Infortuni su macchinari industriali vecchi, non marcati CE. | Certificazionece

Infortuni su macchinari industriali vecchi non marcati CE

Questo articolo prende il via da un webinar tenuto insieme a Rinaldo Sandri, avvocato che si occupa di sicurezza del lavoro. Essendo io un consulente tecnico che si occupa di sicurezza sul lavoro, ci capita spesso di vederci nei tribunali per cause che hanno a che fare con gli infortuni.

Oggi parliamo di infortuni che capitano in relazione a macchinari vecchi non marcati CE. Il problema con questo tipo di macchine è che spesso non si sa da dove arrivano e da quando sono in azienda, a volte sono autocostruite. Spesso manca il manuale d’uso o manca la valutazione del rischio.

In questo articolo cerchiamo di capire quale documentazione predisporre per tutelarsi in caso di macchine vecchie non marcate CE, di chi sono le responsabilità e come gestire l’infortunio se succede. Inoltre, vedremo quali possibili strategie difensive si possono adottare.

Gli infortuni legati ai macchinari industriali

Si sa che la Direttiva macchine è stata uno spartiacque per quanto riguarda la gestione della sicurezza dei macchinari, ma non tutti sanno quanto abbia inciso rispetto agli infortuni sul lavoro.

Prima del fatidico 1996, una grandissima parte degli infortuni sul lavoro era legata proprio a macchine non sicure e non pienamente conformi alla normativa allora vigente. Questo aveva un riflesso molto evidente nelle procedure processuali legate agli infortuni: quasi tutte contestavano la mancata conformità delle attrezzature appellandosi al DPR 547 del 1955, “la mamma” di tutte le norme di prevenzione nella legislazione italiana.

Questo significa che circa tre quarti dei processi erano legati a macchinari non conformi e un quarto a comportamenti errati, di cui un 5% circa collegati ai cosiddetti “comportamenti abnormi”.

[Naturalmente questi sono dati solo indicativi, basati sull’esperienza personale. Tuttavia, i numeri reali non sono probabilmente molto distanti]

Oggi, fortunatamente, questo dato si è capovolto. La Direttiva macchine, obbligando il costruttore ad autocertificare la conformità, ha portato dei grandi vantaggi, primo tra tutti quello di avere – in generale – macchinari più sicuri nelle aziende. Ovviamente esistono sempre delle “sacche” di non conformità e aziende che non hanno fatto evolvere il parco macchine.

Bisogna dire infatti che, soprattutto nelle piccole e medie imprese, una parte importante degli infortuni è ancora oggi collegata a macchinari non conformi. Le motivazioni per cui le aziende mantengono vecchie macchine non marcate CE sono varie: spesso si tratta di macchinari che fanno lavorazioni particolari e sono difficilmente sostituibili, altre volte sono macchine autocostruite.

Fortunatamente, la legge prevede anche delle strade per mettere a norma i vecchi macchinari non marcati CE e garantirne la sicurezza, senza necessariamente doverle certificare CE.

Documentazione e sicurezza dei vecchi macchinari industriali non marcati CE

Per prima cosa, le macchine vecchie non conformi dovrebbero rientrare nel DVR (Documento Valutazione dei Rischi) dell’azienda, esattamente come le macchine nuove.

Come si fa a valutare il rischio di una macchina vecchia non marcata CE? Con i RES elencati nell’allegato V dell’81/08. Questi requisiti essenziali di sicurezza sono molto simili a quelli previsti dalla Direttiva macchine. Si può quindi creare una perizia o dichiarazione di rispondenza all’allegato V che certifichi il rispetto delle norme di sicurezza anche per i vecchi macchinari.

