Importare dalla Cina? Ecco ciò che devi sapere per farlo senza problemi

importazione dalla cina di prodotti e macchinari, la guida all’export sicuro e a norma CE!

Per importare in modo sicuro dai paesi extra-UE sono necessarie alcune conoscenze sulle normative comunitarie. Questo per non incorrere in spiacevoli “inconvenienti”, che possono capitare agli importatori poco esperti.

Il primo passo obbligato è approfondire i seguenti aspetti:

  1. Le figure coinvolte
  2. Le Direttive Europee applicabili
  3. Come importare in modo sicuro prodotti fabbricati in paesi extra-UE
  4. Cosa succede quando un prodotto viene dichiarato non conforme alla dogana

In relazione al punto uno è bene specificare come le Direttive Europee individuino 4 diverse figure professionali capaci d’intervenire intervenire, a vario titolo, nel processo di importazione (e marcatura CE) di prodotti provenienti da paesi esterni alla Comunità Europea.

Ecco una breve descrizione del ruolo che queste occupano all’interno di tale processo:

Il fabbricante.
È la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità per suo conto.

Deve garantire che i prodotti da immettere sul mercato comunitario siano progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti essenziali fissati nelle direttive di nuovo approccio applicabili e che sia effettuata una valutazione della conformità. Deve inoltre sempre mantenere il controllo globale sul prodotto (progettazione e fabbricazione) e disporre delle competenze necessarie per assumersi la responsabilità del prodotto.

Il rappresentante autorizzato, stabilito nella Comunità
agisce per conto del fabbricante (designato espressamente) e deve essere stabilito nella Comunità.
Viene contattato dalle autorità degli Stati membri al posto del fabbricante in merito alle incombenze delle direttive nuovo approccio. È bene sottolineare come il fabbricante rimanga comunque responsabile delle azioni che il rappresentante svolge per suo conto. Non è necessario. Neanche se il fabbricante è stabilito fuori dalla Comunità.

L’importatore
È il responsabile dell’immissione sul mercato della Comunità per i prodotti extra-UE.
Quando non è possibile identificare la persona effettivamente incaricata della progettazione o della fabbricazione del prodotto, la responsabilità viene scaricata sulla persona che ha immesso il prodotto sul mercato comunitario (ad esempio la persona fisica o giuridica che importa un prodotto nuovo o usato da un paese terzo): egli deve pertanto garantire che il prodotto sia conforme alle direttive applicabili e che venga effettuata la valutazione di conformità del prodotto adeguata.

Deve poter fornire all’autorità di controllo una copia della dichiarazione CE di conformità e rendere disponibile la documentazione tecnica.
Deve ricevere dal fabbricante la garanzia scritta che i documenti saranno messi a disposizione su richiesta dellÂ’autorità di controllo.
Se l’importatore assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti per l’uso al fine di immetterli nel mercato nella Comunità con il proprio nome o se modifica o cambia radicalmente la destinazione d’uso dei prodotti, ai sensi del nuovo approccio assume il ruolo del fabbricante.

Il distributore
È la persona fisica o giuridica della catena di fornitura che procede alle azioni commerciali successive all’immissione nel mercato del prodotto all’interno della Comunità
Non ci sono disposizioni specifiche nelle direttive “Nuovo approccio”, Il distributore deve agire con attenzione per evitare di immettere sul mercato comunitario prodotti palesemente non conformi; deve inoltre essere in grado di dimostrare tale situazione alle autorità nazionali di controllo e a tal proposito dovrà conoscere:

  • a quali prodotti va apposta la marcatura CE
  • quali informazioni devono corredare il prodotto
  • gli obblighi in materia di lingua per le istruzioni d’uso
  • gli elementi che indicano chiaramente la mancata conformità di un prodotto.

Le direttive del nuovo approccio non prevedono che il distributore assuma le responsabilità del fabbricante: non è pertanto possibile chiedergli di fornire una copia della dichiarazione CE di conformità o della documentazione tecnica disponibile, a meno che non sia al contempo anche il rappresentante autorizzato nella Comunità o l’importatore (cioè la persona responsabile dell’immissione nel mercato).

Il distributore è tuttavia tenuto a dimostrare all’autorità nazionale di controllo di aver agito con la debita attenzione e di essersi accertato che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nella Comunità o ancora la persona che gli ha fornito il prodotto abbia adottato le misure necessarie stabilite dalle direttive applicabili.
Il distributore deve inoltre poter individuare il fabbricante, il suo rappresentante autorizzato nella Comunità, l’importatore o la persona che gli ha fornito il prodotto al fine di coadiuvare l’autorità nazionale di controllo nei suoi tentativi di ottenere la dichiarazione CE di conformità e le parti necessarie della documentazione tecnica.

