Gli obblighi del committente quando acquista una macchina marcata CE | Certificazionece

Gli obblighi del committente quando compra una macchina marcata CE

Acquistare un macchinario marcato CE: ulteriori obblighi dell’utilizzatore

Cosa chiedere al fabbricante o al fornitore

Ogni macchina venduta nel mercato EU deve essere sicura e conforme alla normativa europea. La marcatura CE di una macchina dichiara esattamente questo.

Le direttive applicate ad una macchina dipendono dal macchinario in questione e dalla destinazione d’uso. Comunemente in fabbrica sono sotto la Direttiva Macchine 2006/42, ma non bisogna trascurare altre possibili (ATEXPED e così via).

Leggi anche: Obblighi del Distributore nella Direttiva Macchine

Quando compro una macchina industriale ho il diritto/dovere di comprare una macchina in regola.

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Devo quindi richiedere:

  1. manuale di uso e manutenzione – Manuale di Istruzioni;
  2. dichiarazione di Conformità;
  3. dichiarazione di Collaudo e di Corretta installazione se necessaria.

Il fascicolo tecnico e la relativa valutazione del rischio sono di proprietà del fabbricante e non devono essere consegnate al cliente, possono essere richieste solo dall’Autorità preposta (il Ministero competente).

Ma per l’acquirente – utilizzatore disporre di questi documenti non è sufficiente, e purtroppo molti dirigenti e datori di lavoro non lo sanno ancora.

Leggi anche: Quali sono gli obblighi del produttore del macchinario?

Ci sono obblighi residui derivanti dal d.Lgs 81/08 e dalla  direttiva 2006/42 ce

Valutazione dei rischi delle attrezzature inserite nell’ambiente di lavoro, (combinazione di quanto disposto dal D. Lgs 81/08 e dalla Direttiva 2006/42 CE): sul datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice incombe l’obbligo di garantire attrezzature sicure rispetto al lavoro da svolgere e una scelta adeguata dell’ambiente di lavoro destinato, oltre al rispetto alle interferenze possibili e ragionevolmente prevedibili.

Il 2° comma dell’art. 71 del DLgs 81/08 individua le caratteristiche che devono essere tenute in considerazione ai fini della scelta delle attrezzature di lavoro, e quindi da considerare sempre, anche in fase di valutazione dei rischi:

  • a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
  • b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
  • c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse
  • d) i rischi derivanti da interferenze con materali e altre attrezzature già in uso.

Questo comma è un punto fondamentale relativamente agli obblighi del datore di lavoro in tema di utilizzo sicuro delle attrezzature di lavoro, in quanto prevede espressamente la necessità di una valutazione dei rischi specifica, prima dell’inserimento di un’attrezzatura di lavoro nell’ambiente operativo.

Tale valutazione è sempre obbligatoria, anche quando la macchina da inserire in un ambiente di lavoro è marcata CE, dovendo tener presente che le direttive in materia di sicurezza di prodotto hanno obiettivi diversi rispetto alle direttive “sociali“, e prendendo in considerazione la sicurezza del prodotto, prescindendo normalmente dal suo inserimento in ambiente di lavoro.

La valutazione di cui al comma 2 dell’art.71 è invece innanzitutto relativa alla sicurezza dell’inserimento della macchina all’interno dell’ambiente di lavoro, con conseguente obbligo per l’utilizzatore / datore di lavoro – di effettuare una valutazione preventiva dei tipici rischi connessi a tale fatto (spazi, illuminazione, viabilità, rispetto delle distanze e delle dimensioni dei corridoi/aree di accesso alle macchine, rumore, sostanze emesse in ambiente, aspetti collegati alla polverosità, eventuali collegamenti ai sistemi di aspirazione centrali, collegamenti adeguati alle linee di alimentazione o al sito di impiego ecc.).

Un macchinario ti sta causando problemi?
Documentazione, conformità, installazione, modifiche.

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