💡 IL PUNTO DI VISTA DI CLAUDIO DELAINI
“Ma se c’è il bollino CE, è sicura, no?”
L’altro giorno stavo raccontando a mio papà, Renato Delaini, di un’azienda che avevamo appena visitato. Avevano comprato una macchina nuova, bellissima, con tanto di marchio CE ben visibile sulla targhetta.
Gli dico: “Papà, è successo un infortunio. La protezione mancava, ma era indicata chiaramente nel manuale di istruzioni.”
Lui mi guarda e fa: “E loro il manuale l’hanno letto?”
“No, papà. Hanno visto il CE sulla targhetta e hanno pensato bastasse quello.”
Scuote la testa: “Clà, il problema è sempre lo stesso. La gente pensa che il marchio CE sia come il bollino blu del metano: viene qualcuno, controlla, e te lo dà. Ma non funziona così.”
E anche questa volta centra il punto.
Il marchio CE è un’autocertificazione. Non c’è nessun ispettore esterno che viene a controllare prima che tu appicchi il bollino sulla macchina. Sei tu fabbricante che dichiari: “Questa macchina rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza.”
Papà continua: “Il fascicolo tecnico, quello con tutti i calcoli, la valutazione dei rischi, le prove fatte… quello lo vede solo il fabbricante. Sta chiuso in un cassetto. Nessuno lo controlla finché non succede qualcosa di brutto. E quando lo tirano fuori, cosa scoprono? Che spesso non c’è, o è fatto male, o è inventato dopo l’infortunio.”
Il problema è che chi compra guarda il bollino e pensa di essere a posto. Non controlla se c’è il manuale in italiano, non verifica la dichiarazione di conformità, non legge quali protezioni devono esserci. E quando manca qualcosa di palese – tipo una protezione che sul manuale è indicata ma sulla macchina non c’è – la responsabilità diventa anche di chi compra.
Ci è capitato più di una volta di andare nelle aziende e trovare macchine con targhette CE, manuali in tedesco mai tradotti o dichiarazioni di conformità che citavano direttive vecchie di dieci anni.
E quando chiedevo: “Ma voi avete controllato?”, la risposta era sempre: “C’era il CE, pensavamo bastasse”.
Il marchio CE non ti protegge: ti espone. Se lo apponi senza fare le cose per bene, stai firmando una dichiarazione che prima o poi qualcuno verificherà. E se lo accetti senza controllare nulla, stai comprando un problema.
Questa guida serve per farti capire cosa stai davvero dichiarando quando lo apponi, e cosa devi davvero controllare quando lo vedi su una macchina.
Perché il CE non lo fa un ente esterno. Lo fai tu (o il tuo fabbricante). E ne rispondi tu.
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MARCATURA CE: come funziona?
Per prima cosa dobbiamo capire di cosa stiamo parlando. Ci sono diverse direttive europee che permettono di apporre il Marchio CE sui prodotti, però è una cosa che si può fare e si deve fare solo se queste direttive devono essere applicate al tuo prodotto. Può capitare anche che uno solo prodotto abbia più di una direttiva da rispettare. Proviamo a capire meglio con un esempio, prendiamo come riferimento un semplicissimo portapenne da scrivania. Quel prodotto deve rispettare la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti 2001/95/CE, quindi non deve avere nessun Marchio CE.Stessa forma, diverso utilizzo: dal portapenne al bicchiere
Se un oggetto con la stessa forma viene venduto con lo scopo di bere, diventa un bicchiere. Un bicchiere non deve inquinare l’acqua o la bibita che contiene, per questo scopo esiste un regolamento europeo che si chiama MOCA 1935/2004. Bisogna dimostrare tramite dei test di migrazione che quell’oggetto non inquina l’alimento, deve quindi essere costruito con materiali che non disperdano colore, plastica o altro. Su quell’oggetto comparirà un simbolo raffigurante una forchetta e un bicchiere, che lo identificherà come MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto Alimenti).Stessa forma, diverso utilizzo: Dal bicchiere al giocattolo
Se lo stesso oggetto ha disegnato sopra un’immagine di un cartone animato come Frozen, Peppa Pig, Masha e Orso, etc. diventa automaticamente un giocattolo. Devi sapere che ogni oggetto destinato a minori di 14 anni è identificato come giocattolo. In questo caso va posto il Marchio CE, deve esserci una dichiarazione di conformità CE, un’etichetta e tutto il resto.QUALI DIRETTIVE DEVE RISPETTARE IL TUO PRODOTTO?