Il passo falso più comune in fase iniziale? Fare Import dalla Cina con errori di destinazione d’uso.

Spesso ci chiamano clienti nuovi o vecchi che vogliono importare prodotti nuovi dalla Cina o da extra UE. Trovano questi prodotti su Alibaba o su altri motori di ricerca si convincono, li comprano via bonifico e li importano senza controllare minimamente se questi prodotti siano sicuri o conformi alla direttiva europea. Ci chiamano spesso dopo che è arrivato il controllo doganale o che è arrivato il controllo della guardia di finanza in negozio quando oramai è troppo tardi.

Questo modo di procedere è un modo sbagliato perché si rischiano procedimenti penali e sanzioni pesanti per nessun valido motivo

Se prima di comprare dai cinesi o da qualsiasi realtà extra UE si chiedesse la documentazione tecnica (tipo test report) si potrebbero spiegare come se fossero dei verbali di collaudo fatti da dei laboratori accreditati. Grazie ai test report si può dimostrare infatti la validitàe la corrispondenza di quel prodotto alle direttive europee, esattamente quelle che dobbiamo controllare che vengano applicate su questi prodotti. Non scordiamo inoltre che queste cambiano a seconda della destinazione d’uso e se dunque lo stesso prodotto venisse usato per cartoleria, sottoposto magari semplicemente al codice del consumo, qualora questo avesse invece anche solo un disegnino che lo possa ricondurre a essere un giocattolo quest’ultimo dovrà essere conforme alla direttiva giocattoli.

Dovrà dunque essere sicuro per i bambini e avere delle avvertenze marchiate CE. Per intenderci, lo stesso pallone può essere marcato CE se è visto come un giocattolo per bambini è senza CE in caso fosse collocato come attrezzatura sportiva

Quando acquisti devi dunque fare attenzione a scegliere:

  • la destinazione d’uso
  • come lo si vuole vendere
  • all’interno di quali canali
  • a chi è destinato

in modo tale da fare tutto il packaging, le istruzioni e i loghi in piena conformità ed in modo che questi non ci possano essere contestati un domani.

Cina e dogana: quali documenti occorre avere? e di chi è la responsabilità di un importazione?

Spesso e volentieri veniamo contattati da importatori di prodotti dalla Cina che ci domandano quali carte richiedere e come verificare che sia effettivamente tutto apposto.
Per prima cosa spesso le carte che vengono inviate dalla Cina sono sbagliate perché la domanda posta è sbagliata. Non sempre è colpa del fornitore cinese, lui spesso ha queste informazioni, ovvio è però che se non gli vengono richieste non possiamo certo aspettarci che si senta tenuto a fornirle.

Il punto vero è che a seconda del prodotto importato cambiano radicalmente le informazioni da chiedere e le carte da farsi mostrare per poter importare nell’UE.

Per quanto riguarda le sostanze chimiche è in funzione il nuovo sistema REACh – CLP che richiede all’importatore il controllo e la pre registrazione o la registrazione della sostanza.

Ancora più puntualmente nel caso di prodotti marcati CE devono essere fornite le informazioni che permettano all’importatore di poter redarre:

  1. manuale di istruzione come prescritto dalla legge
  2. valutazione del rischio – fascicolo tecnico
  3. dichiarazione di conformità

spesso invece si ricevono test sulla compatibilità elettromagnetica e sulla bassa tensione che indovina un po’? non sempre sono utili… In questo è bene capire che secondo la normativa vigente la responsabilità sul prodotto non è del produttore cinese, ma dell’importatore europeo che la assume al momento dello sdoganamento.

Lo stesso prodotto può cambiare normativa di riferimento a seconda di come viene poi impiegato e di conseguenza tutta la documentazione tecnica va adeguata.

Ed in caso invece di problemi doganali per falsa dichiarazione di origine? Come gestire i loghi made in italy?

I prodotti che entrano nell’UE devono riportare la dicitura “importati da extra UE” o il “made in …”. Quando poi hanno subito una lavorazione e/o trasformazione successiva che rispetti determinati requisiti possono riportare il “made in Italy”.

Ovviamente le regole non sono uguali per tutti i prodotti e la destinazione di uso del prodotto fa la differenza.

Bisogna sempre partire dalla normativa europea cogente: Regolamento 2013/92 e soprattutto dal Regolamento 450/2008 (ad esempio Art. 36).

