💡 IL PUNTO DI VISTA DI CLAUDIO DELAINI
“Il rischio elettrico non perdona, e il quadro elettrico senza lucchetto è la prima causa di infortuni”
Se nella tua azienda ci sono elettricisti che fanno manutenzione, allargamenti, collegamenti, ti faccio una domanda semplice:
I quadri elettrici dove si interviene hanno lucchetti o sistemi di blocco sugli interruttori critici?
In buona parte dei casi, purtroppo, la risposta è no. E sai perché? Perché si ragiona così: “Tanto lo sanno tutti che stiamo lavorando lì”, “C’è il cartello”, “Abbiamo avvisato”.
Il problema è che il cartello non ferma nessuno. Il passaparola non impedisce a un operatore distratto, a un manutentore di un’altra ditta o al proprietario stesso dell’azienda di alzare un interruttore “per vedere se funziona” o “perché pensava fosse un altro”.
La norma CEI 11-27 sui lavori elettrici è chiarissima: se lavori fuori tensione, devi bloccare fisicamente il dispositivo di sezionamento. Lucchetto, chiave, sistema meccanico. Non è una raccomandazione, è la procedura base.
Eppure in cantieri, ristrutturazioni, ampliamenti di impianto, questa regola viene sistematicamente ignorata. Si lavora con la corrente staccata, senza verificare che nessuno possa riattivarla nel frattempo.
Il caso che leggerai, tratto da una sentenza della Cassazione, parla di un elettricista lavora su un cavo che “doveva” essere fuori tensione. Qualcuno, rimasto ignoto, rialza l’interruttore. Il cavo è sotto corrente. L’elettricista lo afferra a mani nude: otto mesi di prognosi.
La Cassazione conferma la responsabilità del datore di lavoro, perché non aveva messo in campo le misure base della CEI 11-27: niente lucchetti, quadro caotico, indicazioni confuse, accesso libero a chiunque.
E quando la difesa dice “ma è stato il lavoratore a sbagliare, ha preso il cavo senza guanti”, la Corte risponde: tu, datore di lavoro, devi prevedere anche questo. La tua posizione di garanzia ti impone di progettare un sistema che tolleri l’errore umano, non di sperare che i lavoratori siano sempre perfetti.
Il rischio elettrico è uno di quelli che ti lascia poco margine. O applichi le procedure di sicurezza alla lettera, o prima o poi qualcuno ci rimette.
L’infortunio: un collegamento di routine e una scarica da otto mesi di inabilità
La sentenza della Cassazione (sent. n. 38293 del 26/11/2025) nasce da un infortunio avvenuto in un cantiere edile durante la ristrutturazione di un supermercato.
Due elettricisti stanno effettuando il collegamento elettrico di una cella frigorifera nuova all’impianto del supermercato.
L’operazione è banale: dal quadro generale parte una matassa di cavo verso la cella, bisogna completare il collegamento. Durante le operazioni, l’elettricista afferra il cavo nella parte terminale non isolata. Quel cavo doveva essere fuori tensione, ma in realtà è sotto corrente.
Risultato: forte scarica elettrica, ustioni dermiche intermedio-profonde alle prime tre dita della mano sinistra, ustioni al secondo dito della mano destra, inabilità al lavoro per oltre otto mesi.
Non parliamo di una “piccola scossa”: è un infortunio grave, invalidante, che lascia segni fisici e professionali importanti.
La condanna: responsabilità del datore di lavoro confermata fino in Cassazione
Il datore di lavoro dell’elettricista infortunato (presidente del CdA delle società coinvolte, appaltatrice e subappaltatrice) viene processato per lesioni personali colpose gravi, aggravate dalla violazione di norme antinfortunistiche (art. 590 c.p.).
Il Tribunale lo condanna in primo grado. La Corte d’Appello conferma la responsabilità (pur riducendo la pena). La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: la condanna diventa definitiva.
Dove sono le violazioni: cosa non ha funzionato nel sistema di prevenzione
La responsabilità viene riconosciuta sia per colpa generica (negligenza, imprudenza) sia per violazione di norme tecniche e legislative precise:
1. Violazione dell’art. 2087 c.c. – Dovere generale di sicurezza
L’art. 2087 obbliga l’imprenditore ad adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica disponibile.
Qui si trattava di un cantiere con impianto elettrico in lavorazione: il rischio elettrico era tutt’altro che astratto. Secondo i giudici, il datore non ha creato un sistema organizzativo e tecnico adeguato a:
- Prevenire il contatto con parti in tensione;
- Garantire che i lavoratori operassero su cavi effettivamente fuori tensione.
2. Violazione dell’art. 80, commi 3 e 3-bis, D.Lgs. 81/2008 – Rischio elettrico
Questa norma obbliga il datore di lavoro a:
- Valutare il rischio elettrico;
- Adottare misure tecniche e organizzative per eliminarlo o ridurlo;
- Individuare e fornire DPI e protezioni collettive;
- Predisporre procedure sicure in coerenza con le norme tecniche, fra cui la CEI 11-27.
Nel caso concreto, il datore non ha:
Non ha bloccato gli interruttori:
- Nessun lucchetto, nessuna chiave, nessun blocco meccanico sugli interruttori critici;
- Nessun impedimento fisico contro l’accensione accidentale da parte di terzi.
Non ha protetto l’accesso al quadro:
- Il quadro generale era accessibile a chiunque;
- Una delle ante era priva di vetro, quindi completamente aperta;
- Nessun sistema di controllo degli accessi (chiavi, badge, sorveglianza).