Per conoscere le direttive che il tuo prodotto deve rispettare, guarda su questo link: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_en Per essere sicuro ti consiglio di leggere il campo di applicazione delle varie direttive. Vediamo un esempio specifico, parliamo di una macchina che deve rispettare la Direttiva Macchine e la Direttiva EMC. La maggior parte delle macchine in commercio sono certificate CE tramite autocertificazione. Il CE è un’autocertificazione, non c’è nessun controllo esterno. Il fabbricante emette una dichiarazione di conformità alla Direttiva Macchine e anche alla Direttiva EMC, sempre con un’autocertificazione. Le macchine più pericolose sono elencate nell’Allegato IV della Direttiva Macchine, devono seguire delle norme tecniche particolari e, in generale, devono essere controllate da un ente notificato esterno. Se guardi l’Allegato ZA/ZB eccetera della norma tecnica, trovi specificato se per quella specifica macchina pericolosa l’ente notificato è obbligatorio o meno. Nel caso in cui nell’Allegato viene detto che la norma tecnica da la presunzione di conformità a tutti quanti i RESS della direttiva, l’ente non è obbligatorio. Se invece ne esclude anche uno solo, in quel caso l’ente è obbligatorio. Guardando una targhetta CE, ad esempio quando prendi un’ascensore, scoprirai che affianco al Marchio CE sono presenti 4 cifre, le quali identificano l’ente notificato. Se vuoi verificare la Certificazione CE con quelle 4 cifre devi controllare che quel particolare ente esista e che sia abilitato a quella tipologia di prodotti. Per controllare vai su questo sito: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/COME OTTENERE LA CERTIFICAZIONE CE?
Continuiamo l’esempio, ora devo procedere alla valutazione del rischio della macchina pensando a tutti i suoi usi e le sue fasi di vita. Per farlo devo andare sull’Allegato I della Direttiva Macchine e leggere un requisito alla volta, cercando di capire per prima cosa se quel determinato requisito sia applicabile o meno alla mia macchina e, in caso positivo, devo valutare se la macchina lo rispetta o meno. Questo è un lavoro che devo fare per tutti i RESS presenti. Può capitare che con alcuni RESS io non sappia cosa fare. In quel caso io consiglio di cercare una norma tecnica che aiuti a trovare la strada giusta; non sono obbligatorie, ma danno la presunzione di conformità: se la rispetto nessuno mi può dire che ho sbagliato. Le norme le trovo sul sito dell’Uni: www.uni.com Per trovare invece l’elenco delle norme armonizzate della Direttiva Macchine clicca qui: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/machinery_en Una volta valutato il rischio e risolti i problemi, hai la tua macchina che rispetta tutti i RESS: è sicura e nessuno si fa male. Ma il lavoro non è finito qui. È necessario prevedere anche i comportamenti sbagliati facilmente prevedibili. Questi comportamenti vanno impediti durante la progettazione della macchina, ma non sempre è possibile. Da qui nascono le avvertenze da mettere nel Manuale di Uso e Manutenzione. Il contenuto del manuale è prescritto dalla Direttiva Macchine nell’Allegato I al punto 1.7 Questo manuale devi consegnarlo al cliente, nei hai l’obbligo. Un altro obbligo di chi certifica CE una macchina è quello di avere il Fascicolo Tecnico, un documento che nessuno può vedere, è un segreto industriale. Solo in casi gravi il Ministero dello Sviluppo Economico o un magistrato può chiedere di vedere la sezione che parla del RESS che non è stato rispettato e che ha cagionato l’infortunio. Infine ci sono altre due cose che devono essere consegnate al cliente:- La dichiarazione di conformità.
