Oggi parliamo di macchine vecchie, ovvero macchine che sono state immesse sul mercato e messe in servizio prima del settembre 1996 e dunque non hanno la certificazione CE.
Nelle fabbriche in cui vado si trovano ancora spesso questi tipi di macchine che sono lì da decine di anni, e di frequente non si sa più dove sia finita la documentazione…
I macchinari ancora in uso e precedenti al 1996 – anno in cui è stata resa obbligatoria la marcatura CE – si possono mettere a norma facendole rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza elencati nell’ allegato V della legge 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro).
Ma quali sono questi requisiti? E come si misura l’effettivo adeguamento?
In questo articolo ti guiderò passo passo attraverso l’allegato V per capire al meglio come determinare la conformità e garantire la sicurezza effettiva dei macchinari.
Leggi anche: Perizia-dichiarazione di rispondenza all’allegato V dell’81/08: quando si fa e chi firma
Premessa: la classificazione delle macchine in azienda
Nelle aziende che frequento è rarissimo trovare un censimento completo delle macchine in funzione. Quasi nessuno sa tutte le macchine che ci sono in fabbrica: di solito si conoscono bene quelle più importanti, delle altre si ha una vaga idea, soprattutto per via della manutenzione.
In generale, i macchinari che si trovano nelle aziende si possono dividere di solito in 4 macrocategorie:
- Macchine autocostruite o modificate dall’azienda – spesso sono macchine realizzate per una specifica esigenza, oppure acquistate usate e modificate per rispondere a specifiche esigenze;
- Macchine nuove con marcatura CE. Attenzione a queste macchine perché formalmente sono a norma, ma ricordiamo che la marcatura CE è un’autocertificazione del costruttore di macchine (o dell’importatore o di chi la mette in servizio). In altre parole, l’affidabilità e la sicurezza della macchina sono direttamente proporzionali a quelle di chi l’ha costruita/venduta, e il marchio CE da solo non garantisce la sicurezza dei macchinari.
- Insiemi di macchine/ linee di produzione. Quando si assemblano varie apparecchiature e macchinari si va a creare un insieme di macchine che deve essere marcato CE come insieme. E no, non basta che le singole macchine siano marcate CE per garantire la conformità dell’insieme.
- Macchine vecchie – Le classiche “macchine che sono sempre state lì”. Spesso non si sa da dove arrivano, la targhetta è sbiadita o è stata persa, il manuale non c’è o è incompleto…
Di queste macchine bisogna capire se sono arrivate in fabbrica prima o dopo il 21 settembre 1996 per vedere se hanno o meno la marcatura CE.
Il problema è che da quella data sono passati quasi 30 anni! Questo significa che probabilmente le fatture di acquisto sono state buttate (perché dopo 10 anni le fatture si buttano). Inoltre, all’epoca la documentazione era solo cartacea, quindi facile da smarrire…
Diciamo però che si riesce a risalire alla data di acquisto. Poniamo anche che la macchina non sia stata significativamente modificata nel suo ciclo di vita – perché la modifica sostanziale obbliga a marcare CE il macchinario.
In questo caso abbiamo di fronte diverse possibilità:
- 4.1 Macchine vecchie precedenti al 1996 (da uniformare con l’allegato V);
- 4.2 Macchine vecchie marcate CE, messe in servizio dal 1996 al 2001.
Queste macchine sono tecnicamente marcate CE, ma in un periodo in cui della marcatura CE e dei relativi requisiti essenziali di sicurezza si sapeva ancora poco, quindi spesso sono carenti da quel punto di vista. - 4.3 Macchine vecchie marcate CE, messe in servizio dopo il 2001.
Ho parlato meglio degli insiemi di macchine e di certificazione CE in questo articolo, vai a leggertelo!
Documentazione obbligatoria per le macchine (prima e dopo il 1996)

Le macchine presenti in azienda, che siano precedenti o successive al 21 settembre 1996 e quindi che abbiano o non abbiano la certificazione CE, dovrebbero comunque presentare almeno un minimo di documentazione, ovvero:
- La marcatura CE o la dichiarazione di rispondenza secondo l’allegato V dell’81/08;
- Il manuale di istruzioni;
- Le istruzioni operative;
- Il documento di valutazione del rischio;
- La documentazione relativa all’addestramento degli operatori.
