💡 IL PUNTO DI VISTA DI CLAUDIO DELAINI
C’è una scena che si ripete migliaia di volte, in cantieri piccoli e grandi, in capannoni industriali e ristrutturazioni domestiche.
Un’azienda committente chiama un artigiano o una ditta esterna per un lavoro. Durante l’esecuzione spunta un imprevisto: bisogna montare qualcosa in quota, serve un’attrezzatura che non c’è o si deve fare qualcosa che non era nel preventivo iniziale.
E il committente dice: “Se non lo fai tu, con quello che c’è, non ti pago il resto.”
L’artigiano si trova davanti a una scelta che non è una scelta: o accetta di lavorare in condizioni precarie o perde il compenso pattuito. Ha già fatto giorni di lavoro, ha anticipato materiali, ha impegnato il suo tempo. Non può permettersi di dire no.
Così sale sul muletto invece che sul ponteggio, mette un pallett sulle forche perché “tanto basta così”, improvvisa una soluzione perché l’alternativa è tornare a casa senza i soldi.
Questa dinamica è estremamente diffusa. E quello che molti committenti non capiscono è che la frase “se non lo fai, non ti pago” può configurarsi come un vero e proprio reato. Eh sì, perché se succede un infortunio, non è che l’artigiano si è fatto male da solo per imprudenza: è il committente che ha creato esattamente le condizioni perché quell’imprudenza diventasse inevitabile.
La sentenza della Cassazione a cui faccio riferimento nell’articolo fotografa proprio un caso come questo, in cui la corte ha stabilito la responsabilità del committente per aver costruito attivamente una situazione insicura attraverso la pressione economica.
Quanti datori di lavoro e quanti committenti, ogni giorno, mettono artigiani e collaboratori davanti a questo ricatto? Quanti si rendono conto che stanno commettendo un reato?
E, soprattutto, come si dovrebbe fare per rispettare la legge e garantire la sicurezza?
Lo vediamo nell’articolo.
Il caso di infortunio finito in Cassazione
Un committente contatta un artigiano per realizzare finestre da installare in un capannone alto circa 6 metri. Le finestre pesano 150 kg ciascuna e vanno montate a 4,5 metri di altezza. L’accordo iniziale prevede solo la realizzazione, non il montaggio. Compenso: 1.300 euro.
Ma quando le finestre sono pronte, il committente cambia le carte in tavola: “Se non le monti tu, non ti pago per intero.”
L’artigiano chiede un aumento del compenso e un’impalcatura idonea. Il committente rifiuta entrambe le richieste. Offre solo un muletto e un trabattello mobile.
L’artigiano accetta. Ha già investito tempo e materiali.
Durante il montaggio dell’ultima finestra, il muletto arretra di colpo, si impiglia in un cavo elettrico, si inclina. L’artigiano cade da oltre due metri. Fratture scomposte a entrambi i calcagni, centosettantaquattro giorni di malattia, un piede permanentemente compromesso al 75%.
La Cassazione stabilisce la responsabilità del committente, colpevole di aver creato attivamente le condizioni dell’infortunio attraverso la pressione economica.
Perché questa dinamica è così diffusa (e così pericolosa)
Il committente pensa di risparmiare. Non vuole spendere per un ponteggio che userà una sola volta. Ha già un trabattello e un muletto, perché investire di più? L’artigiano si può arrangiare, come fanno tutti.
L’artigiano non può permettersi di dire no. Il mercato è competitivo, i margini sono stretti, non ha potere contrattuale. Dice sì anche quando sa che è pericoloso.
Il committente non si rende conto di commettere un reato. Pensa: “Mica lo obbligo, lui è libero di rifiutare.” Non capisce che minacciare di non pagare per forzare l’esecuzione di un lavoro in condizioni diverse da quelle pattuite configura l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. E quando succede l’infortunio, la responsabilità è sua.
Entrambi sottovalutano il rischio. Poi il muletto si inclina, il trabattello si ribalta, la scala scivola. E tutte le giustificazioni evaporano.
Per approfondire: Infortuni in caso di appalti e aziende esterne: come tutelarsi
Il DUVRI: uno strumento poco utilizzato
Nella sentenza emerge un dettaglio tecnico apparentemente marginale, ma in realtà centrale: nel caso in questione, il DUVRI non è mai stato redatto.
L’acronimo DUVRI sta per Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. Si tratta di una misura prevista dall’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, che serve a gestire i rischi quando due o più soggetti lavorano nello stesso ambiente (es. lavoratori del committente e lavoratori della ditta a cui viene appaltato un lavoro o lavoratori di diverse aziende appaltatrici).
Cos’è un rischio da interferenza?
Immagina un capannone. Il committente ha i suoi lavoratori che fanno una certa attività. Chiama un elettricista esterno per un impianto. L’elettricista lavora dove passano i muletti del committente. I muletti sono un rischio per l’elettricista, che può essere investito. Gli attrezzi dell’elettricista sparsi per terra sono un rischio per chi guida i muletti, che può inciampare o non vedere bene. L’impianto elettrico su cui lavora l’elettricista può essere sotto tensione mentre qualcuno della ditta committente cerca di collegare qualcosa.
Questi sono rischi da interferenza: nascono dall’incontro tra attività diverse nello stesso spazio.
Quando è obbligatorio il DUVRI?
Il DUVRI è obbligatorio quando il committente affida lavori, servizi o forniture a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all’interno dei propri luoghi di lavoro.