- La targhetta CE da apporre sul macchinario.
COME RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE CE?
Chiariamo sin da subito: se non ti danno il manuale, la targhetta CE e la dichiarazione di conformità di quello che stai comprando, NON DEVI PAGARE. Tu produci il prodotto da certificare, quindi ti consiglio di farti aiutare da un consulente esperto che sappia guidarti nel percorso di Certificazione CE. Non per forza noi, ma uno come noi. Devi verificare un certificato CE? Se importi da EXTRA UE ti consiglio di leggere il nostro libro “Certificazione CE per chi importa” che vendiamo su Amazon. Spesso ti mandano dei Certificate of Compliance che non valgono nulla.COME CONTROLLARE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE?
È una delle domande riguardanti la Dichiarazione di Conformità CE che ci viene posta più spesso. Ti darò una risposta chiara e completa, fornendoti tutti i riferimenti necessari per effettuare un controllo sulla tua Dichiarazione di Conformità.La Dichiarazione di Conformità CE indica che il prodotto venduto e messo in commercio è sicuro. Vuol dire che è conforme alla (o alle) direttive europee.È quindi molto importante rispettare le normative e soprattutto sapere come e dove controllare. Per effettuare una verifica ti basta visitare questo sito web: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards_it Si tratta del portale dell’Unione Europea contenente tutte le direttive comprese che necessitano di marcatura CE. Cliccando sul link ti appariranno tutte le norme tecniche e potrai verificare che il numero della tua dichiarazione di conformità sia aggiornato o meno, Nel 2014 l’Unione Europea ha allineato diverse vecchie direttive cambiando il numero di riferimento e aggiungendo al loro interno molti articoli per regolamentare le responsabilità, dovrai verificare anche queste ultime per poter stare tranquillo. È fondamentale effettuare una verifica attenta e scrupolosa. Mi raccomando, NON FARTI FREGARE QUANDO ACQUISTI! Se hai difficoltà o vuoi stare tranquillo, CHIAMACI!
ASL MARCATURA CE: Ciò che devi sapere su controlli, perizie e direttive europee.
I controlli sulla Certificazione CE riguardano i sopralluoghi degli operatori dei servizi di vigilanza nelle aziende, con attenzione particolare alla certificazione di macchine e attrezzature di lavoro.
Ma chi effettua questi controlli?
Gli organi di vigilanza che possono (ed in certi casi devono) intervenire in attività di vigilanza sono:
- La Direzione provinciale del lavoro.
- I Carabinieri alle dipendenze funzionali del MLPS (Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale).
- La Asl con il proprio Dipartimento Servizi di Prevenzione (in relazione alle specifiche modalità di attuazione di ogni regione) – talvolta integrate da servizi specialistici dell’ARPA – anche con compiti di Polizia Amministrativa o di Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG).
- INAIL-ISPESL come organo specialistico consultivo a servizio dei competenti Ministeri.
SULLA BASE DI QUALI NORMATIVE AVVENGONO LE ISPEZIONI PER LA MARCATURA CE?
Iniziamo questo percorso esaminando la base normativa per queste verifiche: In sintesi l’Art. 43 del Dlgs 106/09 – (Modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) modifica l’art. 70 del DLgs 81/08, specificando meglio quali siano gli obblighi dell’organo di vigilanza preposto al controllo dei prodotti immessi sul mercato qualora questi non risultassero a norma dopo la loro commercializzazione e messa in funzione.Il testo dell’art. 43
All’articolo 70 del decreto, il comma 4 è sostituito dal seguente:4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
- Dall’organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell’esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione.
- Dall’organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell’accertamento tecnico effettuato dall’autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.
Qui si aprono alcune questioni:
- Come si possono individuare, da parte degli organi di vigilanza, problemi e carenze relative alla sicurezza di una macchina installata e funzionante?
- Se queste carenze sono ritenute pesanti, e mettono in movimento prescrizioni e la segnalazione alle autorità competenti, cosa succede e cosa si deve fare?
