Bilancino ad uso proprio – devo certificarlo CE?

Per prima cosa ricordiamo che un bilancino è un accessorio di sollevamento.

Il fatto che lo hai costruito per usarlo solo tu cambia la destinazione d’uso del prodotto ma non la direttiva che devi applicare. In questo caso il bilancino ricade all’interno del campo di applicazione della direttiva macchine sotto la definizione di “accessorio di sollevamento“.

Tu che lo hai costruito per uso proprio ricopri il ruolo di fabbricante in quanto lo metti in servizio, cioè lo fai usare ai tuoi dipendenti.

Copio qui la definizione di accessorio di sollevamento per completezza.

Articolo 2

Comma d

d)«accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e a essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;

Gli accessori di sollevamento sono nel campo di applicazione della direttiva come scritto all’articolo 1 comma d.

Ma dove è scritto che chi lo usa per i fatti suoi lo debba per forza certificare?

Copio qui l’articolo 5 della direttiva macchine 2006/42.

Leggi anche: Quali prodotti sono soggetti a marcatura CE?

Articolo 5

Immissione sul mercato e messa in servizio

  1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio una macchina:
    • a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall’allegato I;
    • b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte A, sia disponibile;
    • c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
    • d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 12;
    • e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell’allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni la macchina;
    • f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell’articolo 16.
  2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all’articolo 13.
  3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all’articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I.
  4. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altre direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione della marcatura «CE», questa marcatura indica ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.

Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE» indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nella dichiarazione CE di conformità.

E tu mi risponderai: “cos’è la messa in servizio?”

Qui copio la definizione all’articolo 2 comma k della direttiva macchine 2006/42:

k)«messa in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all’interno della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva;

E il primo utilizzo è quello che fai tu insieme ai tuoi dipendenti in fabbrica.

Questa definizione vale per qualsiasi prodotto e la trovi nell’allegato I della DECISIONE N. 768/2008/CE che regola la libera circolazione dei prodotti all’interno della UE. Qui trovi due definizioni.

La messa a disposizione sul mercato e l’immissione sul mercato. La prima riguarda la fornitura del prodotto ad altri, la seconda che lo metti semplicemente a disposizione all’interno dell’Unione Europea.

Allegato I

Disposizioni di riferimento per la normativa comunitaria di armonizzazione per i prodotti

Capo R1 – D e f i n i z i o n i

Articolo R1

  1. «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
  2. «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.

Questo testo è legge, non è una semplice guida che non ha valore legale.

Quindi il bilancino dovrà avere il marchio CE come previsto dall’articolo 16 della direttiva macchine.

Articolo 16

Marcatura «CE»

  1. La marcatura di conformità «CE» è costituita dalle iniziali «CE», conformemente al modello fornito nell’allegato III.
  2. La marcatura «CE» viene apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile, conformemente all’allegato III.
  3. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura «CE». Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura «CE».

All’allegato III trovi le informazioni seguenti.

Allegato III

Marcatura «CE»

La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:

Logo CE | Certificazionece

In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE», devono essere rispettate le proporzioni del simbolo di cui sopra.

I diversi elementi della marcatura «CE» devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm. Per le macchine di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.

La marcatura «CE» deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica.

Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all’articolo 12, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettera b), la marcatura «CE» deve essere seguita dal numero di identificazione dell’organismo notificato.

Appurato che devi marcare CE il bilancino, adesso parliamo di quale documentazione devi avere per legge.

Devi avere il fascicolo tecnico che descriva bene il bilancino. Copio qui sotto il testo dell’allegato VII punto A della direttiva macchine 2006/42.

Allegato VII

A. Fascicolo tecnico per le macchine

La parte A del presente allegato descrive la procedura per l’elaborazione del fascicolo tecnico. Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina.

Il fascicolo tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità; le istruzioni della macchina costituiscono un’eccezione a tale norma, ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari previste dall’allegato I, punto 1.7.4.1.

1.Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti: a) un fascicolo di costruzione composto: — da una descrizione generale della macchina, — da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina, — dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, — dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina, ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l’indicazione dei rischi residui connessi con la macchina, — dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme, — da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario, — da un esemplare delle istruzioni della macchina, — se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio, — se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina, — da una copia della dichiarazione CE di conformità; b) nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della presente direttiva. Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e sugli accessori o sull’intera macchina per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa essere montata e messa in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi le relazioni e i risultati pertinenti.
2.Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell’ultima unità prodotta nel caso di fabbricazione in serie. Tale fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in tempi compatibili con la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità. Il fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre eventuali informazioni specifiche per quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che la loro conoscenza sia essenziale per la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
3.La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità della macchina in questione ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.

Devi avere la dichiarazione di conformità come previsto all’allegato II punto A della direttiva macchine 2006/42/CE.

Leggi anche: Stampi per materie plastiche: va fatta la marcatura CE?

Allegato II

Contenuto:

A.  Dichiarazione ce di conformità di una macchina

La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr. allegato I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)] e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli.

Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall’utente finale.

La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:

1.ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2.nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità;
3.descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale;
4.un’indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva e, se del caso, un’indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
5.all’occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha effettuato l’esame CE del tipo di cui all’allegato IX e il numero dell’attestato dell’esame CE del tipo;
6.all’occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell’organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all’allegato X;
7.all’occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all’articolo 7, paragrafo 2, che sono state applicate;
8.all’occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9.luogo e data della dichiarazione;
10.identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario.

E deve essere custodita.

B.  Custodia

Il fabbricante della macchina o il suo mandatario custodisce l’originale della dichiarazione CE di conformità per un periodo di almeno dieci anni dall’ultima data di fabbricazione della macchina.


       

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