Quando perdo la marcatura CE di un macchinario usato?

Obblighi mantenimento conformita’ di macchine in servizio

L’obbligo di mantenere una macchina in servizio conforme alle disposizione legislative vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro è responsabilità del datore di lavoro dell’azienda proprietaria della macchina: tale obbligo è ben chiarito nel D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni che sancisce:

  • Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
    • 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:  […]
      • z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  • Articolo 64 – Obblighi del datore di lavoro
    • 1.    Il datore di lavoro provvede affinché: […]
      • c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; […]
      • e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
  • Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro
    • 1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie. […]
    • 4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
      • a) le attrezzature di lavoro siano: […]

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Il datore di lavoro che cosa è tenuto a fare?

Che cosa è tenuto a fare il datore di lavoro? | Certificazionece
Avv. Francesco Piccaglia e Ing. Claudio Delaini

Sulla base di quanto sopra riportato, appare evidente che il datore di lavoro è tenuto al controllo, alla manutenzione ed all’aggiornamento delle misure e dei dispositivi di sicurezza in relazione al grado di evoluzione della tecnica ovvero allo stato dell’arte.

In ogni caso, il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi (articolo 70, D.Lgs. 81/2008):

  • alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (ad esempio direttiva macchine 98/37/CE);
  • in caso di attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto oppure messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs. 81/2008.

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Cosa dicono le sentenze?

Quanto sopra è stato ribadito in modo esplicito da alcune sentenze della Corte di Cassazione.

Cassazione penale, sez. IV, 7 ottobre 1980, Gianfranceschi: «L’imprenditore è tenuto non soltanto a predisporre tutte le misure di sicurezza, atte a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, prima che qualsiasi macchinario venga adibito a scopi industriali o artigianali, ma anche a controllare costantemente che i necessari dispositivi siano mantenuti in perfetta efficienza»
Cassazione penale, sez. IV, 24 marzo 1986«Il divieto sancito dall’art. 7 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 di costruire, vendere, noleggiare e cedere in uso macchine, parti di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere non rispondenti alle prescrizioni dettate dallo stesso decreto non esclude la responsabilità dei datori di lavoro per il concreto impiego di detti strumenti nel ciclo lavorativo delle loro aziende, essendo normale e precipuo obbligo dei datori di lavoro, quali principali destinatari di quelle prescrizioni, verificare in ogni caso che le apparecchiature impiegate siano conformi alla normativa antinfortunistica e non costituiscano fonte di pericoli»
Cassazione Penale, Sez. IV 27 settembre 1994, n. 10164, Kuster, v. anche Cass. Pen., Sez. IV, 8 marzo 1988, Corbetta«Il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza»; non è perciò «sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L’art. 2087 c.c., infatti, nell’affermare che l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche»
Sezione terza civile della suprema Corte di Cassazione, sentenza del 25 febbraio 2008, n. 4718: con tale sentenza la Corte di Cassazione ha chiarito che è a carico del datore di lavoro la responsabilità oggettiva che deriva dall’incidente occorso al lavoratore e che poteva essere evitato con la predisposizione di dispositivi di sicurezza sul macchinario utilizzato dallo stesso; per la Cassazione, la circostanza indicata dalla titolare dell’impresa (secondo cui la stessa vittima avrebbe manomesso i pistoni di aggancio del cassone al carrello creando la situazione di pericolo) non sarebbe significativa anche se il dipendente era stato debitamente istruito circa il funzionamento della macchina e delle sue diverse parti e circa i pericoli che essa poteva presentare o se era stato espressamente diffidato dall’eseguire il lavoro o dal compiere le manovre che hanno creato la situazione di pericolo; nello specifico, per la Cassazione esiste, in capo al datore di lavoro, l’obbligo di far sì che le macchine che «per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi durante la esecuzione di dette operazioni».; per la Cassazione, anche se non si può ovviamente rimproverare al datore di lavoro di non avere utilizzato strumenti tecnici all’epoca inesistenti, il risultato della maggior possibile sicurezza deve essere nondimeno garantito; in definitiva la Cassazione ha ritenuto che la colpa o la negligenza del lavoratore non necessariamente possono considerarsi concausa dell’evento dannoso, ove abbiano potuto esplicare efficacia causale solo a causa degli inadempimenti del datore di lavoro, soprattutto per la mancata adozione delle, cautele e della vigilanza prescritte per l’utilizzazione delle macchine;
Sentenza n. 45335 del 5 dicembre 2008 emessa dalla sezione feriale penale della Corte di Cassazione: «…il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della migliore scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Pertanto, non sarebbe sufficiente, per mandare esente da responsabilità il datore di lavoro, che non abbia assolto appieno il suddetto obbligo cautelare, neppure che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico, se il processo tecnologico sia cresciuto in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura…».

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