- Se la macchina è marcata CE regolarmente e presenta alcuni problemi e carenze rispetto alla sicurezza, di chi è la responsabilità?
Ora la domanda è: ok, come le risolviamo?
Quando si analizza la sicurezza di una macchina (di un’attrezzatura di lavoro) si dovrebbe seguire un percorso coerente e preciso.- Individuare le direttive europee attinenti.
- Verificare che la marcatura, la dichiarazione di conformità e le istruzioni siano corrette e complete, e redatte nella lingua dell’utilizzatore (capita troppo spesso di trovare documentazione in tedesco non tradotta).
- Verificare che i RES (i requisiti di sicurezza) siano soddisfatti.
A questo punto della verifica si possono verificare due situazioni.
Le carenze riscontrate sono PALESI oppure sono OCCULTE.LE CARENZE PALESI
L’esame visivo e durante il funzionamento della macchina permette di individuare al massimo delle carenze PALESI, come la mancata protezione di organi in movimento o un’insufficiente completezza e affidabilità del sistema di comando e controllo. Se queste carenze vengono individuate scatta l’obbligo di quanto previsto dal DLgs 758/94, con l’emanazione di una prescrizione e l’eventuale inizio di un iter penale in seguito della notizia di reato.LE CARENZE OCCULTE
Per individuare, invece, carenze OCCULTE bisogna poter effettuare analisi o test opportuni (ad esempio per la compatibilità elettromagnetica) o meglio ancora avere a disposizione il Fascicolo Tecnico. Questo è però in possesso solo del fabbricante e gli può essere richiesto solamente dall’organismo di controllo, cioè l’autorità nazionale per il controllo del mercato. Bisogna porre attenzione nelle argomentazioni eventuali che il Distributore può sostenere, per cercare di dimostrare che, a seguito dell’infortunio avvenuto, non ha responsabilità in quanto il vizio sarebbe occulto, poiché in altre situazioni, per molto tempo trascorso, non sono avvenuti infortuni. La giurisprudenza afferma che:“L‘esistenza di un vizio occulto non può certamente desumersi dalla circostanza per la quale il pregresso utilizzo del macchinario in questione non ha visto il verificarsi di analoghi infortuni”, in quanto “il dato dovrebbe essere comprovato dalla acquisizione di adeguate informazioni in ordine agli infortuni verificatisi sul macchinario sin dal suo primo utilizzo, alle modifiche apportate allo stesso, alla identità del fatto eventuale verificatosi in precedenza rispetto a quello oggetto dell’attuale giudizio” e in quanto “in ogni caso, il fattore statistico non varrebbe a superare il risultato cui conduce il canone della conoscibilità del vizio secondo la diligenza esigibile dal datore di lavoro, la quale non trova motivo di attenuazione per il fatto di essere il macchinario attestato dal costruttore come conforme alla normativa CE”.Si intendono quindi per carenze OCCULTE quelle che non siano palesi o che non si siano già manifestate in sede di utilizzo. A titolo di esempio si indicano come occulte le carenze progettuali non rilevabili da un semplice esame visivo o dall’uso quotidiano della macchina. Tuttavia se l’operatore, ad esempio della ASL, sta intervenendo dopo un infortunio, su mandato, appare evidente che un qualche RES non è stato rispettato. Si tratta di stabilire se:
- È un problema di progettazione insufficiente, approssimata, che non contempla ad esempio l’utilizzo scorretto ragionevolmente prevedibile o che non ha tenuto conto di tutte le direttive attinenti.
- È un problema di cattivo approvvigionamento, in quanto dei componenti non sono correttamente marcati CE, non sono sicuri e questo si ripercuote su tutta la macchina.
- È un problema di fabbricazione, la produzione in fase di assemblaggio ha omesso o modificato qualcosa della progettazione.
- È un problema di errata destinazione d’uso, è stata progettata per un utilizzo differente.
- È un problema nato dopo l’installazione e messa in servizio, certe macchine possono funzionare solo dopo la loro installazione, oppure l’installazione prevede l’intervento di più soggetti diversi dal fabbricante, magari con fornitura di integrazioni.
