Il corretto acquisto di un macchinario secondo l'81/08. | Certificazionece

Corretto acquisto di un Macchinario secondo l’81/08

Macchine e apparecchi elettrici – Messa in servizio e utilizzo

Macchine

  • Macchine nuove: dal 21/09/96 devono essere marcate CE e rispettare tutte le direttive a esse applicabili.
  • Macchine già in uso prima della data di entrata in vigore del DPR 459/96 e successivamente “modificate” con modifiche costruttive che non rientrano nell’ordinaria o straordinaria manutenzione: queste macchine devono essere marcate CE (anche se in origine erano già marcate) in quanto vengono considerate come macchine nuove, sostanzialmente diverse da quelle originali (la modifica costruttiva deve essere fatta in conformità ai requisiti dell’allegato 1 del DPR 459/96).
  • Macchine usate (acquistate prima del 21/09/96) che non avendo subito modifiche non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione non presentano il marchio CE: queste macchine devono essere accompagnate da una dichiarazione di conformità della macchina alla legislazione previgente alla Direttiva Macchine.

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Apparecchi elettrici

  • Apparecchi elettrici nuovi: dal 1/1/97 devono essere dotati di marcatura CE e rispettare tutte le direttive a essi applicabili.
  • Apparecchi elettrici già in uso prima del 1/1/97 e successivamente “modificati” con modifiche costruttive che non rientrano nell’ordinaria o straordinaria manutenzione: queste macchine devono essere accompagnate da una dichiarazione di conformità della macchina alla legislazione previgente alla Direttiva Macchine.
  • Apparecchi elettrici (acquistati prima del 01/01/97) che non avendo subito modifiche non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione non presentano il marchio CE: questi apparecchi devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità alle Direttive Comunitarie previgenti alla data del 01/01/97.
  • Macchine e/o Apparecchi elettrici messi a disposizioni dei lavoratori alla data del 31/12/1996 e non soggetti alle norme riportate nel punto 3: tutte queste attrezzature di lavoro devono essere adeguate ai requisiti dell’allegato V del D.Lgs. 81/2008.

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Conseguenze nel Testo Unico sulla Sicurezza

Gli art. 22, 23 e 24 del D.Lgs. 81/2008 prevedono degli obblighi, sanzionati penalmente, a carico dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti vincolandoli al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e igiene (in particolare il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459 “Direttiva Macchine” sui requisiti delle macchine costruite dopo il 21/09/1996, il D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” e lo stesso D.Lgs. 81/2008).

Il Titolo III del D.Lgs. 81/2008 regolamenta l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e individua gli obblighi di prevenzioni generali che devono essere rispettati dal Datore di Lavoro (mentre per gli obblighi particolari occorre far riferimento al D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459).

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo indelegabile di valutare i rischi e di adottare le necessarie misure di prevenzione, tali misure devono essere attuate dai Responsabili dell’Unità Produttive mentre i Responsabili dell’attività di didattica e di ricerca devono sovraintendere e vigilare affinché i lavoratori osservino tutte le misure di sicurezza predisposte.

La dichiarazione di conformità e la marcatura CE che secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine“ devono essere presenti in tutte le apparecchiature di nuova costruzione, sono a carico del costruttore o di un suo mandatario nell’Unione Europea.

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Documentazione, conformità, installazione, modifiche.

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