Materiale accatastato: il rischio che tutti corrono e quasi nessuno gestisce bene

💡 IL PUNTO DI VISTA DI CLAUDIO DELAINI

L’Allegato IV è il grande dimenticato della sicurezza nei magazzini.

Guarda il magazzino della tua azienda. O il piazzale esterno. O l’area di stoccaggio temporaneo.

Ci sono bancali impilati? Eco-balle? Bobine? Sacchi? Colli su scaffali? Materiale “parcheggiato” in attesa di lavorazione?

Ecco, quello è un punto critico.

Non importa che settore sei: alimentare, farmaceutico, logistica, metalmeccanica, trattamento rifiuti. Tutti accatastano qualcosa. E quasi tutti lo fanno male.

Quando parlo di accatastamento con i datori di lavoro, la reazione è sempre la stessa: “Ma sì, impiliamo con criterio, mica buttiamo tutto a caso.”

Il problema è che “con criterio” non significa niente dal punto di vista normativo.

L’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 è chiarissimo: se hai materiale accatastato che può cadere, devi proteggere i posti di lavoro e le vie di passaggio. Non è un’opzione. È un obbligo.

Eppure nella stragrande maggioranza dei magazzini italiani trovo:

  • Bancali impilati fino a 4-5 metri senza contenimenti laterali;
  • Materiale stoccato a ridosso delle vie di circolazione;
  • Operatori che fanno manutenzione, controlli o pulizie dentro l’area di possibile caduta;
  • Zero delimitazioni fisiche.

 

E quando chiedi “ma se cade?”, ti rispondono: “Ma no, è stabile, non è mai caduto niente.”

Fino al giorno che cade.

La sentenza della Cassazione di cui ti parlo tra poco (sent. 38782/2025) lo dimostra. Tratta di un infortunio in cui un lavoratore è morto travolto da eco-balle da 700 kg mentre spazzava il piazzale. Un’operazione banale, in un’area che non avrebbe dovuto essere accessibile in quelle condizioni.

La morale della favola è questa: non puoi affidare la sicurezza alla speranza che tutto resti fermo. Devi progettare gli spazi in modo che, anche se qualcosa cade, nessuno sia lì sotto.

Delimitazione fisica, divieto di accesso e percorsi alternativi protetti: questi sono i tre pilastri. Il resto è improvvisazione.

Il fatto: quando una pulizia “di routine” diventa fatale

Siamo in un impianto di selezione e recupero carta e cartone. Gennaio 2019.

Un lavoratore addetto alla pulizia sta spazzando il piazzale esterno, in prossimità dell’area di stoccaggio delle eco-balle (quelle grandi balle di carta pressata, del peso di circa 700 kg ciascuna).

Operazione banale: scopa in mano, passaggio veloce, routine quotidiana.

Improvvisamente, una pila di eco-balle impilate in verticale si rovescia e travolge il lavoratore. Il risultato è tragico: trauma facciale, ferita profonda al braccio destro, fratture multiple agli arti inferiori. La morte è pressoché immediata.

Le telecamere di sorveglianza non riprendono il momento esatto del ribaltamento (una è orientata altrove, l’altra coperta da un tir in manovra). Ma la scopa insanguinata trovata vicino al corpo, la posizione della vittima e le testimonianze dei colleghi rendono chiaro il quadro dell’accaduto.

 

Chi viene condannato e perché

L’amministratore unico e responsabile tecnico dell’impianto (subentrato pochi giorni prima dell’incidente) viene imputato per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche (art. 589, comma 2, cod. pen.).

Le accuse si dividono in due categorie:

Colpa generica:

  • Negligenza nella gestione del ciclo produttivo e delle modalità di accatastamento;
  • Mancata adozione di misure per garantire la stabilità delle pile;
  • Assenza di procedure organizzative per gestire le cataste in sicurezza.

 

Colpa specifica: Violazione del D.Lgs. 81/2008, Allegato IV:

  • Mancata delimitazione delle aree di stoccaggio;
  • Assenza di segnalazione delle zone pericolose;
  • Mancata protezione dei posti di lavoro dalla caduta di materiali;
  • Vie di circolazione non sicure.

 

Il G.U.P. lo condanna a 1 anno e 8 mesi di reclusione (pena sospesa), oltre al risarcimento danni. La Corte d’Appello conferma, la Cassazione respinge il ricorso e rende definitiva la condanna.

 

Il tentativo di difesa: “È stato il lavoratore a provocare il ribaltamento”

La difesa ha provato a spostare la responsabilità sulla vittima, sostenendo che il lavoratore si sarebbe arrampicato sulle eco-balle per coprirle con un telo, senza usare la scala disponibile, provocando così il ribaltamento. 

La Cassazione ha respinto la tesi innanzitutto sul piano fattuale, in quanto le testimonianze e il ritrovamento della scopa insanguinata confermano che il lavoratore stava spazzando il piazzale, non arrampicandosi. La copertura con il telo era prevista come ultima operazione del ciclo, mentre qui si era ancora in fase di pulizia.

Ma soprattutto, sul piano giuridico, la Corte ha ribadito un principio consolidato: perché si possa escludere la responsabilità del datore di lavoro, il lavoratore deve attuare una “condotta abnorme”, cioè totalmente estranea rispetto alle sue mansioni e tale da attivare un rischio estraneo a quello che il datore è tenuto a governare.

