Oggi parliamo di appalti e di infortuni nei casi in cui un’azienda decida di affidare il lavoro ad una o più aziende esterne. A partire da un recente webinar insieme all’avvocato Rinaldo Sandri, esperto di sicurezza sul lavoro, andiamo a vedere quindi come funzionano le cose in questa situazione particolare.
Complessità degli infortuni con lavori appaltati ad esterni
Capita spesso che un’azienda decida di affidare un determinato lavoro ad un’ azienda esterna per fare una lavorazione specifica, ad esempio come la costruzione di una cabina elettrica, la potatura di un albero, un intervento elettrico particolare o una pulizia particolare, ecc.
Questa situazione è molto comune, ma cosa succede quando ci si trova a dover affrontare un incidente su un lavoro affidato ad un esterno?
Per evitare reazioni di panico, è bene procedere con ordine. Prima di tutto dobbiamo ricordarci che chi dà il lavoro ha degli obblighi chiari espressi nel D. Lgs. 81/2008.
Tuttavia, è interessante notare che questi obblighi spesso non vengono rispettati. Perché?
Principalmente per due ragioni: alcuni considerano questi obblighi eccessivamente complessi da un punto di vista burocratico, mentre altri temono che l’implementazione dei requisiti previsti dalla legge possa scoraggiare gli artigiani dal prendere incarichi di lavoro di questo tipo.
Di conseguenza, quando si verificano incidenti in queste circostanze, ci si rivolge a professionisti come me e Rinaldo Sandri per risolvere le conseguenze legali e affrontare la situazione.
Leggi anche: Importazione di prodotti Extra UE: norme, certificazioni e sfide per assicurare la conformità
La documentazione di riferimento
In questi casi, quindi, un aspetto cruciale da non sottovalutare riguarda la gestione della documentazione. Oggi non possiamo permetterci di non dare importanza alla gestione adeguata della documentazione, specialmente in presenza di appalti. Qui ci imbattiamo in un intricato perimetro di adempimenti, regolamentati dall’articolo 26 del D.lgs. 81/2008 e dal titolo IV dell’81/2008.
È essenziale comprendere che il tema degli appalti è sempre più al centro degli incidenti sul lavoro. Gli infortuni possono verificarsi tanto presso il sito del committente quanto in luoghi di cui quest’ultimo ha la responsabilità giuridica. Anzi, come ci segnala la Cassazione, questa tendenza è in costante aumento. Dunque è fondamentale acquisire una comprensione di ciò che è previsto dalla legge.
Articolo 26 del D.Lgs. 81/2008: responsabilità in caso di appalti

L’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 è composto da otto commi, dei quali i primi tre sono fondamentali. Nell’art. 26, quindi, vengono stabilite le responsabilità delle parti al fine di regolare la sicurezza sul lavoro in caso di appalti e subappalti. Questo articolo è uno strumento importantissimo che ha radicalmente rivoluzionato le pratiche aziendali.
Vediamo insieme il contenuto dei commi fondamentali dell’articolo 26.
COMMA 1 – Verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore
All’interno di quest’articolo, si stabilisce che una delle priorità per il committente è la verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore,quindi visura camerale, Durc e dichiarazione dei requisiti in linea con l’allegato 17 del 81/2008.
Il committente deve assicurarsi che il fornitore sia qualificato per svolgere il lavoro (sia nel contesto dell’articolo 26 sia per quanto riguarda la gestione degli appalti prevista dal titolo IV dell’81/2008). Questo processo di qualificazione, seppur complesso, è importante per garantire che chi esegue il lavoro sappia veramente cosa sta facendo.
Il committente, colui che affida il lavoro all’appaltatore, è ora chiamato a compiere un ulteriore passo: verificare se l’appaltatore non solo possiede le dichiarazioni formali, ma anche le competenze tecniche e professionali necessarie per eseguire il lavoro in modo sicuro. Ecco dove spesso sorge il problema.
Se il committente non è esperto in queste valutazioni e si verifica un incidente sul lavoro, come può risolvere la situazione?
In molti casi, è possibile rimediare all’errore affidandosi ad appaltatori di fiducia – purché non sia stato commesso fin dall’inizio, ad esempio affidando lavori elettrici ad un lavoratore non specializzato. Infatti, la “storia professionale” dell’appaltatore può essere un valido argomento per dimostrare che il committente ha scelto con cura e monitorato attentamente l’appaltatore nel corso degli anni.
Inoltre, esistono sistemi aziendali che non riguardano specificatamente la sicurezza aziendale, come la certificazione ISO 9000, che possono essere utilizzati per qualificare un fornitore. Quindi, anche se la documentazione non è stata gestita in modo impeccabile, è ancora possibile dimostrare la qualificazione di un fornitore attraverso altre vie.
