Insiemi di macchine comprendenti componenti nuove e vecchie

Insiemi di macchine comprendenti componenti nuove ed esistenti

È abbastanza frequente il caso di insiemi di macchine costituiti utilizzando componenti nuove ed esistenti; questo può essere, per esempio, il caso di modifiche ad un insieme consistenti nella sostituzione di una o più macchine dell’insieme con altre più moderne.

Deve essere quindi definito in quali casi è necessario sottoporre l’insieme nel suo complesso oppure sue parti alle procedure previste dalla direttiva macchine; i criteri da utilizzare sono:

  • se le modifiche non variano in modo significativo la funzionalità o i rischi esistenti delle parti dell’insieme non interessate alla modifica nessuna attività riguardante la direttiva macchine sarà necessaria per queste parti dell’insieme; per quanto riguarda la parte interessata alla modifica:

– se le nuove componenti sono macchine che possono anche funzionare in modo indipendente dal resto dell’insieme — e sono quindi marcate CE ed accompagnate da dichiarazione CE di conformità — l’inserimento delle nuove componenti nell’insieme sono da considerare come l’installazione di macchine nuove e quindi non è necessaria la marcatura CE dell’insieme;

– se le nuove componenti sono quasi-macchine sarà necessario effettuare una valutazione dei rischi generati dalle interfacce tra le nuove componenti ed il resto dell’insieme  e quindi applicare la direttiva macchine alle nuove componenti come assemblate nell’insieme ; dovrà quindi essere preparato un fascicolo tecnico relativo alle nuove componenti come assemblate nell’insieme e per queste redatta una dichiarazione CE di conformità, applicata una marcatura CE e, per quanto necessario, predisposte delle istruzioni per l’uso;

  • se invece le modifiche mutano in modo significativo la funzionalità o i rischi esistenti nell’intero insieme questo dovrà essere sottoposto alle procedure previste dalla direttiva macchine; in questo caso dovrà quindi essere effettuata una valutazione dei rischi dell’insieme nella sua interezza, dovrà essere apposta una marcatura CE, redatta una dichiarazione CE di conformità e, per quanto necessario, preparate delle istruzioni per l’uso relative a tutto l’insieme.

A questo proposito la guida all’applicazione della direttiva 2006/42/CE fornisce numerosi chiarimenti:

§39 Insiemi comprendenti macchine nuove e macchine esistenti

In taluni casi, una o più delle unità costitutive degli insiemi di macchine esistenti possono essere sostituite con nuove unità, o nuove unità possono essere aggiunte ad un insieme di macchine già esistente. Si pone pertanto la questione se un insieme di macchine composto da unità nuove e unità già esistenti sia, nel suo complesso, oggetto della direttiva macchine. Non è possibile fornire criteri precisi che consentano di rispondere a questa domanda in ciascun caso specifico. […] Tuttavia, si possono fornire le seguenti indicazioni generali:

1) Se la sostituzione o l’aggiunta di un’unità costitutiva ad un insieme di macchine esistente non influisce in modo significativo sull’attività o sulla sicurezza del resto dell’insieme, la nuova unità può essere considerata una macchina oggetto della direttiva macchine e, in tal caso, non è necessaria alcuna azione a norma della direttiva macchine per gli elementi dell’insieme non influenzati dalla modifica. Il datore di lavoro rimane il responsabile della sicurezza dell’intero insieme, conformemente alle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2009/104/CE […].

  • se la nuova unità è una macchina completa che può funzionare anche separatamente, che reca la marcatura CE ed è accompagnata da una dichiarazione CE di conformità, l’incorporazione della nuova unità nell’insieme esistente deve essere considerata come l’installazione della macchina e non dà luogo a una nuova valutazione di conformità, marcatura CE o dichiarazione CE di conformità;
  • se la nuova unità è costituita da una quasi-macchina accompagnata da una dichiarazione di incorporazione e dalle istruzioni di montaggio, il soggetto che incorpora la quasi-macchina nell’insieme sarà considerato il fabbricante della nuova unità. Egli deve pertanto valutare eventuali rischi derivanti dall’interfaccia fra la quasi-macchina, altre attrezzature e l’insieme di macchine, assolvere ad ogni altro eventuale requisito essenziale di sicurezza e tutela della salute che non sia stato applicato dal fabbricante della quasi-macchina, applicare le istruzioni di montaggio, stilare una dichiarazione CE di conformità e affiggere la marcatura CE sulla nuova unità una volta montata.

2) Se la sostituzione o l’aggiunta di nuove unità ad un insieme di macchine esistente ha un impatto sostanziale sul funzionamento o la sicurezza dell’insieme nel suo complesso o comporta modifiche sostanziali dell’insieme, si può ritenere che la modifica dia luogo a un nuovo insieme di macchine a cui deve applicarsi la direttiva macchine. In tal caso, l’insieme nel suo complesso, incluse tutte le unità che lo costituiscono, deve ottemperare alle prescrizioni della direttiva macchine. Lo stesso dicasi anche laddove un nuovo insieme di macchine sia costituito da unità nuove e di seconda mano.

[1] Il soggetto responsabile della marcatura CE delle nuove componenti come assemblate nell’insieme sarà colui che effettua l’assemblaggio, quindi il fornitore delle componenti se si occupa del loro assemblaggio nell’insieme oppure l’acquirente (normalmente l’utilizzatore) se la fornitura non comprende anche l’attività di assemblaggio.

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