La garanzia sui macchinari industriali. Come non perdere il sonno e i clienti. | Certificazionece

La garanzia sui macchinari industriali: come non perdere il sonno (e i clienti)

Questo articolo nasce, come spesso accade, da una domanda che mi ha posto un cliente, produttore di macchinari.

Luigi (nome di fantasia) di recente mi ha scritto una mail che faceva più o meno così:

Ciao Claudio! Ho bisogno di un consiglio.

Devo redigere un contratto con un cliente e vorrei capire come gestire la garanzia, senza “sbilanciarmi” troppo né dalla parte del cliente né dalla mia.

Cosa dice la legge? Mi puoi aiutare?

Ottima domanda, no?

Proviamo allora a partire dalla necessità di Luigi per chiarire una tematica utile anche per altri. Insomma, parliamo di garanzia sui macchinari industriali.

Leggi anche: Acquisto macchinari da Paesi dell’Unione Europea: errori comuni e gestione dei contenziosi

La dura verità sulla garanzia dei macchinari

Hai appena venduto un macchinario da 100.000 euro e il tuo telefono inizia a squillare. “Non funziona come dovrebbe”, “Si blocca in continuazione”, “I pezzi escono difettosi”…

Ti suona familiare?

Oppure sei dall’altra parte della barricata: hai investito una fortuna in un nuovo macchinario e sembra che abbia più “giorni no” che “giorni sì”.

In entrambi i casi, sapere come funziona la garanzia è fondamentale!

Ora, parliamoci chiaro: quando si tratta di garanzia, nessuno è completamente felice. Nel mondo dei sogni, il venditore vorrebbe limitarla il più possibile. Qualcosa del tipo “se la macchina si rompe, sono affari tuoi”.

L’acquirente, invece, sogna una copertura totale che includa anche i danni che derivano dal caffè versato sul quadro di comando dallo stagista distratto.

Nella realtà, le cose stanno un po’ nel mezzo. Ma per capirle bene dobbiamo partire dal contesto normativo.

Le due facce della garanzia: articolo 1490 e 1520 del Codice Civile

Quello che scrivo qui vale solo in Italia e per le macchine vendute da costruttori italiani all’estero che non abbiano cambiato il foro di competenza.

La legge italiana prevede due tipi di garanzia, una sorta di sistema a due livelli: c’è una garanzia base, la garanzia per vizi, e al livello superiore la garanzia di buon funzionamento.

Se volessimo paragonare questo sistema a quello delle polizze auto, la garanzia per vizi assomiglierebbe ad una polizza RC auto standard, mentre la garanzia di buon funzionamento è più simile ad un’assicurazione full kasko. 

Fuor di metafora, vediamo nel dettaglio come funzionano questi due tipi di garanzia.

Le due facce della garanzia: l'art. 1490 e 1520 del Codice Civile. | Certificazionece
Avv. Silvia Zuanon e Ing. Claudio Delaini

La garanzia per vizi: articolo 1490 del Codice Civile

Partiamo dalle basi. Se non ci sono accordi specifici – se il contratto di vendita è minimale o addirittura c’è stata solo una stretta di mano – entra in gioco quella che ho chiamato garanzia base, ovvero la garanzia per vizi regolata dall’articolo 1490 del Codice Civile.

Questo articolo stabilisce un principio fondamentale: il venditore è tenuto a garantire che il prodotto venduto sia immune da vizi che lo rendano non idoneo all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

[La garanzia per vizi, come anche la garanzia di buon funzionamento, non è una specifica dei macchinari industriali, ma vale per qualsiasi prodotto venduto in Italia]

Quali sono dunque le caratteristiche della garanzia per vizi? Eccole:

  • Si applica automaticamente a ogni vendita, che ci sia o meno un contratto scritto;
  • Dura un anno dalla consegna del macchinario;
  • Copre i vizi che rendono la macchina inadatta all’uso e/o ne diminuiscono notevolmente il valore.

In questa situazione, l’acquirente può scegliere tra due strade: può chiedere una riduzione del prezzo proporzionale al difetto riscontrato, oppure, nei casi più gravi, può addirittura risolvere il contratto e farsi restituire i soldi.

Ma attenzione, perché c’è un “ma” grande come una casa.

Insomma, se sei il cliente, non puoi aspettare sei mesi sperando che il problema si risolva da solo, o peggio, aspettare che la situazione precipiti per poi lamentarti.

La tempestività è fondamentale per poter restare dentro le tempistiche previste dalla legge!

Puoi approfondire leggendo questo articoloCome contestare i macchinari: usare i vizi o la sicurezza

La garanzia di buon funzionamento: articolo 1512 del Codice Civile

La garanzia di buon funzionamento è più sofisticata e più flessibile della garanzia per vizi, ma funziona secondo regole ben precise.