I problemi diventano enormi quando si trasformano prodotti israeliani per poi rivedere il prodotto finito nei paesi arabi. In questi casi togliere il made in Israel diventa vitale per non perdere il mercato.

E come gestire allora un logo “italy” su prodotti importati dalla CINA?

Su questo voglio essere chiaro. La scritta ITALY in grande crea sicuramente casini. Se vi fermano, di sicuro vi accusano di falsa dichiarazione di origine o simili… rischiate che vi brucino la merce ecc… Nascondere la scritta all’interno di scatoloni più grandi non è una grande idea, spesso vengono aperti.
Qualsiasi rimando all’Italia su prodotti importanti dalla CINA è una fonte di casini… Se non fate nessuna fase di produzione qui, nemmeno il packaging non vi conviene rischiare.
Sono consapevole che non viene fermato tutto, sono consapevole che altri lo fanno …conviene rischiare? secondo me, no.

 

Andiamo ora ad approfondire quelle che sono le principali domande poste dai nostri clienti che si occupano d’importare prodotti dalla Cina a vario titolo.

Importazione dalla Cina di macchinari

Voglio iniziare a parlarti dell’importazione di macchinari dalla Cina partendo da una domanda che ho ricevuto ultimamente…

Buonasera, voglio importare una taglierina per la plastica e il costruttore cinese mi ha inviato solo questo Certificate of Compliance, va bene?

Questi certificati non valgono nulla se non sono accompagnati da un test report fatto da un laboratorio cinese accreditato al CNAS. La versione di ACCREDIA cinese. Su questi Certificate of compliance sono scritte le direttive europee applicate e spesso le norme tecniche. Io ne diffido sempre poiché spesso sono fatte con copia e incolla.

Il fatto poi che molti cinesi diano documentazione firmata da altri, che cita laboratori o costruttori diversi dalla persona da cui compriamo crea ancora più diffidenza.

Io non dico di non comprare da extra UE, io dico di qualificare bene il costruttore.

Abbiamo appena scritto un libro che pubblicheremo tra qualche mese sulle buone prassi da seguire per importare da extra UE. La macchina per essere importata all’interno dell’unione europea deve essere marcata CE oppure deve seguire una procedura particolare di cui parliamo nel libro.

Chi può marcare CE? può marcare CE l’importatore in quanto è equiparato al fabbricante nella direttiva macchine.

Può marcare CE il cinese se ha un mandatario all’interno dell’Unione Europea.

Se la compri per usarla è una cosa, se la compri per rivenderla il discorso è diverso.

Cosa cambia? Cambia il rischio che corri. Se ne prendi una e la porti qui per usarla, puoi sistemarla e renderla conforme agli standard europei. Se la compri per rivenderla hai pure il problema di controllare che siano tutte uguali. Non è raro trovare broker – commercianti che fanno finta di essere fabbricanti che ti vendono la fornitura di macchine. Indovina? poi le trovi sempre simili e diverse. E’ tuo onere controllare che siano sicure.

Importi un Macchinario dalla Cina per Usarlo?

Ci capita spesso di aiutare imprenditore che per vari motivi decidono di importare i macchinari dalla Cina. Non tutti esportano le fabbriche fuori Italia, alcuni portano qui i loro macchinari per fare lavorazioni particolari.

Qui nasce un problema. Un grosso problema.

Quasi tutti si ricordano della regolamentazione Europea sui macchinari solo dopo aver concluso l’affare o in prossimità della spedizione.

  1. Se non passa le dogane?
  2. se passa l’ASL e mi dice che no va bene?

Normalmente il nostro imprenditore chiama lo spedizioniere di fiducia e chiede consiglio. La risposta canonica è “non si può fare“. L’imprenditore non si dà per vinto e tramite varie strade ci contatta. Chi via mail, per telefono. La strada per portarla in Italia esiste ed è perfettamente legale. Non è detto che il macchinario si possa sempre adeguare alle normative europee. I requisiti previsti dalla direttiva macchine vanno rispettati applicando norme tecniche. Bisogna prestare molta attenzione a quello che si fa.

Noi abbiamo creato un sistema in cinque passi per risolvere questi problemi, è nato con l’esperienza, seguendo e risolvendo i casi dei nostri clienti.

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Un ottimo metodo per scremare e trovare fornitori cinesi abituati a vendere nell’UE è quella di chiedere i test report. Se sono abituati te li inviano senza problemi.