Ne ho parlato diffusamente in questi articoli, che ti consiglio di leggere:

Macchinari vecchi non marcati CE: quando serve l’allegato V titolo III (D.lgs. 81/08)

Adeguare macchinari vecchi non marcati CE: i requisiti di sicurezza dell’allegato V 81/08

Perizia-dichiarazione di rispondenza all’allegato V dell’81/08: quando si fa e chi firma

Di solito, quando io entro nelle aziende e ho a che fare con macchinari molto vecchi, la prima cosa che vado a guardare è se c’è una targhetta che identifica la macchina, e che la può collegare con un manuale d’uso e manutenzione, con il DVR e con una valutazione dei rischi legata a quella macchina (che fa riferimento all’allegato V, nel migliore dei casi).

Se la macchina vecchia è stata acquistata da un rivenditore, a maggior ragione dovrebbe essere presente la valutazione di rispondenza all’allegato V, fornita direttamente dal rivenditore. Spesso queste cose non ci sono o, se ci sono, si fa molta confusione tra le diverse normative, mescolando Direttiva macchine e allegato V.

Cosa fare se il manuale d’uso non c’è più perché magari negli anni è stato perso? La cosa migliore è trattare la macchina come fosse autocostruita, e quindi creare un manuale ad hoc con l’aiuto di un esperto che possa aiutare a individuare i rischi residui.

Sulla base del manuale e della valutazione dei rischi si vanno poi a costruire le procedure di utilizzo della macchina, che sono preziosissime per tutelare chi lavora con quelle macchine. Inoltre, le procedure di sicurezza, se ben fatte, rappresentano un ottimo strumento di difesa, perché dimostrano che c’è stata attenzione e cura per proteggere chi lavora con quel macchinario.

Un altro documento che può essere utile in caso di processo per infortunio è il registro dell’addestramento, in cui si può verificare che l’operatore sapeva lavorare sulla macchina. Spesso si trovano registrazioni dell’addestramento in cui si dice che l’operatore Tizio ha imparato per affiancamento, lavorando di fianco a Caio per un certo numero di mesi. Quello che non viene scritto (e che sarebbe utilissimo in caso di infortunio) è cosa esattamente ha imparato, come e quando.

Un altro registro essenziale per difendersi in tribunale – e che spesso manca – è quello delle modifiche attuate sul macchinario. Si è andati a rimuovere un carter o una barriera ottica? Perché? C’era un motivo, o li si è tolti e poi ci si è dimenticati di rimetterli? Il registro delle modifiche serve a tenere traccia di questi elementi, che sono fondamentali per individuare le responsabilità in caso d’infortunio.

Qualora manchi l’evidenza scritta delle scelte fatte, il processo diventa solo testimoniale, e in questi casi è molto più difficile sostenere la strategia difensiva.

Infortunio su macchinari non marcati CE: responsabilità del datore di lavoro e strategie di difesa

Gli infortuni su macchinari industriali vecchi, non marcati CE. | Certificazionece

In caso di infortunio legato ad attrezzature non conformi viene sempre assunta una responsabilità del datore di lavoro. Tale responsabilità in determinati casi (con prognosi dell’infortunato superiore ai 40 giorni o in caso di incidenti molto gravi) dà il via ad un processo di tipo penale.

Questo però non significa che il datore di lavoro è l’unico soggetto su cui ricade la responsabilità – lo vedremo meglio nei paragrafi successivi.

Allo stesso tempo, però, questo non significa necessariamente che in caso di infortunio verrà attestata la colpa del datore di lavoro. Ci sono infatti delle strategie processuali di difesa che possono aiutare a difendersi.

Attenzione, non sto parlando di trucchetti per sfuggire dalle proprie responsabilità, quando ci sono! Mi riferisco piuttosto ai casi in cui la colpa dell’infortunio non è effettivamente attribuibile al datore di lavoro, o non totalmente.

Faccio un esempio, tratto da un caso reale che ho seguito. Si trattava di un infortunio mortale capitato su un macchinario non conforme su cui non c’era nessuna documentazione. La dinamica dell’infortunio, tuttavia, non era legata alla non conformità – in altre parole, l’incidente mortale sarebbe capitato comunque anche se la macchina fosse stata perfettamente a norma secondo la legge.

