La direttiva Macchine
La Direttiva Macchine è stata pubblicata inizialmente nella versione 89/392/CEE, ed è stata successivamente sostituita dalla 98/37/CEE e dalla 2006/42/CE.
L’ultima versione della Direttiva Macchine 2006/42/CE, attualmente in vigore, è stata pubblicata il 17 Maggio 2006, ed è stata recepita in Italia con D.lgs. 17/2010 entrato in vigore il 6 marzo 2010.
Campo di Applicazione
Il campo di applicazione della direttiva riguarda:
- macchine
- quasi-macchine
- attrezzature intercambiabili
- componenti di sicurezza (immessi sul mercato separatamente)
- accessori di sollevamento
- catene, funi e cinghie
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
- ascensori da cantiere e ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/sec.
Definizione Macchina
La macchina è definita come un “insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato da un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata”.
La definizione è inoltre esplicitamente estesa a:
- insiemi ai quali mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia o movimento;
- insiemi che possono funzionare solo dopo essere stati montati su un mezzo di trasporto, edificio o costruzione;
- insiemi di macchine disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
- insiemi destinati al sollevamento di carichi, la cui unica fonte di energia è la forza umana.
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Definizione Quasi macchina
Le quasi-macchine sono insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Le quasi-macchine sono unicamente destinate a essere incorporate o assemblate ad altre macchine, o quasi-macchine o apparecchi, al fine di costituire una macchina completa. Esempi di quasi-macchine sono gli azionamenti e i motoriduttori.
Documentazione di una quasi macchina
Il fabbricante di una quasi-macchina deve invece preparare la documentazione tecnica, che equivale al fascicolo tecnico della quasi-macchina, e le istruzioni per l’assemblaggio, contenenti le condizioni da rispettare per la corretta incorporazione nella macchina finale.
Sia il fascicolo tecnico delle macchine che la documentazione tecnica delle quasi-macchine devono essere corredati della valutazione dei rischi, che deve riportare la spiegazione del metodo adottato.
Non si usa la dichiarazione di conformità, ma la dichiarazione di incorporazione
Quali prodotti sono esclusi dalla direttiva macchine?
Sono invece esplicitamente escluse dal campo di applicazione della Direttiva Macchine le seguenti categorie di prodotti: elettrodomestici, apparecchiature audio e video, apparecchiature per la tecnologia dell’informazione, macchine per ufficio, apparecchiature di controllo, motori elettrici, nonché alcune apparecchiature elettriche ad alta tensione.
Valutazione del Rischio e RESS
I requisiti essenziali della direttiva riguardano la sicurezza delle macchine e sono riportati nell’allegato I, Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute. A differenza delle norme tecniche, la cui applicazione è facoltativa, i requisiti essenziali costituiscono obblighi inderogabili di legge.
La valutazione di conformità delle macchine prevede il controllo interno della fabbricazione, cioè l’elaborazione del fascicolo tecnico di costruzione, e delle procedure adottate per assicurare la conformità delle macchine di serie al fascicolo tecnico e ai requisiti essenziali della direttiva.
Allegato IV della direttiva macchine
Per le macchine riportate nell’allegato IV (macchine particolarmente pericolose), se il fabbricante adotta integralmente la norma armonizzata può adottare il controllo interno della fabbricazione, altrimenti deve ricorrere a un organismo notificato per l’esame CE del tipo o per il controllo della Qualità Totale.
Importare da extra UE
Nel caso di macchine importate da Paesi extra-UE prive di marcatura CE, la Guida all’applicazione della Direttiva 2006/42/CE pubblicata dalla Commissione Europea, specifica esplicitamente che l’importatore che immette la macchina sul mercato o la persona che la mette in servizio nell’UE è equiparato al fabbricante e deve assolvere tutti gli obblighi relativi alla marcatura CE.
Istruzioni minime da dare al cliente
La direttiva specifica dettagliatamente i contenuti minimi e le modalità di redazione delle istruzioni per l’uso, che costituiscono parte integrante della macchina.
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Dichiarazione di Conformità
La dichiarazione di conformità della macchina, oltre alle indicazioni normalmente prescritte, deve riportare anche nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico.
Non deve inoltre riportare l’indicazione della conformità alla Direttiva Bassa Tensione, in quanto gli obblighi relativi ai pericoli dovuti all’energia elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla Direttiva 2006/42/CE (allegato I della Direttiva Macchine).
Dichiarazione di incorporazione
La dichiarazione di incorporazione della quasi-macchina deve indicare quali sono i requisiti essenziali applicati e rispettati, in quanto i rimanenti risultano a carico dell’assemblatore finale.
- La dichiarazione di conformità deve essere allegata a ogni esemplare di macchina.
- La dichiarazione di incorporazione deve accompagnare ogni quasi-macchina realizzata.
Marcatura CE
La marcatura CE della macchina segue le regole generali comuni alle direttive di armonizzazione tecnica.
Le quasi-macchine non devono riportare la marcatura CE relativa alla Direttiva Macchine, ma la marcatura può essere prescritta da altre direttive pertinenti (ad esempio Bassa Tensione o EMC) a esse applicabili.