- Sono state apportate modifiche dall’azienda che lo ha messo in funzione.
- Sono state rimosse delle protezioni dall’utilizzatore in modo volontario.
- E così via.
Ma in definitiva, come si può affermare (con certezza) che una macchina o attrezzatura non risponda a tutti i requisiti (RES) obbligatori?
La conoscenza adeguata delle direttive europee “del nuovo approccio” non è molto diffusa, nemmeno tra gli operatori ASL, anche quando agiscono per conto del magistrato come UPG (Ufficiali di Polizia Giudiziaria). Generalmente gli operatori ASL si avventurano in analisi approfondite sulle Norme Armonizzate, acquisiscono testimonianze da utilizzatori sul posto, studiano i DVR e gli organigrammi. Quando sono esperti chiedono all’RSPP l’analisi dell’infortunio, necessariamente prevista dal Testo Unico (81/08, art.29 comma 3). Ma purtroppo non fanno la cosa fondamentale: analizzare il Fascicolo Tecnico della macchina. Certo, non lo possono fare perché è di esclusiva proprietà del fabbricante e quest’ultimo non è tenuto a mostrarlo, se non all’organismo a ciò deputato: il Ministero dello Sviluppo Economico, coordinato con il MLPS. Ecco perché è previsto e obbligatorio, come definito nell’art. 43 sopra citato, che l’UPG, di fronte a una carenza riscontrata di una macchina o attrezzatura di lavoro, la segnali al Ministero. Sarà il Ministero ad avviare l’indagine e verificare se i RES sono stati tutti rispettati e di chi sono le responsabilità.Come agisce il Ministero quando riceve una segnalazione per problemi di marcatura CE?
Il Ministero riceve la segnalazione da un Organo di Vigilanza situato nel territorio, come ASL e ARPA, oppure dipartimenti periferici INAIL e Dipartimenti Provinciali del lavoro. Queste segnalazioni avvengono, generalmente, sia a seguito di sopralluoghi periodici (verifiche sul luogo di lavoro) oppure in seguito a un infortunio. La segnalazione viene presa in considerazione dal Comitato interministeriale che affida l’accertamento tecnico al Gruppo di Lavoro Accertamenti Tecnici (GLAT), composto da rappresentanti del MISE, del MLPS, INAIL-ISPESL e Coordinamento Tecnico delle Regioni. In seno al GLAT viene formulato collegialmente il parere sulla base di quello espresso dal funzionario incaricato degli accertamenti, ed il tecnico incaricato è sempre scelto fra quelli più esperti nella tipologia di macchine di cui trattasi, sia per l’esperienza acquisita in controlli similari, sia perché esperto incaricato di seguire i lavori normativi afferenti a detta tipologia di macchine. Viene inoltre tenuto conto dei pareri già espressi in casi similari e, nella misura del possibile, come prassi viene fatto sempre riferimento alle autorevoli documentazioni tecniche esistenti, fra le quali, difficilmente ignorabili, sono le norme armonizzate. Se la segnalazione viene ritenuta non pertinente o incompleta, il MSE (Ministero Sviluppo Economico) chiede verifiche e integrazioni all’organismo di vigilanza che ha fatto la segnalazione, altrimenti si attiva la procedura. La procedura si concretizza in una Raccomandata al fabbricante in cui gli si chiede quali interventi intende adottare e l’elenco delle macchine immesse sul mercato. Se ciò non è sufficiente ed esaustivo, il GLAT prosegue l’indagine e L’ISPESL richiede al costruttore il Fascicolo Tecnico e svolge gli accertamenti presso il costruttore stesso. L’esito viene trasmesso dal GLAT al MSE per i provvedimenti. Se la non soddisfazione dei RES viene confermata, il MSE impone al fabbricante di adottare i provvedimenti necessari e di aggiornare l’elenco degli acquirenti delle macchine già immesse sul mercato, per un loro eventuale ritiro, se ne è confermata la pericolosità.In caso di contestazione alla Certificazione CE, il fabbricante cosa vede e cosa può fare?
