luce di quella direttiva.

L’art. 121 del Codice del consumo stabilisce inoltre che, se più persone sono responsabili del medesimo danno, rispondono tutte in solido. Chi ha risarcito può poi rivalersi sugli altri in proporzione al rischio riferibile a ciascuno, alla gravità delle colpe e all’entità delle conseguenze. Nel dubbio, la ripartizione avviene in parti uguali.

La nuova direttiva (UE) 2024/2853 si applica ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.

La sua definizione di fabbricante è quasi sovrapponibile a quella del Regolamento macchine: è fabbricante anche chi fa progettare o fabbricare un prodotto, o chi si presenta come fabbricante apponendo il proprio nome o marchio. Gli operatori economici responsabili dello stesso danno rispondono in solido, e chi ha risarcito può rivalersi sugli altri. In Italia lo schema di decreto di recepimento è all’esame del Parlamento.

Tutto questo per dire: cosa succede in caso di prodotto difettoso al consulente che ha firmato la certificazione CE? 

Se il consulente firma la dichiarazione per conto del cliente, non è un operatore economico e la disciplina della responsabilità da prodotto non lo chiama direttamente in causa. Il danneggiato si rivolge all’azienda, che ha il patrimonio e l’assicurazione.

L’azienda che ha risarcito, però, può agire contro il consulente per inadempimento dell’incarico, sostenendo che la verifica di conformità era sbagliata. In quel giudizio la firma sulla dichiarazione pesa, e non a favore del consulente.

Se invece il consulente si presenta come fabbricante, con il suo nome sulla targa e sulla dichiarazione, entra tra i responsabili in solido. Il danneggiato sceglierà comunque il soggetto più capiente, ma chi ha pagato potrà rivalersi su di lui.

E se il giudice non riesce a stabilire chi pesa di più, la legge divide il conto in parti uguali: il consulente che non decideva nulla può ritrovarsi a pagare quanto l’azienda che decideva tutto.

A quel punto conta sapere cosa copre la propria polizza di responsabilità civile professionale, pensata per chi presta consulenza e non per chi immette prodotti sul mercato.

In ogni caso, in questa situazione bisogna comprendere che il consulente si ritrova con i rischi di un fabbricante… e le tutele (senza dubbio minori) di un professionista.

 

In sintesi

Il Regolamento macchine ha davvero allargato la nozione di fabbricante: non serve più progettare né costruire direttamente il macchinario.

Allo stesso tempo, la norma ha però legato quella nozione alla commercializzazione con il proprio nome, ha ristretto i compiti delegabili al mandatario e non ha cambiato il fatto che la conformità di una macchina si garantisce con decisioni e con risorse.

Chi propone al consulente di firmare la CE non sta semplificando la conformità: sta cercando di spostare la responsabilità su chi non può davvero garantire il rispetto della sicurezza.

Il consulente può preparare il fascicolo, condurre l’analisi dei rischi, verificare la conformità e assistere il fabbricante in ogni fase, ma la dichiarazione CE resta in capo a chi ha il potere di rendere vero ciò che dichiara.

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