  • Guarda la data, il laboratorio che li ha fatti e i modelli citati.
  • Controlla che ci sia anche quello che hai scelto tu.
  • Inoltre alla fine del test report ci sono le foto del prodotto testato. Controlla che sia uguale.
  • Un ultima cosa, i test seguono le norme tecniche UNI EN ISO.
  • Controlla che non siano scadute e che siano ancora valide.

In tanti ad esempio recentemente hanno voluto imbattersi nell’importazione di intere linee di produzione mascherine, ma la certificazione del produttore? Va bene?

Diamo tre dritte utili a tutti.

I cinesi possono marcare CE. Per farlo devono mettere sulla macchina la targhetta CE con i loro dati, darvi un manuale in italiano e darvi la dichiarazione di conformità. Sul manuale devono esserci i dati dell’importatore e secondo i seguenti riferimenti normativi l’importatore si assume tutte le responsabilità del fabbricante, per esattezza questo viene dichiarato nel:

  • Regolamento 765/2008
  • Decisione UE 768/2008

Cosa chiedere allora al cinese per non farsi fregare?

Test report che dimostrino il rispetto delle norme tecniche che danno la presunzione di conformità alla direttiva macchine e alla direttiva EMC. I test devono essere fatti presso laboratori accreditati al CNAS che con il mutuo riconoscimento valgono anche qui. Devono essere almeno in Inglese e non in cinese.

Potete marcarla voi come importatori ma in ogni caso vi consiglio di fare una verifica sul rispetto dei ress prima di usarla, se poi te lo stai domandando la risposta è NO, NON SI POSSONO USARE MACCHINE NON MARCATE CE! Se poi metti il Tuo Nome sul Macchinario che Importi dalla CINA… ancora maggiore attenzione!

A riguardo da Linkedin è arrivata una domanda interessante. Una domanda tipica ma posta in modo diverso. Oramai in tutte le fabbriche ci sono macchinari che arrivano da extraUE. Spesso da Taiwan o dalla Corea. I macchinari cinesi stanno iniziando a vedersi qui e li.

Normalmente sono macchinari importati e poi modificati. Spesso e volentieri non esiste nessuna documentazione, hanno visto il video sul web (alibaba e altri) e hanno fatto un bonifico. Che fare in questi casi?

Buongiorno Ingegnere, la seguo su linkedin e ho letto la sua pubblicazione 24domandemarcaturaCE. in riferimento alla domanda e risposta 20 (Posso mettere il mio nome al posto di quello del forniture?) vorrei cortesemente confrontarmi con lei: – se il fornitore è il costruttore della macchina extra europeo e io metto il mio logo, libretto d’uso a mio nome, dichiarazione di conformità a mio nome in caso di controversie gli organi di vigilanza verranno da me a chiedere il fascicolo tecnico. Quindi l’accordo commerciale dovrebbe prevedere che il costruttore originario mi trasmetta il fascicolo tecnico (che dovrò io validare) ovvero, se non c’è, io dovrò farmi un fascicolo tecnico. Cosa ne pensa lei? grazie

Lui si riferisce al libro che potete scaricare lasciando la mail qui in alto a destra.
Cosa ho risposto:

ho appena riletto la domanda e la risposta. Sinceramente non me la ricordavo. Quando si importa direttamente da extra UE un macchinario si hanno tutti gli obblighi del fabbricante. Il fascicolo tecnico lo devi avere comunque. Riesci ad evitare questo obbligo solo se il fornitore ha un mandatario (rappresentante) nell’UE. Nella realtà delle cose tutti importano senza documentazione e poi usano o rivendono. I controlli doganali sono pochi. Noi cerchiamo di convincere a controllare prima. qualificare il fornitore chiedendo Test Report a laboratori accreditati e a controllare poi quando il macchinario arriva qui in Europa. Il fascicolo tecnico cerchi di costituirlo con la documentazione che richiedi prima e con la valutazione del rischio che fai poi qui. Ci sono sempre dei documenti che è impossibile avere, altri che sono incomprensibili ed inutilizzabili. Ma saperlo aiuta a sistemare.

E in caso di infortunio cosa succede? Che il Datore di Lavoro che usa un Macchinario cinese certificato da lui si becca un 758 art. 20-21 e una segnalazione al ministero dello sviluppo economico. E se lo ha comprato da un rivenditore? La segnalazione se la becca il primo che importato il macchinario.

Una multa ridotta ad un quarto se pagata subito intorno ai 10mila euro. Multa dovuta all’articolo 23 del testo unico 81/08. Questa multa la becca ogni componente della filiera che ha fatto arrivare il macchinario in quella fabbrica.