Per prima cosa il fabbricante viene preavvertito dalla ASL che la procedura di segnalazione viene attivata. Ha un verbale a disposizione e sicuramente ha delle prescrizioni da ottemperare, deve attivarsi immediatamente per raggiungere la regolarizzazione. Deve regolarizzare non solo quella specifica macchina-attrezzatura, ma tutte quelle immesse da lui sul mercato. Se riceve comunque la raccomandata dal MSE, deve rispondere documentando le misure attuate. Allora il MSE attiva gli organismi di controllo opportuni (in generale i Dipartimenti Provinciali del Lavoro) per accertare che le misure siano state correttamente soddisfatte.Cosa succede se la macchina è marcata CE regolarmente, ma presenta alcuni problemi e carenze?
Nel caso in cui si stia esaminando la situazione di un Fornitore di una macchina o attrezzatura, che non sia il fabbricante, in che modo questi viene coinvolto nella vicenda e quali conseguenze può avere? Senza una buona conoscenza di quanto prescrivono le direttive europee attinenti, si rischia di fare una discreta confusione da parte dell’UPG. Si addebitano responsabilità a soggetti che non ne hanno per niente e non si eseguono i passi necessari all’accertamento corretto delle responsabilità stesse.Ma quali sono i ruoli previsti dalla legislazione europea?
Prendiamo come riferimento documenti CE che funzionano da “sorgente” per tutti gli altri, a partire dal riferimento base per tutte le direttive cosiddette “sul nuovo approccio”: la Guida Azzurra. I ruoli definiti esistenti, applicabili in tutte le direttive, sono:- Fabbricante.
- Rappresentante autorizzato.
- Importatore/responsabile dell’immissione nel mercato.
- Distributore.
- Responsabile dell’assemblaggio e dell’installazione.
- Utilizzatore (datore di lavoro).
- «Operatori economici»: il fabbricante, il mandatario, l’importatore e il distributore.
- «Immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato comunitario.
- «Fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio.
- «Mandatario»: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria.
- «Importatore»: una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo.
- «Distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI CHE COMPETONO A UN FORNITORE?
Parliamo di un fornitore così come viene genericamente definito nel DLgs 81/08, che non sia il fabbricante o l’importatore, ma semplicemente chi lo fa installare, magari come parte di una fornitura più vasta. Si tratta, stando alle definizioni, di un Distributore, per questo ci si deve rifare alla Decisione 768/2008, sempre relativa alla commercializzazione. Quest’ultima stabilisce con l’Allegato I (disposizioni di riferimento per la normativa comunitaria di armonizzazione per i prodotti), al capo R2 (obblighi degli operatori economici), nell’art. R5:- Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori agiscono con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili.
- Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che il prodotto rechi la marcatura o le marcature di conformità prescritte e che sia accompagnato dai documenti prescritti e da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che può essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utenti finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle prescrizioni di cui all’articolo [R2, paragrafi 5 e 6] e all’articolo [R4, paragrafo 3]. Il distributore, se ritiene o ha motivo di credere che il prodotto non sia conforme alla relativa normativa, non mette il prodotto a disposizione sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando un prodotto presenta un rischio, Il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e le autorità di vigilanza del mercato.
- Mentre un prodotto è sotto la loro responsabilità, o distributori garantiscono che le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettano a rischio la conformità alle prescrizioni di cui alla relativa normativa.
- I distributori che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione applicabile, si assicurano che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale prodotto, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il prodotto presenti un rischio, i distributori ne informano immediatamente le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.
- A seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest’ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi.