La strategia difensiva, in quel caso, si basava su questa constatazione e sul fatto che la macchina era stata considerata a norma nel momento in cui era stata immessa sul mercato.

Certo, una difesa del genere è una scommessa. Se invece si può dimostrare che la documentazione è stata curata, che c’è stata una valutazione del rischio ai sensi dell’allegato V, che l’addestramento è stato eseguito in un certo modo, l’immagine che passa in tribunale è del tutto diversa.

L’idea di base è semplice: anche in caso di macchine non conformi perché vecchie e non certificate CE, si deve fare tutto il possibile per garantire la sicurezza degli operatori. Poi, purtroppo, gli incidenti capitano, nelle macchine nuove come nelle macchine vecchie. Però prestare attenzione alla sicurezza prima dell’infortunio resta la migliore strategie di difesa che si può adottare in un caso del genere.

Detto in altre parole: molte delle macchine usate nelle fabbriche, vecchie e nuove, sono pericolose. C’è spessissimo un margine di rischio che si accetta per garantire l’efficienza della produzione (il cosiddetto rischio residuo). Questo rischio è riconosciuto anche dalle norme, è legittimo, purché si faccia tutto il possibile per ridurlo al minimo.

Responsabilità dei fornitori e dei rivenditori sui macchinari vecchi non marcati CE

Il datore di lavoro non è però l’unico soggetto su cui ricadono le responsabilità in caso di infortunio legato al macchinario. Vediamo cosa ci dice il Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro:

Articolo 23 – 81/08

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Questo articolo (e non, attenzione, la Direttiva macchine) include esplicitamente nelle responsabilità anche chi fornisce un vecchio macchinario non marcato CE. C’è il fabbricante originale, certo, che però dovrà rispondere rispetto alle norme vigenti nel momento della messa in servizio del macchinario. Ma c’è anche chi rivende, noleggia o “regala” il vecchio macchinario con la concessione in uso.

Te lo dico ancora più chiaramente: se tu rivendi o concedi in uso una macchina vecchia non marcata CE nel 2024, diventi corresponsabile della sicurezza di tale macchina. Quindi dovresti preoccuparti che sia presente la documentazione di cui abbiamo parlato prima: manuale, rispondenza all’allegato V…

Bisogna tener presente, in ogni caso, che vendere macchine non conformi è molto pericoloso. Nella realtà sappiamo che succede comunque, magari con diciture che rimandano a far cannibalizzare i pezzi o addirittura passano le macchine per ferrivecchi, quando poi invece non vengono smontate e vengono utilizzate tali e quali.

Il rischio che si corre però è alto. Per fare un esempio che riportava l’avvocato Sandri, è capitato di vedere coinvolto in un processo penale addirittura un curatore fallimentare che aveva rivenduto una macchina del parco aziendale…

Responsabilità dell’RSPP negli infortuni con macchine non conformi

Nei processi legati agli infortuni, gli RSPP (Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione) sono solitamente coinvolti perché viene assunta la cooperazione colposa tra datore di lavoro e RSPP rispetto ad un evento per il quale l’RSPP avrebbe avuto la possibilità di incidere positivamente e non l’ha fatto. È anche vero che spesso gli RSPP vengono poi assolti, ma non sempre.

La logica accusatoria è questa: mentre il datore di lavoro non è un soggetto professionalmente competente in materia di sicurezza, l’RSPP (interno o esterno) è una figura che dovrebbe avere le competenze e la formazione per occuparsi di sicurezza. È quindi quello che dovrebbe controllare, verificare, fare da consulente del datore di lavoro.

Ciò che di solito salva l’RSPP e che lo porta ad un minore coinvolgimento è il fatto che la norma lo tutela in maniera molto importante. Però ha anche un ruolo di primo piano il tema della conoscibilità del rischio e delle effettive possibilità di azione all’interno dell’azienda.