Vediamo questi documenti uno ad uno. Come noterai userò spesso il condizionale, perché la documentazione dovrebbe essere in un determinato modo, ma non sempre è così. Solo che se non fosse così tu dovresti intervenire per adeguarla!
Iniziamo con il manuale di istruzioni che deve, o dovrebbe, essere in italiano. Non importa se la multinazionale che ti ha venduto la macchina è americana e fanno i manuali in inglese, il manuale dovrebbe essere almeno bilingue perché deve essere comprensibile da chi utilizza il macchinario.
Nel manuale dovrebbe stare una sezione dedicata al rischio residuo del macchinario. Visto che nessuna macchina è sicura al 100%, le informazioni sui rischi residui aiutano a creare dei comportamenti adeguati. Dal punto di vista di chi produce la macchina, la valutazione del rischio diventa lo spunto per fornire istruzioni operative e spiegare come usare il macchinario senza farsi male.
Dalle istruzioni operative deriva poi l’addestramento degli operatori, i quali vengono messi a conoscenza dei rischi e delle pratiche di sicurezza.
Vedi il mio libro in vendita su Amazon: Manuale di uso e manutenzione di una macchina: Come redigerlo? Cosa deve contenere?
Sul documento di valutazione dei rischi ci sarebbero moltissime cose da dire, prima di tutto che spessissimo è fatto male, si fa semplicemente un elenco dei componenti senza mirare davvero a prevenire o contrastare i rischi…
Non mi dilungo su questo tema perché qui nel blog trovi veramente tantissimi articoli su questo argomento, basta cercare con la lente d’ingrandimento che trovi in alto. Te ne segnalo solo uno particolarmente significativo in cui parlo di come si dovrebbe fare una buona valutazione dei rischi.
Ti dico solo che, nel caso di macchine vecchie, la valutazione dei rischi deve essere fatta ai sensi dei requisiti essenziali di sicurezza elencati nell’allegato V del Testo Unico.
Leggi anche: Adeguare o disfarsi dei vecchi macchinari? Perizia o Marcatura CE?
E se la documentazione non c’è più?
Se la documentazione delle vecchie macchine è stata smarrita negli anni, beh, bisognerà adoperarsi per rifarla.
Innanzitutto, bisognerà fare una valutazione dei rischi completa – usando i RES dell’allegato V, in caso di macchine molto vecchie.
Ma per quanto riguarda il manuale d’istruzioni? Anche quello si può rifare. Dopotutto quella macchina sta in azienda da più di 20 anni, qualche informazione su come funziona ce l’avrai! All’esperienza dei tuoi operatori va aggiunto poi l’occhio esperto del perito, che aiuta a valutare i rischi residui.
Naturalmente un manuale creato dall’utilizzatore della macchina non potrà mai essere completo come quello realizzato in origine dal costruttore. Probabilmente sarà più scarno, e di conseguenza, avrai molti diversi rischi residui da gestire in altro modo, ad esempio con delle specifiche procedure per le operazioni pericolose.
Sulla base del manuale e della valutazione del rischio, da cui sono emerse anche le procedure da mettere in atto, vanno infine addestrati gli operai. E mi raccomando, ricorda di documentare l’addestramento: non limitarti a una paginetta con luogo e ora, ma indica i contenuti della formazione.
Macchine vecchie in azienda o macchine vecchie da vendere: quale documentazione?
Attenzione però per quanto riguarda le macchine messe in servizio prima del 1996. Le macchine vecchie presenti in azienda devono infatti avere un documento di valutazione del rischio basato sull’allegato V.
Se invece vuoi vendere una macchina vecchia che hai in azienda, per garantire la sicurezza devi disporre invece di una dichiarazione di rispondenza all’allegato V. A dirlo è l’articolo 23 dell’ 81/08, secondo cui per vendere un macchinario devi poterne garantire la sicurezza.
L’articolo 23 dell’81/08 dice infatti che gli obblighi dei fornitori e dei fabbricanti sono:
- Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Lo spirito della valutazione del rischio e della dichiarazione di rispondenza è lo stesso: di fatto in entrambi i casi si valutano i rischi del macchinario basandosi sull’allegato V. Una volta che i rischi residui sono chiari, bisogna evidenziare le ulteriori procedure da adottare: dispositivi di sicurezza aggiuntivi, DPI, procedure per le operazioni pericolose…
Se ad acquistare il vecchio macchinario è una ditta specializzata che risistema le macchine usate, non è invece necessaria la dichiarazione di rispondenza… ma solo in questo caso!