Il problema della qualificazione dell’appaltatore è da inquadrare anche nell’ottica della qualificazione o della formazione specifica.
Qualificazione e formazione dell’appaltatore
Nel mondo complesso della sicurezza sul lavoro e della gestione degli appalti, la qualificazione dell’appaltatore riveste un ruolo fondamentale. Ma questa valutazione non dovrebbe mai essere isolata, bensì dovrebbe essere considerata nell’ampio contesto della formazione specifica e dell’abilitazione.
Prendiamo, ad esempio, i lavori elettrici o la conduzione di attrezzature particolari, come carrelli elevatori o ponti gru. In queste situazioni, la formazione abilitante è essenziale per garantire la sicurezza. Anche se questa documentazione potrebbe non essere formalmente registrata, è possibile recuperarla facilmente, dimostrando che l’appaltatore è stato adeguatamente formato per svolgere il lavoro in modo sicuro.
In sintesi, il tema della sicurezza sul lavoro e della gestione degli appalti è di vitale importanza e richiede la massima attenzione e competenza da parte di tutti gli attori coinvolti. Come professionisti, è nostro dovere fornire queste informazioni per creare un ambiente di lavoro sicuro per tutti.
COMMA 2: Cooperazione e coordinamento tra appaltatori
Il secondo comma è rivolto principalmente agli appaltatori e regola lo scambio di informazioni tra le diverse parti coinvolte, offrendo importanti indicazioni sui potenziali rischi operativi. In poche parole, il comma 2 si concentra sulla cooperazione e il coordinamento tra gli attori coinvolti in un progetto.
Quando si tratta di lavori ad alto rischio, come descritto dal Ministero dei Lavori Pubblici, c’è un chiaro dovere di scambio di informazioni e coordinamento tra le diverse aziende. Questa necessità diventa ancora più evidente quando più appaltatori collaborano nello stesso contesto lavorativo.
Ci possono essere quindi situazioni in cui un singolo appaltatore si occupa di un incarico specifico o in cui più aziende lavorano insieme. In queste circostanze, il committente ha la responsabilità di informare gli appaltatori dei rischi presenti nell’area di lavoro. Questi rischi possono riguardare aspetti ambientali, sanitari o di sicurezza.
Allo stesso tempo, come previsto dal comma 2, l’appaltatore deve fornire al committente informazioni dettagliate sui rischi specifici che la sua attività potrebbe comportare all’interno del sito aziendale.
Cosa succede però se manca questa documentazione sull’informazione reciproca dei rischi? Quando lo scambio di informazioni non avviene come dovrebbe, è necessario distinguere tra diverse situazioni per definire chiaramente i confini delle responsabilità tra il committente e l’appaltatore.
La giurisprudenza comunque è chiara nel definire dove finisce la responsabilità del committente e dove inizia quella dell’appaltatore per le proprie attività professionali. Dobbiamo inoltre ricordarci che il committente “compra” una professionalità. Il suo dovere è quello di accertarsi di aver commissionato il lavoro ad una azienda seria e qualificata, ma dovrebbe poter essere libero da impegni rispetto a infortuni che potrebbero verificarsi in un contesto gestito dall’appaltatore.
Esempio pratico: la formazione degli apprendisti
Un esempio pratico può chiarire la situazione. Se ad esempio, un’azienda che confeziona bottiglie d’acqua, incarica un appaltatore di potare gli alberi nel suo giardino, è essenziale che il committente acquisisca informazioni sulla formazione e l’addestramento dell’operatore incaricato. Questo è particolarmente importante quando l’appaltatore coinvolge apprendisti.
Può capitare infatti che gli apprendisti non siano adeguatamente formati e può capitare anche che il committente non venga informato a riguardo. La mancata comunicazione di questa situazione potrebbe far sì che il committente sia ritenuto responsabile per eventuali infortuni subiti dagli apprendisti.
Appalti a cascata e gestione post-infortunio
Nel comma 2 sono affrontati anche altri due aspetti importanti: gli appalti “a cascata” e la gestione post infortunio. Per quanto riguarda gli appalti a cascata, il committente potrebbe non essere a conoscenza di subappalti che coinvolgono terze parti. Ciò potrebbe mettere il committente in una posizione di vulnerabilità perché, in caso di infortunio, potrebbe non essere in grado di difendersi sostenendo di non essere a conoscenza di queste dinamiche.
Il comma 2 si concentra principalmente sulla gestione post-infortunio, piuttosto che sulla prevenzione. Diventa fondamentale stabilire se l’incidente è stato causato da un rischio specifico legato all’attività dell’appaltatore o se altri fattori, come la qualificazione del fornitore o il controllo sull’operatore, abbiano influenzato la situazione.
