Riparazione di macchine
La riparazione o il ricondizionamento di una macchina senza che questa subisca modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione o che sia stata assoggettata a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore, non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva macchine ai sensi del D.Lgs. 17/2010.
Inoltre nel caso di riparazione o ricondizionamento di una macchina che non è oggetto di transazione commerciale — ovvero che non cambia proprietario — è responsabilità del proprietario della macchina verificarne la conformità ai requisiti legislativi ad essa applicabili.
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Obblighi proprietario / datore di lavoro
In particolare se il proprietario della macchina è anche il datore di lavoro del luogo nel quale la macchina è in servizio, è assoggettato agli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. all’articolo 70:
“Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto” e all’articolo 71 “Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie”.
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Commenti alla direttiva 98/37/CE della Commissione europea
Nel seguito sono riportati alcuni estratti dai commenti alla direttiva 98/37/CE della Commissione europea riguardanti la riparazione ed il ricondizionamento di macchine già in servizio nelle imprese; tale documento, pur essendo riferito ad una direttiva attualmente abrogata, riporta indicazioni ancora oggi valide:
Per una macchina in servizio, è indispensabile fare la distinzione tra «immissione in commercio» e «prestazione di servizio».
Il regime giuridico della messa a disposizione, vendita, locazione non è lo stesso di quello del contratto d’impresa.
Il responsabile del ricondizionamento che non immette nulla in commercio non è tenuto a rispettare la regolamentazione tecnica, a meno che il contratto non lo preveda espressamente. La responsabilità incombe all’utilizzatore nella sua veste di datore di lavoro; il responsabile del ricondizionamento che vende parti al di fuori del contratto d’impresa principale deve rispettare le eventuali regolamentazioni applicabili.
Il prestatore si assume la responsabilità civile e penale di diritto privato per la parte riguardante il servizio» ed, eventualmente, la responsabilità penale per la parte riguardante la fornitura delle parti.