Non ha reso il quadro chiaro e leggibile:
- Moltissimi interruttori;
- Etichettature multiple e contraddittorie;
- Impossibile capire facilmente cosa comandasse cosa.
Risultato: qualcuno, rimasto ignoto, ha rialzato l’interruttore che alimentava la cella frigorifera, probabilmente senza rendersi conto di ciò che stava facendo.

Norma CEI 11-27: lavori fuori tensione e blocco contro le richiusure
La sentenza richiama in modo espresso la norma CEI 11-27, che disciplina i “lavori su impianti elettrici”.
Per i lavori fuori tensione, la CEI 11-27 prevede (semplificando):
- Sezionamento della parte di impianto interessata (separarla da tutte le fonti di alimentazione);
- Prevenzione delle richiusure: bloccare i dispositivi di sezionamento in modo che nessuno possa riattivare la corrente accidentalmente durante i lavori (lucchetti, chiavi, sistemi meccanici);
- Verifica dell’assenza di tensione, messa a terra e in cortocircuito dove previsto.
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Nel caso in questione:
- Il quadro non era adeguatamente bloccato;
- Non c’erano sistemi di blocco contro le richiusure accidentali;
- La disorganizzazione del quadro e l’assenza di dispositivi di sicurezza hanno permesso a un terzo di riattivare l’interruttore.
Il comportamento del lavoratore: imprudente sì, ma non “abnorme”
In questo caso (come accade spesso) la difesa ha puntato molto sul fatto che l’elettricista ha afferrato il cavo con entrambe le mani, senza guanti, su una parte non isolata.
Secondo il ricorrente, questo comportamento sarebbe gravemente negligente, imprevedibile, quindi “abnorme” e idoneo a interrompere il nesso causale, escludendo la responsabilità del datore di lavoro.
La Cassazione smonta questa tesi.
Di fatto, la Corte ha ribadito che sì, il lavoratore è stato imprudente. Ma la sua imprudenza rientra pienamente nel ciclo di lavoro di un elettricista che sta facendo collegamenti in cantiere.
Inoltre, ha evidenziato che il comportamento, anche avventato, del lavoratore può essere definito “abnorme” solo se:
- È totalmente esorbitante dalle mansioni affidategli;
- Oppure crea un rischio eccentrico rispetto a quello che il datore di lavoro è tenuto a governare.
E aggiunge un passaggio fondamentale:
Prima di invocare l’abnormità del lavoratore, il datore deve aver messo in atto tutte le cautele dovute, comprese quelle che servono proprio a governare il rischio di comportamenti imprudenti dei lavoratori (comportamenti scorretti facilmente prevedibili).
Nel nostro caso:
- Il lavoratore stava facendo esattamente ciò che rientrava nelle sue mansioni: collegare una cella frigorifera.
- Lo faceva in un contesto dove il quadro non era protetto, gli interruttori non erano bloccati, le indicazioni erano confuse, chiunque poteva rialzare un magnetotermico.
Quindi la sua imprudenza non è eccentrica rispetto al rischio da governare: è proprio il tipo di rischio (contatto con cavo in tensione per errore organizzativo o di blocco) che le norme tecniche e legislative mirano a prevenire.
Cosa imparare da questo caso ( e cosa verificare subito in azienda)
1. Nei lavori elettrici, la CEI 11-27 è un obbligo, non un’opzione
Sezionamento, blocco contro le richiusure, controllo della tensione: non sono raccomandazioni astratte ma condotte doverose.
Chi non applica queste procedure e subisce un infortunio si trova automaticamente in posizione di responsabilità.
2. I quadri elettrici devono essere protetti, etichettati, limitati nell’accesso
Verifica subito se i tuoi quadri elettrici hanno:
- Etichette chiare su ogni interruttore (niente scritte sovrapposte o contraddittorie);
- Accesso limitato a personale autorizzato (chiavi, badge, chiusure);
- Ante integre e funzionanti;
- Disponibilità di sistemi di blocco meccanico (lucchetti, chiavi personalizzate).
Un quadro confuso e aperto a tutti è un rischio sistemico in attesa di concretizzarsi.
3. Le istruzioni verbali non bastano mai
“Lavora fuori tensione” non è una misura di sicurezza se:
- L’impianto può essere rimesso sotto tensione da altri;
- Non esistono blocchi fisici;
- Le procedure non sono formalizzate e verificate.
Serve una procedura scritta, verificabile, con responsabilità chiare.
4. Progetta il sistema assumendo che qualcuno sbaglierà
Il lavoratore può essere stanco o distratto, sottovalutare il rischio e non indossare i DPI corretti
La prevenzione efficace non presume la perfezione dei comportamenti dei lavoratori, ma progetta barriere che impediscano all’errore di trasformarsi in infortunio.
Conclusione: lucchetto sul quadro = barriera contro gli errori
Questa sentenza parla di un cantiere, ma il principio vale ovunque ci sia rischio elettrico: officine, impianti industriali, manutenzioni, ristrutturazioni. Il lucchetto sul quadro, il blocco meccanico, la chiave che resta in tasca all’elettricista che sta lavorando non sono dettagli burocratici, sono barriere fisiche contro gli errori umani.
Perché l’errore umano esiste. Sempre. Da parte di chiunque.
E se il tuo sistema di sicurezza si basa sull’assenza di errori, allora non è un sistema di sicurezza. È solo fortuna. Fino al giorno che finisce.