Non è obbligatorio quando:
- I lavori durano meno di 5 uomini-giorno (esempio: un giorno di lavoro per un elettricista da solo = 1 uomo-giorno);
- Non ci sono rischi particolari (es. rischio incendio elevato, ambienti confinati, sostanze cancerogene, atmosfere esplosive);
- Si tratta di servizi di natura intellettuale o mere forniture di materiali;
- I luoghi non sono nella disponibilità giuridica del committente (esempio: se mando un operaio a lavorare nel capannone di un cliente, il DUVRI non lo faccio io ma il cliente).
Nel caso delle finestre, il DUVRI era obbligatorio. Si trattava di lavori in quota, nel capannone del committente, con rischi evidenti.
Cosa contiene il DUVRI?
Un DUVRI ben fatto contiene:
- Descrizione delle attività – Chi fa cosa, dove, quando.
- Individuazione dei rischi interferenziali – Cosa può succedere quando queste attività si sovrappongono.
- Misure per eliminare o ridurre i rischi – Separazione temporale (prima lavora uno, poi l’altro), separazione spaziale (barriere, delimitazioni), procedure di coordinamento (chi avvisa chi, chi controlla).
- Costi della sicurezza – Quanto costa mettere in atto queste misure (ponteggi, protezioni, coordinamento).
- Modalità di aggiornamento – Cosa si fa se cambiano le condizioni?
Chi redige il DUVRI?
Il datore di lavoro committente. Chi commissiona il lavoro è responsabile di valutare i rischi da interferenza e organizzare il coordinamento.Può delegare la redazione a un tecnico (RSPP, consulente esterno), ma la responsabilità resta del committente.
In che momento va redatto?
Prima della stipula del contratto e dell’inizio dei lavori. Il DUVRI va allegato al contratto. Se le condizioni cambiano durante i lavori, andrebbe aggiornato.
Cosa deve fare il committente per non trovarsi nei guai
1. Valutare se serve il DUVRI
Prima di chiamare chiunque per fare un lavoro nel tuo capannone, nella tua azienda, nel tuo ufficio, chiediti:
- Ci sono rischi da interferenza?
- Quanto durano i lavori?
- Ci sono rischi particolari?
Se la risposta è sì, serve il DUVRI.
2. Fare un sopralluogo con l’appaltatore prima di firmare
Mostrargli dove dovrà lavorare. Spiegargli i rischi del tuo ambiente (macchine che passano, zone a rischio, sostanze pericolose, vie di fuga). Chiedergli quali rischi introduce lui con la sua attività. Questo dialogo va documentato. È la base del DUVRI.
3. Mettere nero su bianco le attrezzature necessarie
Nel DUVRI e nel contratto, scrivi chi fornisce cosa. Se servono ponteggi, trabattelli, piattaforme elevatrici, DPI particolari, va specificato chi li porta e chi li paga.
Non puoi lasciare l’artigiano ad “arrangiarsi con quello che c’è”. Se le attrezzature sicure hanno un costo, va inserito nel preventivo.
4. Coordinare le attività
Ad esempio, se mentre l’elettricista lavora sui quadri i tuoi operatori devono passare con i muletti, decidi:
- Prima lavora l’elettricista, poi passano i muletti? (separazione temporale)
- L’elettricista lavora in una zona delimitata e i muletti passano altrove? (separazione spaziale)
- C’è qualcuno che coordina e avvisa quando uno può iniziare? (coordinamento operativo)
Questo va deciso prima, scritto nel DUVRI, comunicato a tutti.
5. Non usare mai la minaccia economica
“Se non lo fai così, non ti pago” non è una strategia di risparmio. È un reato che ti rende responsabile di quello che succede.
Se a metà lavoro emerge un imprevisto, si ridiscute il contratto. Si aggiorna il preventivo. Si trovano le attrezzature giuste. O si rinvia il lavoro finché non ci sono le condizioni di sicurezza.
Per approfondire: Infortuni in caso di appalti e aziende esterne: come tutelarsi
Cosa deve fare l’artigiano o la ditta appaltatrice per tutelarsi
1. Documentare tutto per iscritto
Quando chiedi attrezzature specifiche, mettilo per iscritto. Email, messaggi, preventivi dettagliati. Se il committente rifiuta di fornire un ponteggio o offre solo un muletto, documentalo.
In caso di infortunio, questa documentazione è la tua difesa. Dimostra che hai chiesto le condizioni di sicurezza e ti sono state negate.
2. Hai il diritto di rifiutare lavori insicuri
Non è capriccio. È legittima tutela della tua incolumità. Se ti dicono “o così o non ti pago”, la risposta corretta è: “Allora non lo faccio così. Troviamo un’altra soluzione o andiamo per vie legali per il pagamento di quanto già fatto”.
Lo so, è difficile quando hai bisogno dei soldi. Ma la legge riconosce il peso della pressione economica e, quando succede qualcosa, condanna il committente.
3. Chiedere il DUVRI
Se ti chiamano per un lavoro che dura più di 5 giorni o che comporta rischi particolari, chiedi: “Avete fatto il DUVRI?”
Se ti guardano con faccia stranita, spiega cos’è. Se dicono “non serve”, valuta se è vero o se stanno omettendo un obbligo.
La pressione economica come fattore di rischio
Spesso tralasciamo il fatto che la pressione economica è un fattore di rischio tanto quanto un ponteggio instabile o una protezione mancante.
Quando un lavoratore si trova davanti alla scelta tra la propria sicurezza e la sopravvivenza economica, la sicurezza perde quasi sempre. Non perché il lavoratore sia incosciente, ma perché la pressione immediata (perdere i soldi oggi) schiaccia la percezione del rischio futuro (forse mi faccio male).
I committenti devono capire che usare questa leva economica significa creare attivamente un rischio. E il sistema giuridico, quando arriva il momento, non ti lascia nascondere dietro la “libera scelta” del lavoratore. Perché una scelta fatta sotto minaccia economica non è libera.