Carrello elevatore e gancio inforcabile: cosa verificare prima di sollevare carichi sospesi

💡 IL PUNTO DI VISTA DI CLAUDIO DELAINI

I ganci inforcabili per carrelli elevatori sono davvero diffusissimi. In fondo costano poco, si montano in due minuti e permettono di sollevare carichi che altrimenti richiederebbero un argano o un carroponte. 

Il problema? Quasi nessuno legge il manuale del carrello elevatore per capire se quell’uso è effettivamente previsto dal costruttore. E, nella maggior parte dei casi, non lo è.

Quando poi si aggiungono catene e moschettoni — e un carico che comincia a oscillare — si sta di fatto utilizzando una macchina progettata per carichi stabili in un modo che il costruttore non ha mai validato. Questo non significa che l’operazione sia automaticamente vietata, ma che qualcuno deve prendersi la responsabilità di valutarla. 

Quando il carrello elevatore diventa una macchina di sollevamento

Il carrello elevatore è progettato per trasportare carichi appoggiati sulle forche; non è progettato, di default, per sollevare carichi sospesi. Questa distinzione non è un tecnicismo, ma il punto di partenza di tutta l’analisi normativa e di rischio.

Quando sulle forche viene installato un gancio inforcabile e a quel gancio viene appeso un carico tramite catene o altri accessori, il carrello elevatore smette di fare ciò per cui è stato certificato e comincia a fare qualcosa di diverso

Il carico sospeso si comporta come un pendolo: frena, accelera, cambia direzione, e il baricentro si sposta in modo difficilmente prevedibile. Le forche, progettate per sopportare pressioni verticali distribuite, si trovano a gestire forze concentrate e dinamiche.

Nell’articolo dedicato alle Big Bag abbiamo già visto questa dinamica, nel contesto dell’inforcatura diretta delle bretelle. Quello che emergeva in quel frangente è che il carrello elevatore non è progettato per carichi sospesi: i manuali dei costruttori lo dicono esplicitamente e ignorarlo significa trasferire sul datore di lavoro una responsabilità che il costruttore ha già formalmente respinto.

Leggi anche: Big Bag: come sceglierle, movimentarle e stoccarle in modo sicuro

Nel caso di gancio inforcabile la dinamica è analoga, ma il quadro normativo ha sfumature specifiche che vale la pena analizzare per intero.

 

Gli obblighi del datore di lavoro

Il riferimento normativo principale è il D.Lgs. 81/2008, e gli obblighi che ne derivano si articolano su più livelli.

Il punto di partenza è la valutazione dei rischi, richiesta dagli artt. 17 e 28, con attenzione specifica ai rischi di caduta del carico e oscillazione durante il sollevamento

Non è sufficiente constatare che il peso è modesto: la dinamica del carico sospeso introduce variabili che vanno analizzate indipendentemente dal valore numerico. Un carico leggero che cade o oscilla in modo incontrollato può causare infortuni gravi quanto un carico pesante.

L’art. 71, comma 1, stabilisce che le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori devono essere idonee all’uso specifico. Verificare questa idoneità è onere del datore di lavoro. L’art. 71, comma 4, lettera a) aggiunge che le attrezzature devono essere utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso del fabbricante – un vincolo che, come vedremo, ha conseguenze determinanti.

L’allegato VI del D.Lgs. 81/2008 contiene poi prescrizioni operative che si applicano direttamente a questa configurazione: 

  • Il punto 3.1.3 vieta il transito e lo stazionamento sotto carichi sospesi; 
  • Il punto 3.1.4 impone che gli accessori di sollevamento siano idonei; 
  • Il punto 3.1.5 disciplina il corretto imbraco dei carichi. 

Questi non sono raccomandazioni, ma obblighi di legge che devono trovare riscontro nelle procedure operative aziendali.

Sul fronte della formazione, l’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 disciplina la formazione per i carrelli elevatori. Ma la formazione standard sui carrelli non copre automaticamente le operazioni con accessori di sollevamento; per questa modalità operativa serve un addestramento specifico, formalizzato e documentato.

 

La deroga della UNI TS 11805-1:2021: quando si applica e quando no

La norma tecnica UNI TS 11805-1:2021 prevede, nell’Appendice A, una deroga dalla certificazione complessiva dell’insieme carrello–gancio inforcabile per le cosiddette “attrezzature a ganci con oscillazione ridotta”

Si tratta però di una disposizione che solleva spesso domande, in particolare: in quali condizioni si può davvero invocare la deroga?

