Dichiarazione di conformità e direttive abrogate

Copio qui una domanda interessante che ci è pervenuta, sotto trovate la nostra risposta

Buonasera Ing. Delaini,

ho avuto l’occasione di incontrarla ad un convegno e trovo molto utile il materiale informativo che pubblica online.

Le scrivo per una conferma alla quale non ho trovato riscontro su https://www.certificazionece.it/ e che potrebbe essere oggetto di un nuovo post sul suo blog (a meno che non sia già presente e mi sia sfuggito).

Spesso capita di trovare Dich. Di Conformità con i riferimenti a direttive abrogate e sostituite con versioni più recenti, non mi riferisco ai soli macchinari, ma a qualsiasi direttiva che preveda la Dich. UE (es. dpi, bassa tensione ecc.).

Nelle varie linee guida si dice che tali dichiarazioni non devono essere aggiornate per i prodotti che si trovano già nella catena di distribuzione al momento dell’abrogazione. (Es. qui al § 31 EU declaration of conformity).

Ma cosa si intende di preciso? È sufficiente che l’oggetto sia stato fabbricato e stoccato nel magazzino del costruttore? Come lo verifico? Devo cercare la data di produzione nella targhetta o nella documentazione dell’attrezzatura?

Facciamo l’esempio di una fabbrica che produce quadri elettrici sempre uguali da 20 anni, mi devo aspettare che per tutti gli articoli fabbricati prima del 20/04/16 sia indicata in dichiarazione la 2006/95/UE ma per tutti quelli fabbricati dopo la 2014/35/UE?

Grazie in anticipo per il tempo che mi vorrà dedicare.

Cordiali saluti.

Leggi anche: Dichiarazione di conformità UE nella Direttiva Macchine e nel nuovo Regolamento Macchine

Ecco la nostra risposta

Dichiarazione di conformità e direttive abrogate | Certificazionece

Buonasera,

Devo rispondere alla domanda in due passaggi.

Primo passaggio – Cambio direttiva europea di prodotto

Quando cambia una direttiva di prodotto lo si sa da anni, non è mai un cambiamento improvviso e in ogni caso lasciano sempre un periodo di sovrapposizione che permette di smaltire le rimanenze di magazzino.

Esaurito il periodo di sovrapposizione i prodotti devono essere venduti con la conformità alla nuova direttiva e non più alla vecchia.

Leggi anche: Come Controlli la Dichiarazione di Conformità CE?

Secondo passaggio – Cambio di norma tecnica

Le norme tecniche danno la presunzione di conformità alla direttiva a cui fanno riferimento. Nella direttiva macchine 2006/42 sono volontarie, nel regolamento prodotti da costruzione sono obbligatorie.

Quindi la risposta cambia a seconda della direttiva presa in esame.

Se la norma è scaduta non si ha più la presunzione di conformità della stessa. Nessuno vieta di citarla come standard a cui il costruttore ha aderito, ma non dà più quella garanzia.

Se parliamo di prodotti da costruzione, finito il periodo di sovrapposizione quei prodotti non possono più essere venduti.

Se parliamo di direttiva macchine, finito il periodo di sovrapposizione, quei prodotti possono essere venduti lo stesso con questa garanzia in meno.

Spero che la risposta sia chiara.

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