Di fatto, un macchinario pericoloso è una bomba che non si sa quando creerà problemi. Più vendi, più rischi. Se stai pensando di importare un macchinario non pensarci su, parliamone!

 

Cosmesi e prodotti medicali, tra Laboratori cinesi e test validi per l’importazione: l’accordo di mutuo riconoscimento.

Importare dalla Cina ormai è diventato necessario praticamente a tutti i fabbricanti di macchine o rivenditori di prodotti d’importazione finiti più in generale.

Per evitare problemi ai controlli doganali in fase di immissione sul mercato europeo, chi si occupa di questi acquisti sa che deve esibire test report attinenti al prodotto – componente importato. Questi test report dovrebbero essere stati eseguiti da Laboratori accreditati in Europa, e presenti negli elenchi ufficiali: http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm

Ma non sempre ciò è possibile.

La più frequente via d’uscita per questo problema è di avvalersi dell’Accordo di Mutuo Riconoscimento dei Laboratori e non tutti ne sono a conoscenza.

Nella fattispecie, su nostra relazione dichiariamo in questi casi che Il nostro cliente ricopre il ruolo d’importatore all’interno della normativa europea come stabilito dalla Decisione 768/2008/CE.

Le sue responsabilità sono stabilite in questa decisione e dunque ha l’obbligo di immettere nel mercato europeo solo prodotti sicuri e conformi a tale normativa. per rispettarla si preoccuperà di verificare tutti i requisiti essenziali, verificherà l’assenza di vizi nel prodotto in questione e sceglierà di acquistare prodotti testati esclusivamente da laboratori accreditati al CNAS.

Tale accreditamento ha infatti valore anche in Italia dopo la sottoscrizione da parte di Accredia dell’accordo di mutuo riconoscimento del 20 Novembre 2012. Entro questi termini il nostro cliente ricoprirà dunque il ruolo di importatore all’interno della normativa europea come stabilito dalla Decisione 768/2008/CE.

Importare Prodotti Chimici dalla Cina Etichetta e scheda di sicurezza.

Importare prodotti chimici da fuori Europa spaventa perché le regole da seguire sono spesso un mistero. In effetti anche oggi è arrivata la solita domanda su come comportarsi. Ecco alcuni stralci per rendere il contenuto della domanda, omettendo quello che non è necessario.

Se possibile vorrei chiederle un’ulteriore spiegazione in merito. L’azienda per cui sto conducendo questa ricerca vorrebbe importare da un paese non europeo
due prodotti chimici che potrebbero essere utilizzati nella depurazione di terreni e liquidi da inquinanti oleosi. I prodotti appaiono sprovvisti di scheda di sicurezza, ad eccezione di un documento che ritengo assolutamente non sufficiente. Alcuni operatori del settore ci hanno detto che potremmo richiedere ad un laboratorio (autorizzato a questo?) di effettuare le analisi di rito per la preparazione delle schede di sicurezza e poi presentare i prodotti ad un ente (europeo? nazionale?) per una specie di iscrizione.. a questo punto l’azienda potrebbe importarli e commercializzarli/utilizzarli sotto la propria responsabilità.. Ho provato a chiedere a molti enti/professionisti.. ma pare che nessuno abbia una risposta chiara..

Importare da extra UE un prodotto implica una totale responsabilità sullo stesso.

La scheda di sicurezza che serve per avvertire la filiera su quali rischi porta con se il prodotto, si calcola normalmente tramite un software, noi ad esempio usiamo selerant.

Non serve nessun ente per elaborarla.

E’ necessario conoscere bene la formulazione della miscela. È bene tenere a mente che quando s’importano prodotti chimici da fuori Europa le regole cambiano a seconda delle quantità. Poniamo ad esempio, che s’intenda imortare una miscela composta da diverse sostanze. Occorrerà calcolare quanto importate per sostanza e valutare se si è sopra o sotto una tonnellata all’anno.

Se l’importazione per sostanza è sotto una tonnellata annua occorrerà fare una notifica all’echa (agenzia chimica europea). Si tratta di compilare un form online, sul loro sito. La notifica se fatta direttamente da voi è gratuita, l’echa non fa pagare nulla.

Se importate più di una tonnellata all’anno per sostanza le regole cambiano. Una scheda di sicurezza elaborata da un laboratorio affidabile in Cina aumenta la credibilità del prodotto ma ciò nonostante Il problema di base è solo uno. Come si fa a sapere la composizione della miscela se il fornitore non vi da una msds?
L’etichetta da apporre sul prodotto nasce dalla scheda di sicurezza! come si fa a decidere cosa scrivere sopra senza? Semplicemente non si può.