La risposta richiede di capire cosa intende la norma per “oscillazione ridotta”. Non si tratta di un carico che oscilla poco perché è leggero, o perché l’operatore si muove lentamente. La deroga si applica quando esistono sistemi tecnici che limitano in modo intrinseco e strutturale l’oscillazione del carico, ovvero caratteristiche costruttive che vincolano il movimento del carico indipendentemente dalle condizioni operative.

Una configurazione in cui il carico è appeso tramite catene e moschettoni e libero di oscillare non soddisfa questo requisito, indipendentemente dal peso. La catena non è un sistema di controllo dell’oscillazione, è un accessorio di collegamento flessibile che per sua natura consente il movimento laterale. Chi valuta l’applicabilità della deroga deve partire da questa distinzione.

Quando la configurazione non rientra nella deroga, l’insieme carrello–gancio inforcabile deve essere trattato come un’attrezzatura complessiva e, in quanto tale, sottoposto a una valutazione di conformità che ne consideri il funzionamento integrato. I

In termini pratici questo significa che la sola marcatura CE del gancio e la sola marcatura CE del carrello, prese separatamente, non sono sufficienti a coprire l’uso combinato: occorre verificare che l’insieme sia stato valutato (e marcare CE l’insieme).

Cosa dice il costruttore del carrello

Ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita con D.Lgs. 17/2010, il costruttore del carrello deve aver previsto nel manuale d’uso le condizioni e i limiti di impiego con accessori di sollevamento, con i diagrammi di portata aggiornati in funzione dell’accessorio installato.

Se queste informazioni non sono presenti, l’assenza non equivale a un’autorizzazione implicita. Al contrario, un uso non esplicitamente previsto è effettivamente un uso non previsto, con tutto ciò che ne consegue sul piano della responsabilità. L’azienda che intende operare con gancio inforcabile deve verificare esplicitamente questa informazione nel manuale, e in caso di silenzio richiedere chiarimenti scritti al costruttore prima di procedere.

Se il manuale vieta espressamente i carichi sospesi o oscillanti (come accade nella maggior parte dei casi) la questione è chiusa: quella configurazione non è consentita con quel carrello, e l’eventuale utilizzo configura un impiego improprio ai sensi dell’art. 71, comma 4, lettera a).

 

Cosa dice il costruttore del gancio e degli accessori

Il gancio inforcabile rientra tra gli accessori di sollevamento ai sensi della Direttiva Macchine (così come del Regolamento Macchine). Questo ha conseguenze precise sulla documentazione che il costruttore deve fornire: marcatura CE, dichiarazione CE di conformità, manuale di istruzioni e indicazione chiara della portata nominale (il valore WLL, Working Load Limit) con le condizioni d’uso.

Gli stessi requisiti si applicano a catene e moschettoni. Non è sufficiente che i componenti esistano fisicamente e sembrino robusti: essi devono essere marcati CE, documentati e compatibili con la configurazione complessiva. Un gancio certificato per una certa portata nominale, abbinato a una catena non certificata o a un moschettone non idoneo, non costituisce un insieme sicuro.

 

Il peso del carico cambia qualcosa?

Dal punto di vista normativo, no. Gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 e le prescrizioni della Direttiva Macchine/Regolamento macchine si applicano indipendentemente dall’entità del carico. Un sollevamento da 30 kg con carichi sospesi in configurazione non validata attiva gli stessi adempimenti di un sollevamento da 300 kg.

Quello che cambia con l’aumentare del peso è l’entità del rischio concreto: le sollecitazioni sull’insieme gancio-catene-accessori, la stabilità del carrello, gli effetti dinamici in caso di oscillazione improvvisa. Tutti questi fattori devono essere considerati nella valutazione dei rischi e nelle procedure operative, e giustificano misure tecniche e organizzative più stringenti al crescere del carico. Tuttavia, il perimetro normativo di riferimento rimane identico.

 

In sintesi

Usare un gancio inforcabile su un carrello elevatore è tecnicamente semplice. Farlo in conformità alla normativa richiede invece una serie di verifiche che nella pratica vengono quasi sempre saltate. 

Il percorso corretto è questo: 

  • Leggere il manuale del carrello per verificare che l’uso con accessori di sollevamento sia esplicitamente previsto; 
  • Verificare la compatibilità tramite la documentazione del gancio e degli accessori; 
  • Valutare se la configurazione carrello+accessori rientra nella deroga della UNI TS 11805-1:2021 o se richiede una certificazione CE dell’insieme; 
  • Aggiornare la valutazione dei rischi; 
  • Formare e addestrare gli operatori in modo specifico.

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