Qualsiasi imprudenza del lavoratore, se avviene nell’area di lavoro e nel contesto delle sue mansioni, rientra nel rischio che il datore è obbligato a prevenire.

Tradotto: non si può organizzare il lavoro “sul filo del rasoio” sperando che i lavoratori siano sempre perfetti. La posizione di garanzia del datore di lavoro impone di prevedere anche comportamenti imprudenti (rischi prevedibili) finché rientrano nel normale svolgimento delle attività.

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Le mancanze che hanno causato l’infortunio (e che potresti avere anche tu)

Cosa ci può insegnare questo caso? Cosa possiamo apprendere sui rischi che spesso non vediamo e su come gestirli?

Partiamo da una considerazione: la sentenza della Cassazione è chirurgica nel dire che non importa sapere esattamente perché la pila è caduta. Importa che il lavoratore si trovasse a operare in una zona dove la caduta era un rischio prevedibile e non governato.

 

1. Cataste instabili e accatastamento insicuro

Nello specifico, la Corte parla di “stato di intrinseca instabilità” delle pile, dovuto a:

  • Eco-balle impilate in verticale;
  • Uso di pedane in legno, alcune danneggiate;
  • Spazi vuoti tra le eco-balle in alcune parti della catasta;
  • Ma soprattutto, assenza totale di:
    • Pareti laterali di contenimento;
    • Piani rigidi orizzontali;
    • Sistemi di ancoraggio al suolo;
    • Procedure sicure di prelievo per file orizzontali.

 

In pratica, le eco-balle erano accatastate “come veniva”, senza misure compensative per governare il rischio di ribaltamento.

 

2. Aree di stoccaggio non delimitate e non interdette

Qui entrano in gioco le mancanze legate ai punti dell’Allegato IV del D.Lgs. 81/2008, che quasi nessuno applica allo stoccaggio:

  • Punto 1.4.8: mancata segnalazione delle zone di pericolo;
  • Punto 1.8.1: mancata protezione dei posti di lavoro e di passaggio contro la caduta di materiali;
  • Punto 1.8.3: vie di circolazione non sicure rispetto alla caduta dei materiali.

 

Tradotto: niente recinzioni, niente barriere, niente divieti. Il lavoratore poteva (e doveva) spazzare proprio lì sotto, dentro l’area a rischio.

 

3. Nessuna misura organizzativa per evitare la presenza del lavoratore in zona pericolosa

Questo è il punto decisivo. La Cassazione dice: in un impianto del genere, il datore di lavoro avrebbe dovuto:

  • Progettare i luoghi in modo che il lavoratore non si trovi mai in aree esposte a caduta materiali;
  • Delimitare fisicamente le zone di pericolo;
  • Vietare transito e sosta in prossimità delle cataste instabili;
  • Organizzare anche le attività “banali” (pulizie, controlli) con procedure sicure.

 

Qui invece il lavoratore faceva una semplice pulizia con la scopa sotto una catasta potenzialmente instabile senza barriere, divieti o protezioni.

La Cassazione lo scrive nero su bianco: “Se le aree fossero state delimitate, segnalate e protette, con elevata credibilità razionale l’evento non si sarebbe verificato, perché il lavoratore non si sarebbe trovato lì.”

 

Le lezioni operative, ovvero cosa controllare domani mattina

1. Il problema non è solo “come accatasto”, ma “chi ci passa vicino”

Non basta che una catasta sembri stabile. Devi chiederti: ci sono lavoratori che passano o lavorano qui sotto? Se sì, la risposta non può essere affidata alla fortuna, bisogna attuare delle misure di prevenzione e contenimento dei rischi.

2. Le aree di stoccaggio sono aree di pericolo

Per questo vanno progettate, delimitate e segnalate attraverso:

  • Recinzioni o barriere fisiche;
  • Cartelli di pericolo chiari;
  • Percorsi alternativi per la circolazione di mezzi e persone;
  • Divieti di accesso quando non strettamente necessario.

3. Le attività “banali” non sono mai banali in un contesto pericoloso

Un’operazione di routine (pulizia, controllo visivo, passaggio veloce) può diventare letale se svolta nel posto sbagliato. La pianificazione della sicurezza deve includere anche chi spazza, chi controlla, chi passa “solo un attimo”.

4. Il datore di lavoro non può nascondersi dietro le prassi di settore

Dire “si è sempre fatto così” o “in questo comparto è normale accatastare in quel modo” non ti salva se violi norme precise e se non hai misure effettive di protezione.

5. Il comportamento del lavoratore non spezza il nesso causale se non hai fatto tutto il possibile

Se non hai messo in campo le misure per governare anche il rischio di imprudenze, non puoi invocare il comportamento del lavoratore come “abnorme” per liberarti da responsabilità.

 

Conclusione: non è questione di sfortuna, è questione di progettazione

Questa sentenza non parla di un settore particolare. Parla di un rischio universale, quello del materiale accatastato.

Ce l’hai anche tu, sono sicuro. In magazzino, in produzione, nel piazzale esterno, nell’area di carico.

La domanda non deve essere se mai cadrà qualcosa, ma “quando cadrà, chi ci sarà sotto?”

E la risposta deve essere: nessuno, perché ho progettato gli spazi in modo che nessuno possa trovarsi lì.

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