Un caso seguito dall’avvocato Sandri spiega più semplicemente di chi può essere la responsabilità degli incidenti in caso di interventi fatti da aziende esterne. È capitato infatti che un operatore intento a fare una manutenzione del tetto cadesse da una botola della quale il committente non sapeva nulla. Di conseguenza l’appaltatore, in qualità di azienda edile qualificata, avrebbe dovuto gestire meglio il suo intervento e amministrare meglio il rischio proprio.
Non tutto è rischio interferente e non tutto è elemento di cooperazione colposa tra committente e appaltatore.
Quindi la chiara demarcazione delle responsabilità tra il committente e l’appaltatore è essenziale per garantire la sicurezza sul lavoro e la gestione efficace degli appalti. Il comma 2 enfatizza l’importanza dello scambio di informazioni e del coordinamento tra gli appaltatori e pone l’accento su come il committente può o non può intervenire nella gestione dei rischi.
COMMA 3: Il DUVRI – Documento Chiave per la Gestione delle Interferenze
Nel contesto dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/08, il comma 3 definisce il dovere del committente di dare evidenza della gestione dell’attività di cooperazione e coordinamento attraverso il DUVRI, cioè il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze.
Iniziamo con un chiarimento importante: il DUVRI, sebbene fondamentale, non rappresenta una semplice soluzione universale. Non è una panacea che libera automaticamente il committente da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni in un luogo terzo. La sua importanza risiede nel ruolo specifico che svolge.
L’obiettivo del DUVRI è individuare e gestire i rischi interferenti, ovvero i rischi che emergono a causa dell’interazione tra i lavoratori del committente e quelli dell’appaltatore o tra lavoratori di diverse aziende appaltatrici. Il DUVRI diventa uno strumento chiave per il committente per descrivere le misure di mitigazione necessarie per affrontare queste situazioni delicate.
Quindi come gestire al meglio le interferenze?
Un passo importante per affrontare i rischi interferenti è, ad esempio, individuare precisamente le sedi e le aree di lavoro. Questo potrebbe significare stabilire zone specifiche per attività particolari o pianificare orari di lavoro diversi.
Non dimentichiamo che la responsabilità per la gestione dei rischi interferenti ricade sul committente. La legge è inequivocabile in questo senso, ed è stata ribadita in molte sentenze della Cassazione. Questa chiarezza è il risultato di un’evoluzione significativa nella giurisprudenza, un processo che ha avuto inizio con la modifica della Legge 106 del 2009.
Ricapitolando, quindi: il processo inizia con il committente, che identifica i rischi interferenti e stabilisce le misure di mitigazione necessarie. Successivamente queste informazioni devono essere comunicate all’appaltatore, che a sua volta deve renderle disponibili a terzi, se necessario.
Leggi anche: Rischi di manutenzione di un macchinario nel nuovo Regolamento Macchine 2023
Come compilare il DUVRI?
Un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è la qualità della valutazione delle interferenze. Troppo spesso, si incontrano DUVRI di scarsa qualità, che rischiano di mettere in pericolo la sicurezza sul lavoro. Il DUVRI deve descrivere le modalità di gestione di un rischio interferente e solo ciò che è interferente.
Il committente non deve dare indicazioni su modalità operative, perché se accetta di dare queste informazioni per attività svolte dal suo appaltatore (rischi propri) concorre con lui in caso di infortunio.
Quindi qual’è il problema del DUVRI?
Se non compiliamo il DUVRI non stiamo informando nessuno dei rischi; se lo facciamo troppo dettagliato dobbiamo prenderci le responsabilità che spettano ad altri; se facciamo un copia incolla da precedenti documenti rischiamo di inserire cose inapplicabili e perdiamo automaticamente di credibilità.
Quindi è importante che il DUVRI venga compilato da una persona esperta in materia, capace di guardare alle ricadute future del documento
N.B. Anche per la gestione della logistica e dei trasporti è importante compilare il DUVRI. Se dovesse mancare, andrebbero trovate altre vie per informare dei rischi gli operatori e le parti coinvolte.
Riassumendo
In caso di infortunio in presenza di appalti e subappalti deve essere preso in considerazione l’articolo 26 del D.Lgs 81/2008, ed in particolare i primi tre commi.
- Comma 1: sottolinea il ruolo cruciale del committente cioè chi affida il lavoro a terzi. Il committente ha la responsabilità di qualificare, valutare e monitorare l’appaltatore del lavoro, assicurandosi che rispetti tutte le normative di sicurezza.
- Comma 2: riguarda lo scambio di informazioni tra il committente e l’appaltatore, concentrandosi sui rischi presenti sul luogo di lavoro e quelli introdotti dall’appaltatore stesso.
- Comma 3: indica l’obbligo del committente di fornire una documentazione adeguata, generalmente il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), per individuare e gestire i rischi interferenti cioè quelli che nascono dall’interazione tra più parti.
Tutto chiaro? Se hai domande o dubbi ti invito come sempre a contattarmi.