Per farti un esempio: c’è una sentenza della Cassazione su un infortunio particolare, in cui un operaio è rimasto schiacciato tra le porte di un ascensore. Nella sentenza si conferma il coinvolgimento dell’RSPP perché quell’ascensore, già con dei problemi, si apriva proprio davanti alla porta dell’ufficio dell’RSPP. In pratica, si dice, l’RSPP non poteva non sapere di quel rischio e non è intervenuto per incidere positivamente e cercare di diminuire il pericolo.

Chiaramente se il datore di lavoro dichiara che l’RSPP non era consapevole del rischio, l’imputazione verso quest’ultimo cade automaticamente. Nei processi si verifica però più spesso il contrario, con il datore di lavoro che dice “io non ne sapevo niente” e l’RSPP che a volte conferma, anzi si prende la colpa di quel tipo di scelta. L’imputazione dell’RSPP serve proprio per evitare che ci sia questo scaricabarile di colpe, e che ognuno vada a rispondere nei termini previsti.

Responsabilità del delegato alla sicurezza negli infortuni con macchine non conformi

Il delegato alla sicurezza si ritrova spesso a fare da agnello sacrificale in caso di infortuni. Visto che il datore di lavoro gli ha delegato la “funzione” sicurezza, il delegato condivide in pieno tutta una serie di responsabilità. Per fare un esempio: la scelta dei macchinari e dei componenti rimarrà in capo al datore di lavoro, ma del mantenimento nel tempo dei macchinari in condizioni di sicurezza risponde pienamente il delegato.

La scelta di utilizzare macchinari non conformi ricade dunque pienamente sulla testa del delegato alla sicurezza, tanto quanto su quella del datore di lavoro.

Come può tutelarsi, dunque, il delegato alla sicurezza?

Da una parte, dovrebbe fare tutto quello che è nelle sue possibilità. Quindi ad esempio sarà bene spendere tutto il budget annuale per la sicurezza. Rispetto a un macchinario non conforme, il delegato della sicurezza potrebbe richiedere un’offerta per un macchinario nuovo o almeno per una messa a norma, dimostrando così che ha provato a sensibilizzare il datore di lavoro sul tema, ma che non è potuto intervenire perché la modifica o la sostituzione sforava il tetto di spesa che gli è stato assegnato.

Nei processi, poi, molti delegati alla sicurezza si salvano facendo riferimento all’articolo 16 dell’81/08, quello che attesta le modalità della delega:

Articolo 16 – 81/08

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

L’elemento più interessante qui è il punto b), quello che riconosce la necessità di particolari requisiti professionali. Se il delegato è interno all’azienda ma può dimostrare che non possedeva i requisiti necessari per assumere l’incarico e non è stato formato al riguardo, la delega risulta nulla e le responsabilità decadono. Lo stesso discorso si applica se la delega non è stata messa per iscritto o non è stata controfirmata dal delegato.

Responsabilità del preposto negli infortuni con macchine non conformi

Nel 2021 è stato modificato con il decreto 215 l’articolo 19 del Testo Unico 81/08, ovvero l’articolo che riguarda gli obblighi del preposto. Il preposto ha ora l’obbligo di vigilare sui comportamenti non conformi in materia di sicurezza sul lavoro, segnalare le mancanze delle attrezzature e dei DPI e intervenire in caso di situazioni pericolose.

Tale obbligo è un obbligo di tipo giuridico. Questo significa che, secondo l’articolo 40 comma due del Codice penale:

Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

Sono chiare le implicazioni??

Se il preposto non interviene in caso di pericolo, assume una responsabilità giuridica paragonabile a chi il pericolo l’ha provocato!

E secondo voi, l’utilizzo di una macchina non conforme si può configurare come situazione di pericolo? Evidentemente sì!