Come importare LED dalla Cina? Ecco quale documentazione è bene controllare prima d’importare.

Se stai appena iniziando a importare prodotti dalla CINA è probabile che tu non abbia idea di quale documentazione deve darti il tuo fornitore cinese. Allora ti domando:

  • Hai ricevuto i “Certificate of Compliance”?
  • Sai che non valgono nulla per le dogane?
  • Sai che sei tu a rischiare e non il cinese di turno?

Il magistrato italiano non può andare a prendere il produttore extra UE, ma va a chiedere conto all’importatore che lo ha comprato li e venduto qui! Sicuro di voler affidare la tua vita a un perfetto sconosciuto con cui parli solo via mail? Immagino di no. In questo caso allora fatti mandare la documentazione giusta e controllala!

Ci sono delle responsabilità precise, loro le sanno e non te le dicono.

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Credimi non è un dettaglio, se ad esempio subisci un blocco della merce in dogana per controllo documentale e non passi questo controllo
il tutto verrà inviato a fare dei test a tue spese presso un laboratorio italiano e se la merce venisse distrutta, sempre a tue spese, dovresti occuparti della faccenda a meno che tu non riesca a portarla in tempo via fuori dall’UE.

Non hai idea di quante volte in tanti si apprestino a fare un ordine magari piccolo (tipo da 3mila euro per iniziare…) ottenendo esclusivamente un esborso che scopriranno essere di decine di migliaia di Euro tra test e multe. Ne vale la pena? Io/noi riteniamo fermamente di no anche e sopratutto perché tutto questo può essere evitato attuando semplicemente una piccola consulenza  con chi come noi si occupa esattamente di questo.

Importare Giocattoli dalla Cina: attenzione quantomeno alla documentazione minima.

Partiamo dalla definizione:

Può essere definito “giocattolo”, ossia per i soli “prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, ad essere utilizzati ai fini del gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.

Ecco, indovina? Questa definizione – assolutamente fuorviante – è la prima responsabile di tanti, tantissimi problemi con i quali molto presto ti troverai ad aver a che fare se intendi importare giocattoli cinesi. Il motivo è presto detto, queste parole possono far rientrare prodotti non certificati come giocattoli.

Vuoi evitare problemi? Non possiamo che consigliarti di escludere SEMPRE  l’utilizzo ai bambini dei propri prodotti importati. Credimi, questo non è un consiglio, è una regola salva vita.

Se scegli di seguire il mio consiglio tieni però a mente che tutto deve fare escludere l’uso facilmente prevedibile ai bambini. In sostanza deve essere una libera scelta dei genitori di far usare prodotti ai propri pargoli. Bisogna quindi che il canale di vendita, il packaging, le informazioni sul prodotto, l’estetica usata siano ben pensati in modo tale da non poter essere travisabile. Tieni infatti presente che tutto ciò andrà ovviamente scritto nel fascicolo tecnico.

I giocattoli possono essere immessi sul mercato solo se non compromettono la sicurezza e/o la salute degli utilizzatori o dei terzi, quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini. Nello stato in cui viene immesso sul mercato ed in considerazione di una durata d’impiego prevedibile e normale, il giocattolo deve soddisfare alle condizioni di sicurezza e di salute stabilite dalla direttiva 2009/48/CE.

Molti prodotti hanno usi facilmente prevedibili come giocattoli per bambini di età inferiori ai 14 anni, ma ciò nonostante non sono venduti come “giocattoli”.

Per via di incongruenze di questa natura sempre più spesso vengono ritirati dal mercato giocattoli d’importazione cinese poiché non conformi alla normativa europea. Inutile dunque ribadire come tutti coloro che producono, importino o vendano giocattoli con il proprio marchio debbano fare molta attenzione nel seguire alla lettera la direttiva giocattoli 2009/48/CE.

Spesso chi vende i giocattoli conosce benissimo il proprio cliente, i suoi gusti e riesce a pensare in modo ottimale il prodotto nonché a distribuirlo nel modo migliore, ma indovina un po’? No, non riesce a star dietro la continua evoluzione della normativa vigente. In questo caso poi la direttiva giocattoli è molto precisa sugli obblighi e i doveri a garanzia della salute e della sicurezza dei bambini ed è la responsabile dei sempre più frequenti ritiri di prodotti di questa natura.

