Rintracciabilità MOCA – Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti
Rintracciabilità:
– Reg. Ce 178/2002 Art. 18
– Reg. Ce 1935/2004 Art. 17
Requisito fondamentale per la gestione di situazioni di rischio attraverso il sistema di Allerta che deve essere dimostrabile all’atto del controllo ufficiale.
Reg. CE 178/2002
Possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime in tutte le fasi
• della produzione
• della trasformazione
• della distribuzione
REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 del 27 ottobre 2004
Articolo 17
1. La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità.
2. Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l’individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.
3. I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l’etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti.