Dopo il DM 11 aprile 2011, che introduce le semplificazioni cosa è cambiato e cosa succede?
Sono semplificazioni che intervengono dopo l’avviamento dell’impianto, e la cosa non è spiegata proprio bene per l’indeterminatezza della terminologia usata.
E perché usano sempre lo stesso vocabolario, dando adito a confusione.
Tutto inizia dal DM 329/2004 che è un regolamento che attua quanto prescrive la direttiva PED in tema di messa in esercizio degli apparecchi a pressione.
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Cioè, il senso sarebbe che dopo aver marcato PED il recipiente, bisogna che siano attuate delle attività per assicurare che i requisiti di sicurezza vengano conservati nel tempo e con la vita dell’impianto.

Giusto.
Poiché poi il costruttore, che marca PED, non è detto faccia l’installazione – o almeno non ne porta responsabilità – allora bisogna accertare che sia stato fatto tutto in modo sicuro sin dall’inizio.
Questa è la diversità con una macchina marcata CE dove le cose sono più semplici.
Per questo all’Art. 19 della PED si dice che deve essere emanato quanto necessario per assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza e si dice che devono essere regolate le attività di:
- installazione;
- messa in servizio;
- controllo di messa in servizio;
- riqualificazione periodica;
- ecc.
Ed è appunto stato fatto, in un modo non chiaro. E si leggono commenti di evidenti contraddizioni tra queste normative, ma son cose da avvocati.
Quindi:
- prima c’è la PED D Lgs 93/2000, entrata in vigore circa 4 anni dopo;
- poi il DM 329/2004 che ne attua la messa in opera, come da art. 19;
- poi il DM 11-4-2011 che introduce modifiche al 329/04 in varie parti, per semplificare.
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Oggi tutto ciò e diventato che: all’atto dell’installazione e messa in esercizio si fanno due attività, con due moduli del tutto simili (ecco la possibile inevitabile confusione):
- A) vedi allegato “spiegazione INAIL” – Dove si dice che si fa per prima la “verifica di messa in servizio (primo impianto)” che si basa sull’Art. 4 del 329/2004 – poi la “denuncia di messa in servizio/immatricolazione” (in base all’art. 6);
- B) per fare questo: si compila prima il modello allegato ART-4.pdf e così allora ISPESL-INAIL viene a vedere, e approva o meno l’installazione;
- C) poi si compila il modello allegato Art-6.pdf con tutti gli allegati indicati, tra cui il verbale del passo precedente – che corrisponde all’immatricolazione.
Solo dopo iniziano le verifiche periodiche, dove la prima spetta all’INAIL, le altre alla ASL.
Qui il DM 11-4-2011 dice che se non escono ecc…, si possono chiamare gli Enti accreditati.