Adeguare o disfarsi dei vecchi macchinari? Perizia o Marcatura CE?

Vecchi Macchinari non in regola con le normative di sicurezza: adeguare o disfarsi dei macchinari?

Chi si trova di fronte a problematiche di questo genere spesso non sa cosa fare.

Bisogna conciliare al meglio le esigenze di sicurezza con quelle di carattere economico, senza dover incorrere in irregolarità le cui conseguenze, oggi più di ieri, possono avere ripercussioni non indifferenti.

Innanzitutto: se un macchinario non è conforme alle normative di sicurezza, perché troppo vecchio, e magari nemmeno marcato CE, è OBBLIGATORIO o no intervenire e spendere per adeguarlo? Non basta che fosse a norma al momento dell’acquisto?

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Adeguarlo significa procedere alla marcatura CE, o cosa altro bisogna fare?

Adeguare un vecchio macchinario, cosa significa? | Certificazionece

Prima questione

La risposta è , è OBBLIGATORIO.

A seguito, infatti, della sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 10/04/2003, il nostro paese è stato obbligato a fissare i requisiti minimi da seguire.

Il Testo unico sulla sicurezza, il D.Lgs. 81/08, affronta il problema in maniera precisa, dedicandovi uno specifico allegato (allegato V):“ Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro messe a disposizione…” e contiene tutta una serie di indicazioni sui rischi da eliminare.

Seconda questione

Difficilmente conviene avviare una procedura per la marcatura CE, se non si è ad esempio un fabbricante di macchinari analoghi. La marcatura “CE” di una macchina che ne è priva, significa sostenere dei costi aggiuntivi legati all’approntamento della documentazione tecnica correlata e non è facile averne tutte le competenze.

Resta in ogni caso sottinteso, che il datore di lavoro deve procedere comunque ad una specifica valutazione dei rischi che potrebbe evidenziare rischi residui non eliminabili con la sola applicazione delle disposizioni dell’allegato V, anche se ciò è da ritenersi poco probabile: ciò per effetto dell’ art.2087 c.c. e delle norme di carattere generale contenute nel D,Lgs. 81/08.

E gli interventi di adeguamento non costituiscono una nuova immissione sul mercato e quindi non impongono una marcatura “CE”. Rimane pur vero che è opportuno che il datore di lavoro acquisisca una documentazione da cui risultino gli interventi di adeguamento realizzati e la loro esecuzione a regola d’arte.

Anche se non previsto, in modo esplicito, né dalla normativa europea né da quella nazionale, è sempre consigliabile che il datore di lavoro faccia redigere da professionisti qualificati una valutazione dei rischi finalizzata all’adeguamento. Ciò a garanzia del datore di lavoro su cui, in ogni caso, ricade la responsabilità.

Gli interventi di adeguamento devono essere effettuati da ditte specializzate che possono comprovare la loro competenza.

L’adeguamento deve comprendere anche l’aggiornamento della documentazione tecnica a corredo delle macchine, quale ad esempio: gli schemi elettrici, gli schemi pneumatici, il libretto d’uso e di manutenzione.

Qualora venga affidata a ditta qualificata l’intera operazione di adeguamento, comprendente sia l’individuazione degli interventi che la realizzazione pratica degli stessi, il datore di lavoro dovrà richiedere un’apposita dichiarazione di rispondenza agli standard di sicurezza.

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Diversa soluzione

Se dalla valutazione dei costi di adeguamento o da scelte di altra natura, il possessore di una macchina dovesse decidere di disfarsene, anche in questo caso dovranno essere tenuti ben presenti gli obblighi di legge che incombono su chi effettua queste operazioni. In caso di vendita, dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione di conformità che certifichi la rispondenza ai requisiti di sicurezza. Solo se viene data in permuta non è necessario assolvere a tale adempimento che, in questo caso, ricade su chi la riceve.

Qualora venga ceduta per la rottamazione, il cedente dovrà assicurarsi che la ditta cessionaria sia autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. Non è possibile vendere una macchina non adeguata o come rottame utilizzando clausole del tipo “vista e piaciuta”, le quali non esonerano il venditore dalle proprie responsabilità.

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