Serbatoio verticale di acque di lavorazione (1000 mc) equipaggiato di agitatore va marcato CE? 

un serbatoio verticale destinato a contenere acque di lavorazione (1000 mc), equipaggiato di un agitatore va marcato CE? e chi lo marca?

Se il progettista non lo erige con forze proprie ma lo fa costruire da un’azienda terza scelta da lui, deve essere data anche dichiarazione di conformità sulla costruzione da parte di questa azienda (non la incarichiamo noi)?

e la pompa fa parte dell’insieme da marcare CE o no?

Risposta:

  • il serbatoto, munito di agitatore, deve essere sicuro in tutte le situazioni cui è soggetto (ispezioni, pulizia, manutenzione) e deve essere conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE
  • le norme di calcolo di stabilità devono essere rispettate (ad esempio serie EN 13121-X)
  • il costruttore del serbatoio “nudo” deve fornire prova del calcolo di stabilità eseguito e della sua conformità (non è un CE, ma documentazione relativa ai materiali e calcolo di stabilità firmato)
  • chi lo “arreda”: quadro di comando pompe e agitatore, scalette e boccaporti per l’ingresso ecc, deve fornire la dichiarazione di conformità CE.

L’azienda che arreda il silos deve certificare l’insieme come macchina. Il Fascicolo tecnico del serbatoio dovrà contenere le certificazioni dei vari componenti che ha comprato. La pompa, l’agitatore, i calcoli del serbatoio che spero siano stati fatti seguendo le norme tecniche EN 13121, un calcolo delle strutture se per installarlo è stato necessario realizzare fondazioni.

Bisogna prestare particolare attenzione alla pulizia in quanto potrebbe rivelarsi pericoloso. Già nella vecchia direttiva macchina 98/37 si diceva così:

Pulitura

Il requisito essenziale 1.6.5 applica il principio della sicurezza integrata alle operazioni di pulizia. Se, malgrado tutto, non è possibile evitare, fin dal progetto, di accedere a parti interne della macchine che abbiano contenuto prodotti pericolosi (ad esempio silos, vasche, ecc.) per effettuare le operazioni di pulitura, il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie per consentire uno svuotamento o una ventilazione efficaci, il controllo dell’atmosfera interna ed, eventualmente, un dispositivo di asservimento che impedisca agli operatori di entrare all’interno fintantoché sussista un rischio.

Nella nuova Direttiva macchine 2006/42 si dice così:

1.6.5.   Pulitura delle parti interne

La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura delle parti interne della macchina che ha contenuto sostanze o preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in tali parti interne; lo stesso dicasi per l’eventuale svuotamento completo, che deve poter essere fatto dall’esterno. Se è impossibile evitare di penetrarvi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da consentire di effettuare la pulitura in condizioni di sicurezza.

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