Tanto per iniziare, a differenza della garanzia “base”, la garanzia di buon funzionamento non scatta automaticamente, ma deve essere espressamente prevista nel contratto di vendita.

Inoltre qui la durata non è fissata dalla legge ma viene concordata tra le parti – tipicamente si parla di 2/3 anni.

In un certo senso, la garanzia di buon funzionamento è un’estensione della garanzia per vizi determinata sulla base di un accordo tra le parti.

La grande differenza rispetto alla garanzia per vizio sta nelle opzioni disponibili per l’acquirente. In questo caso, infatti, il cliente può chiedere la riparazione o la sostituzione del macchinario, ma non può ottenere la risoluzione del contratto. In altre parole, non può dire: “Ridammi i soldi che vado dalla concorrenza”.

Un’altra clausola importante sta nelle tempistiche: se si riscontra un difetto di funzionamento bisogna segnalarlo entro 30 giorni dalla scoperta.

Non da ultimo, visto che si tratta di un accordo tra le parti, potrebbero esserci delle clausole accessorie. Molti produttori di macchinari, per tutelarsi, inseriscono condizioni precise che impediscono di accedere alla garanzia se la macchina è stata manomessa o modificata, o se ad esempio sono state fatte delle riparazioni da parte di tecnici esterni senza coinvolgere il fornitore.

Ora che abbiamo analizzato il quadro normativo in cui ci si muove, proviamo a rispondere alla questione posta dal mio cliente Luigi.

Vediamo, insomma, come si potrebbe regolare la garanzia stilando un buon contratto di vendita, cioè un contratto che tuteli il produttore ma tenga anche in considerazione le necessità del cliente.

La stesura del contratto di vendita è infatti il momento più delicato della trattativa. Ogni parola può fare la differenza tra una collaborazione serena e una battaglia legale.

1)   Definizioni chiare = vita più serena

Il primo errore che molti commettono nei contratti di vendita è usare termini vaghi e generici.

Dire che “la macchina deve funzionare bene” è come dire a un cuoco di fare “un buon piatto”: ognuno lo interpreta a modo suo.

Invece, bisogna essere specifici: la macchina deve produrre tot pezzi all’ora, con una percentuale di scarto massima dell’ tot%, rispettando determinate tolleranze.

Più sei preciso in questa fase, meno ti esponi alle contestazioni.

2)   Il cuore del contratto: le condizioni di validità della garanzia

Questo è il punto dove molti venditori e acquirenti si scontrano.

È fondamentale, infatti, specificare chiaramente cosa deve fare il cliente per mantenere valida la garanzia.

Qualche esempio?

  • La manutenzione regolare, che non può essere un optional, ma dev’essere documentata e attivata secondo un programma preciso.
  • Il personale che usa la macchina deve essere adeguatamente formato – formazione che va documentata.
  • L’ambiente di lavoro deve rispettare certi parametri: temperatura, umidità, pulizia etc.

Sembra esagerato? Fidati, non lo è.

3)   Le esclusioni: meglio prevenire che litigare

Nel contratto di vendita è fondamentale specificare cosa NON è coperto dalla garanzia.

I danni da uso improprio sono uno dei classici punti di discussione: cosa significa esattamente “uso improprio”? Prova a specificarlo.

Anche la “normale usura” va definita con precisione. Ad esempio, quali componenti sono considerati di consumo?

O, ancora, gli interventi di terzi non autorizzati invalidano la garanzia?

Tutto questo va messo nero su bianco, possibilmente con esempi concreti.

4)   La gestione degli interventi

Un altro tema caldo è la procedura di gestione degli interventi di assistenza del produttore. Nel contratto dovresti rispondere a domande come:

Quanto tempo hai tu fornitore per rispondere alla chiamata? E per intervenire? Chi paga la trasferta dei tecnici? I pezzi di ricambio sono inclusi o vanno pagati a parte?

Sono dettagli che possono sembrare banali, ma se vengono definiti in anticipo possono evitare antipatiche discussioni in seguito.

Leggi anche: Corretto Acquisto Macchinario secondo 81/08

Occhio al foro competente

Un’ultima indicazione. Di default, il foro competente è quello del venditore, ma questa condizione può essere modificata nel contratto di vendita. È una clausola importante che determina quale tribunale avrà giurisdizione in caso di controversie, quindi bisogna starci all’occhio.

In conclusione

La chiave per stilare un buon contratto di garanzia è trovare il giusto equilibrio. Una garanzia troppo restrittiva può spaventare i clienti, una troppo generosa può metterti nei guai come fornitore.

Il segreto? Essere chiari, onesti e precisi fin dall’inizio.

E ricorda: meglio perdere un’ora in più e scrivere un buon contratto che perdere poi dieci mesi in tribunale!

PS: Come sempre, questo articolo è a titolo informativo. Per casi più specifici, meglio consultare un avvocato – ti costerà meno che risolvere i problemi dopo!

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