In merito al ritiro dei giocattoli dal mercato i motivi principali sono 2:

  1. mancato rispetto della norma EN 71
  2. utilizzo di sostanze vietate all’uso specifico dal regolamento Reach

Un giocattolo per essere venduto all’interno dell’Unione Europea deve rispettare dei Requisiti essenziali di Sicurezza e Salute e per farlo occorre progettare il prodotto utilizzando la norma armonizzata EN 75 oppure ottenere la certificazione da parte di un organismo appositamente autorizzato (ente notificato).

A riguardo ecco le principali norme in vigore:

  • direttiva giocattoli 2009/48/CE e decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54 di attuazione
  • decisione 768/2008/CE per la commercializzazione dei prodotti
  • Standard europeo EN 71
  • Standard europeo EN 62115
  • Regolamento Reach n. 1907/2006
  • Regolamento CLP n. 1272/2008
  • Regolamento 453/2010
  • Direttiva bassa tensione 2006/95/CE
  • Direttiva RoHS 2002/95/CE

Questo invece l’elenco delle norme armonizzate ai sensi della direttiva giocattoli.

  • EN 71-1:2005+A9:2009 Sicurezza dei giocattoli — Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche
  • EN 71-2:2006+A1:2007 Sicurezza dei giocattoli — Infiammabilità
  • EN 71-3:1994 Sicurezza dei giocattoli — Migrazione di alcuni elementi
  • EN 71-4:2009 Sicurezza dei giocattoli — Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse
  • EN 71-5:1993 Sicurezza dei giocattoli — Giochi chimici (set), esclusi i set sperimentali per chimica
  • EN 71-7:2002 Sicurezza dei giocattoli — Pitture a dito — Requisiti e metodi di prova
  • EN 71-8:2003+A4:2009 Sicurezza dei giocattoli — Parte 8: Altalene, scivoli e giocattoli di attività similari ad uso familiare per interno ed esterno
  • EN 62115:2005 Sicurezza dei giocattoli elettrici IEC 62115:2003 (Modificata) + A1:2004

Importare giocattoli dalla Cina è certamente una grande opportunità ma per coglierla a pieno non possiamo che consigliarti di scambiare prima due parole con noi, ricorda, mai come in questo caso preoccuparsi di verificare significa risparmiare!

Ok, e se volessi importare utensili da cucina dalla CINA?

A marzo 2011 è uscito il regolamento europeo 284/2011 che regola l’importazione dalla Cina degli utensili da cucina in poliammide e in melammina le cui specifiche indicano chiaramente:

  • Condizioni di importazione:
  • Notifica preliminare delle partite
  • Riferimenti con la direttiva europea 2002/72

Qui invece ciò che devi conoscere per Importare apparecchiature elettriche ed elettroniche dalla Cina.

Le direttive europee potenzialmente applicabili alle Apparecchiature elettriche ed elettroniche sono 4:

  1. Direttiva Bassa Tensione
    Si applica al materiale elettrico in grado di operare ad una tensione nominale compresa tra 50 V e 1000 V in corrente alternata o tra 75 V e 1500 V in corrente continua
  2. Direttiva Compatibilità Elettromagnetica
    Si applica a tutte quelle apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono in grado di emettere radiazioni elettromagnetiche condotte o radiate o che possono essere disturbate da radiazioni elettromagnetiche condotte o radiate.
  3. Direttiva sui Rifiuti a Apprecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)
    Si applica a tutti gli apparecchi che contengono materiale elettrico e definisce le condizioni per il recupero e lo smaltimento del materiale elettrico usato
  4. Direttiva sulla limitazione di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettrriche ed elettroniche (RoHS)
    Si applica a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche con l’obiettivo di limitare l’utilizzo di sostanze pericolose quali piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) o etere di difenile polibromurato (PBDE)

Per essere immessa sul mercato comunitario un apparecchiatura elettrica ed elettronica dovrà essere conforme alla Direttive Europee di prodotto, che ne garantiscono la fabbricazione allo stato dell’arte della sicurezza di prodotto e la persona che immette sul mercato tale apparecchiatura dovrà assicurarsi (con un contratto firmato) che il fabbricante originario possa fornire tutte le documentazioni richieste nei tempi previsti su richiesta degli organi competenti.

Noi consigliamo, per avere la certezza di importare prodotti sicuri, di farsi consegnare tutta la documentazione CE prima della merce, in modo da poter controllare la correttezza dei documenti e delle prove effettuate. Un’altra possibilità è quella di approntare tutta la documentazione una volta importato il prodotto, prima di immetterlo sul mercato Comunitario, diventandone fabbricante a tutti gli effetti.

