Cambio Stampi: è definito come e chi può svolgere questa operazione?

domanda presa da un verbale su cui sto lavorando.

Cambio Stampi: è definito come e chi può svolgere questa operazione? Costoro sono adeguatamente addestrati (viene svolta una verifica dei loro comportamenti)? È necessario un ribaltatore di stampi?

riferimenti normativi sul verbale: Art 37 c 4 e 5 e Art 71 c 7 D. Lgs. 81/08 – Punto 4.4.2 BS OHSAS 18001

se vengono da te come ti salvi? come dimostri che i tuoi tecnici sanno quello che fanno?


Devo ammettere che il termine “Cambio Stampi” è un po’ troppo generico. Di quali stampi stiamo parlando?

Stiamo parlando di stampi di tranciatura, pressofusione, iniezione su macchine verticali, orizzontali, rotative ecc. Comunque in linea generale servono tre cose fondamentali:

  1. Istruzioni operative, formalizzate dal progettista o dal tecnologo di processo.
  2. Addestramento degli operatori, formalizzato.
  3. Manutenzione del sistema in termini di manutenzione ordinaria, straordinaria o predittiva, anche questa formalizzata. Spero di esserti stato di aiuto.

Ci sono molti clienti che usano software per registrare e documentare tutto. Soprattutto le multinazionali multisito. Ho chiesto quindi a Massimo Marini di Qualiware cosa ne pensa.

Massimo Marini risponde così:
I miei clienti, soprattutto chi opera in ambito automotive, mi chiede di poter registrare la formazione in QualiWare e nel momento in cui hanno necessità di verificare, anche solo per uso interno, se l’operatore è formato o meno lo possono fare con un semplice click. Inoltre se la necessità di questo controllo deve essere in tempo reale durante la produzione possiamo impedire la registrazione dei controlli ed informare i responsabili se un addetto sta effettuando un’attività per cui non è formato. Non tutte le aziende hanno la mentalità giusta per questo tipo di cose ma chi le fa ne è ben contento non solo in caso di problemi ma anche solamente quando i loro clienti gli vanno a fare visita!

Cosa dice l’Art. 73 del D.Lgs 81/2008?

Articolo 73 – Informazione, formazione e addestramento

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Quindi, se seguiamo questo percorso possiamo usare il Manuale di Uso e Manutenzione integrandolo con le buone pratiche (se esistenti). In ogni caso è cosa buona redigere una procedura sul caso specifico. Fare formazione con un docente che abbia i requisiti del formatore secondo D.I. 06/03/2013. Integrazione di quanto realizzato, con la relativa periodicità e revisione, registrata nel Sistema di Gestione sulla Sicurezza sul Lavoro di riferimento. Ricordo che gli articoli  citati nella domanda del verbale non richiamano in modo diretto quanto realizzi, ma solo gli obblighi che ricadono sull’azienda.

Marco Cigolotti mi ricorda sempre la cruda verità:
Assolutamente formazione, coerente con job description. Nel caso anche una istruzione a sistema.

Se lavori in una grande impresa con un MOG sicuramente penserai ad una frase cosi.

Procedure, formazione ma soprattutto registrazione addestramento (MOG 231)

anche se questo post è nato da un verbale ATS, in verità queste cose le controllano poco.

ricordo la differenza tra addestramento e formazione:
per la formazione un formatore previsto dal DM 6 marzo 2013, mentre invece per l’addestramento anche il preposto o un collega esperto.

 

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