Modifica impianto vapore/condensa, per alimentazione di una macchina per la fabbricazione di carta

Oggi parliamo di un argomento che riguarda la modifica di un impianto che alimenta una macchina che fabbrica carta

Rispondiamo a questa domanda che ci è arrivata sotto uno dei nostri video pubblicati su YouTube.

Se vengono fornite valvole, pompe, tubazioni, serbatoio ed ingegneria necessaria alla modifica di un impianto vapore/condensa per alimentazione di una macchina che fabbrica carta, ma l’installazione è stata effettuata da un’altra ditta, devo fornire comunque la dichiarazione di incorporazione?

Grazie mille per i vostri video.

Per prima cosa dobbiamo ricordare chi può firmare la dichiarazione di conformità e la dichiarazione di incorporazione secondo la direttiva macchine 2006/42/CE. Copio qui il testo per chiarezza.

Si definisce fabbricante all’articolo 2 comma i:

«fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva;

Leggendo bene la domanda si può notare che la progettazione è fatta da lui in quanto fornisce anche la parte di ingegneria necessaria. Quindi lui progetta il tutto ma non lo realizza installandolo.

All’articolo 13 della direttiva macchine troviamo questo testo.

Leggi anche: Nuovo Regolamento Macchine 2023/1230: cosa cambia rispetto alla Direttiva Macchine?

Articolo 13

Procedura per le quasi-macchine

  1. Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell’immissione sul mercato, si accertano che:
    • a) sia preparata la pertinente documentazione di cui all’allegato VII, parte B;
    • b) siano preparate le istruzioni per l’assemblaggio di cui all’allegato VI;
    • c) sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all’allegato II, parte 1, sezione B.
  2. Le istruzioni per l’assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all’incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico della macchina finale.

E cosa significa?

Significa che il fabbricante si preoccupa di dare tutte le informazioni necessarie a installare la quasi macchina nel modo corretto.

Il cliente che compra la quasi macchina e la fa installare da un terzo si dovrà preoccupare di farsi dare una dichiarazione di corretta installazione.

Dovrà quindi consegnare un manuale che dovrà guidare l’impiantista a installare bene la quasi macchina.

Ecco il testo dell’allegato VI

Allegato VI

Assemblaggio incorporazione quasi macchine |Certificazionece

Istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine

Le istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute.

Le istruzioni per l’assemblaggio devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità, accettata dal fabbricante della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata o dal suo mandatario.

Il fabbricante dovrà creare la documentazione che copio qui sotto dalla parte del cuore. Nessuno la può vedere o controllare. E’ il Fascicolo tecnico ed è un segreto industriale. Solo in caso di infortunio un PM può richiedere di vederlo o il Ministero dello Sviluppo Economico MISE. Di solito chiedono di vedere solo la parte che ha interessato l’incidente. Per questo motivo pochi costruttori lo fanno davvero.

Dovrà quindi consegnare una dichiarazione di incorporazione come previsto dall’allegato II parte B della direttiva macchine. Copio qui sotto il testo.

B. Dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine

La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)], e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli.

La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti:

1.ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario;
2.nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità;
3.descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4.un’indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della presente direttiva sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell’allegato VII B e, se del caso, un’indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
5.un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L’impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina;
6.una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della presente direttiva;
7.luogo e data della dichiarazione;
8.identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.

E si dovrà custodire il tutto per almeno 10 anni.

Noi consigliamo di conservare la documentazione per sempre.

Copio il riferimento legislativo all’allegato II parte 2 della direttiva macchine.

2. Custodia

Il fabbricante della quasi-macchina o il suo mandatario, custodisce l’originale della dichiarazione di incorporazione per un periodo di almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione della quasi-macchina.

Copio qui sotto il testo dell’Allegato VII parte B

Leggi anche: Dichiarazione di incorporazione quasi macchine – Direttiva macchine

B.   Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine

Questa parte dell’allegato descrive la procedura per l’elaborazione di una documentazione tecnica pertinente. La documentazione deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti.

Essa deve riguardare la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi-macchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. La documentazione deve essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.

Essa comprende gli elementi seguenti:

a)un fascicolo di costruzione composto:
— da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,
— dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati,
— dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi:
i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti,
ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l’indicazione dei rischi residui,
iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme,
iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario,
v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina;
b)nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.

Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti, sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in condizioni di sicurezza. Nella documentazione tecnica pertinente devono essere incluse le relazioni e i risultati pertinenti.

La documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell’ultima unità prodotta, nel caso della fabbricazione in serie, e su richiesta presentata alle autorità competenti degli Stati membri. Non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile.

La documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata all’autorità competente dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione.

La mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed attestati.

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