Va detto però che i preposti non hanno un vero potere organizzativo o di spesa (al contrario dei delegati alla sicurezza), quindi il loro margine di intervento è limitato. Spesso non hanno nemmeno le competenze necessarie per capire se una macchina è pericolosa o meno, ed è proprio questo che generalmente li salva nei processi.

Però se c’è un problema o un rischio evidente il preposto è obbligato a intervenire. Banalizzo, ma se una macchina ha quattro ruote e un giorno gira con tre, è obbligo del preposto far fermare la macchina e richiedere che venga sistemata.

Bisogna considerare infatti anche una questione organizzativa: il datore di lavoro, che resta il primo responsabile della sicurezza, di solito non passa le giornate nei reparti della fabbrica, non è sempre lì attento e pronto a intervenire. È proprio per questo che il Testo Unico sulla Sicurezza prevede delle ulteriori figure di garanzia!

Vero, dunque, che le responsabilità del preposto sono limitate, ma gli obblighi che si assume sono obblighi giuridici, e se non li rispetta può tranquillamente essere imputato anche lui nel processo penale.

Mantenere i requisiti di sicurezza dei macchinari: chi è responsabile?

Una domanda che mi viene fatta spesso nei corsi che tengo è: chi garantisce il mantenimento dei requisiti di sicurezza dei macchinari?

Facciamo un esempio. Due anni fa è stata fatta la valutazione dei rischi sul un macchinario non certificato CE (ma anche se fosse un macchinario nuovo il discorso sarebbe lo stesso). Da quel momento ci saranno stati ad esempio degli interventi di manutenzione, e bisogna avere evidenza che tale manutenzione non ha diminuito il livello di sicurezza, ma semmai l’ha lasciato inalterato o aumentato.

Mantenere i requisiti di sicurezza è, prima di tutto, un problema organizzativo. Il datore di lavoro ha il dovere di costruire delle regole e dei processi per far sì che la struttura aziendale sia organizzata al meglio per controllare e mantenere i requisiti di conformità e sicurezza. Nel momento in cui queste procedure vengono create e formalizzate, deve seguire la parte operativa. La palla – e la responsabilità – passa in mano agli RSPP, ai preposti e agli operatori.

Insomma, se le regole esistono e sono chiare e formalizzate, eventuali negligenze non possono essere considerate colpe del datore di lavoro! Tutte le misure adottate per garantire il mantenimento della sicurezza nel tempo diventano quindi preziosi elementi di difesa in caso di processo.

Infortunio su macchinari industriali non conformi: cosa fare?

Il primo passaggio da fare in caso di infortunio legato a macchinari non conformi è la denuncia all’Inail, che può essere fatta direttamente dall’Ufficio Paghe dell’azienda. Quello della denuncia è un momento importante, perché la descrizione puntuale e chiara dell’accaduto diventa poi fondamentale. Mi raccomando, in questi casi: chiarezza e trasparenza sono le armi vincenti.

Il secondo step, assolutamente importante, è fare un video con un’applicazione che registra luogo, data e ora. Cosa ci metto nel video? Il collega dell’infortunato che mostra come si lavora in modo corretto. Quel video lo teniamo in saccoccia, perché tra cinque anni, al processo, potrebbe essere utile. Spesso è difficile far capire ai giudici di cosa si sta parlando, e i video possono rivelarsi molto utili in questo senso.

La terza cosa da fare è recuperare la documentazione. Se hai gestito tutto molto bene, avrai una valutazione di conformità all’allegato V, un DVR, un manuale, delle procedure, magari anche delle carte che attestano la manutenzione. Più probabilmente, però, potresti avere una parte di questi documenti, magari una generica valutazione dei rischi. In ogni caso recupera tutto il possibile.

Ulteriori consigli su come gestire un infortunio li ho inseriti in questo articolo, vai a vederli: Cosa fare quando succede un infortunio in azienda

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