Controlli Doganali Certificazioni & Marchio CE per le Importazioni da Shenzhen


Quando i fornitori cinesi vi danno la documentazione con cui attestano la conformità  spesso usano laboratori cinesi.

Laboratori Cinesi e controlli Doganali


Comprare alla Fiera di Canton (Kwangzhou)  un componente elettrico per assemblare in Italia, è divenuto davvero molto frequente. Magari quasi obbligatorio, per contenere i costi di produzione. Per assemblare ad esempioferri da stiro –stufette elettriche – tostapane – microonde – frullatori – cucine fornelli – forni –  Mixer/robot da cucina/frullatori/sbattitori – – Bollitori elettrici – lavapavimenti e aspirapolvere o ancora apparecchi per la cura della persona come asciugacapelli, apparecchi per massaggio… Quali sono i problemi di tipo tecnico e documentale che bisogna prevedere?

Il primo ostacolo da superare è la dogana, per entrare nello spazio europeo. Successivi controlli accadono di frequente, ma ora non ne parliamo.

Il procedimento di controllo doganale (vedi codice doganale aggiornato – CDA): con il  sistema informatizzato del circuito doganale di controllo viene effettuata la valutazione del rischio che viene introdottoe, insieme  ad elementi di casualità si determina la tipologia e l’intensità dei controlli:

Cosa succede in pratica:il controllo in linea:
  • controllo fisico (VM)
  • controllo scanner dei mezzi di trasporto
  • controllo documentale (CD)
  • controllo automatizzato (CA) non rinvenendo rischi nell’operazione;
  • e controllo a posteriori (basato sull’analisi dei rischi).

I requisiti sotto controllo:Il primo requisito applicato riguarda la marcatura CE e ladichiarazione di conformità CE (regolamento 765/2008).  Il Manuale procedurale per i controlli doganali spiega: “L’apposizione della marcatura “CE” sui prodotti è consentita solo in presenza di pertinente e valida certificazione di idoneità e conformità rilasciata da Enti od Organismi Notificati a ciò deputati,a tali fini ufficialmente riconosciuti dalle competenti autorità comunitarie e/o nazionali”.

CONTROLLO “CD” ( e “VM”)Il Funzionario incaricato del controllo verifica l’esistenza, a corredo della dichiarazione doganale, della specifica documentazione prevista in relazione alla normativa applicabile ai prodotti oggetto di formalità doganali (certificato CE di conformità, dichiarazione di conformità con relativo fascicolo tecnico, manuale di istruzioni, garanzia della costante conformità nella produzione in serie e così via). Qualora dall’esame della documentazione esibita dal dichiarante non emergano irregolarità, si procede al rilascio delle merci nella libera disponibilità della parte. Nel caso in cui dal controllo della documentazione doganale e commerciale allegata alla dichiarazione emergano dei dubbi, il Funzionario procede – eventualmente anche a seguito di elevazione del controllo da “CD” a “VM” – alla sospensione dell’operazione doganale. Allora l’Ufficio doganale procedente interessa il competente ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico e comunica formalmente all’importatore, o al suo rappresentante in dogana, l’avvenuta sospensione dello svincolo delle merci e del contemporaneo interessamento del Ministero dello Sviluppo Economico.

In questo caso, se non si riesce a integrare i documenti e dimostrare la rispondenza ai requisiti di legge possono accadere varie cose:

  1. redazione di notizia di reato all’autorità giudiziaria,
  2. sequestro probatorio
  3. distruzione delle merci (spese a carico dell’importatore).

Quindi di cosa bisogna, per questo tipo di articoli, disporre per non incorrere in costi aggiuntivi o distruzione delle merci? Bisogna rispondere ai requisiti appunto della LVD (direttiva bassa tensione) ed a quelli delle norme armonizzate specifiche, tutte appartenenti alla famiglia delle EN 60335, oppure 60598 o 61242..

Quindi bisogna accertarsi di avere a disposizione un fascicolo tecnico contenente anche dei test report validi e predisporre una dichiarazione di conformità contenente:

    • nome e indirizzo del fabbricante o rappresentante nell’UE;
    • descrizione del materiale elettrico;
    • riferimento alle direttive e alle norme armonizzate, se applicate;
    • eventuale riferimento alle specifiche applicate per garantire la conformità;
    • identità e qualifica del firmatario (fabbricante o rappresentante del fabbricante);
    • le ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura CE
    • data e firma.

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