Devi tenere presente la fondamentale distinzione tra Distributore e Fabbricante
Nella catena che va dalla progettazione alla messa in servizio dobbiamo distinguere il ruolo del Distributore da quello del Fabbricante. Il Distributore non può intervenire, in questo contesto, per introdurre le necessarie misure di protezione alla macchina, non essendo il Fabbricante. Deve però collaborare con il Ministero e con gli Organismi di controllo per la regolarizzazione. Solo dopo si possono ragionevolmente applicare le sanzioni.Se sorge il dubbio che i due documenti citati non abbiano la necessaria forza, possiamo riportare (dal sito dell’Europa) che:
La decisione europea: La Decisione è uno strumento giuridico di cui dispongono le istituzioni europee per attuare le politiche europee. La decisione è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi. Infatti l’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’UE definisce la decisione come un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi. Essa non può quindi essere applicata in maniera incompleta, selettiva o parziale. Il regolamento: Il Regolamento è un atto normativo definito dall’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Esso ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e non è soggetto a misure di recepimento nel diritto nazionale. Quindi, nel caso in cui si stia esaminando la situazione di un Fornitore di una macchina o attrezzatura, che non sia il Fabbricante, è probabile che questi venga coinvolto nella vicenda, perché in caso di infortunio il magistrato “chiama tutti”, ma si può difendere secondo quanto descritto in questo articolo. Inoltre come Distributore in buona fede (così come l’acquirente-datore di lavoro) può ricorrere contro il fabbricante: infatti la “marcatura CE” indica una dichiarazione esplicita di conformità del prodotto a tutte le prescrizioni contenute in direttive comunitarie di nuovo approccio applicabili. Quanto sopra rileva sia ai fini della applicazione delle sanzioni previste per l’abusiva apposizione della “marcatura CE”, che ai fini di una eventuale responsabilità extra contrattuale per danno da prodotto difettoso (v. “codice del consumo”, artt. 114 e ss.), nonché ai fini della nullità del contratto (art. 1418 c.c.) per violazione di norme imperative (art. 1374 del c.c.) che integrano automaticamente il contratto stesso.Procedure di verifica della conformità, indispensabili per marcare CE il prodotto fabbricato

Nel caso della Direttiva Bassa Tensione (LVD) o della Direttiva Macchine ci si trova generalmente di fronte al modulo più semplice, dove è sufficiente un’autodichiarazione con cui il fabbricante si assume tutte le responsabilità.
Nel caso delle macchine elencate all’All. IV della Direttiva Macchine, che non dispongono di norme armonizzate che coprono tutti i requisiti di sicurezza, la procedura da seguire viene scelta tra quella di garanzia qualità totale e quella di esame CE del tipo con controllo interno di fabbricazione, in funzione della specifica situazione del fabbricante.

CERTIFICAZIONE CE: Servizio di redazione della documentazione per la marcatura CE
L’intervento consiste nell’affiancamento all’Ufficio Tecnico per lo svolgimento compiuto di tutte le attività connesse a quanto previsto nelle Direttive europee “nuovo approccio” per:- Individuare quali siano le Direttive cui i prodotti dell’Azienda sono soggetti (ad esempio Direttiva macchine, Direttiva Bassa Tensione, ATEX, PED).
- Individuare quali siano le Norme CE Armonizzate (HS) attinenti o di carattere generale cui fare riferimento per una corretta e sicura progettazione.
- Predisporre la documentazione necessaria prevista dal Fascicolo tecnico corrispondente alla Direttiva cogente, con particolare attenzione alla Valutazione dei rischi previsti negli allegati.
- Integrare il Manuale di istruzione ed uso secondo quanto disposto dalla Direttiva cogente.
CERTIFICAZIONE CE: Ciò che occorre per costituire il Fascicolo Tecnico:
- Esaminare l’apparecchiatura interessata e recuperare la relativa documentazione esistente, specialmente per quanto riguarda i componenti acquistati e quelli di sicurezza.
- Analizzare e applicare le Norme Armonizzate (HS), cui fare riferimento (per scaricare parte della responsabilità di progettazione, per la presunzione di conformità).
- Costituire la documentazione necessaria:
- Descrizione dell’apparecchiatura, disegni e schemi, circuiti di comando.
- Eventuali calcoli utilizzati.
- Analisi dei RES.
- Valutazione dei rischi.
- Rivedere il Manuale di Uso e Manutenzione.
- Uso previsto/operatori.
- Istruzioni per il trasporto, l’installazione, la manutenzione, i ricambi, lo smontaggio.
- Istruzioni di avviamento, marcia e arresto.
- Formazione operatori e DPI.