💡 IL PUNTO DI VISTA DI CLAUDIO DELAINI
Chi deve dimostrare cosa? Facciamo chiarezza
La domanda che ha ispirato questo articolo è emblematica: “È il datore di lavoro che deve dimostrare la conformità all’allegato V, o è il certificatore che deve dimostrare la non conformità?”
La risposta è semplice ma scomoda: tocca al datore di lavoro.
L’auditor non ha il dovere di dimostrare che le tue macchine sono pericolose. Deve solo verificare che tu abbia fatto quello che dice la legge: analizzare i rischi delle attrezzature che metti a disposizione dei lavoratori. Sia quelle marcate CE, sia quelle antecedenti.
Tre punti che nella mia esperienza creano sempre confusione:
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La data spartiacque è il 1996, ma non risolve tutto. Una macchina ante-96 senza CE deve rispettare l’allegato V. Una macchina post-96 con CE deve essere aggiornata al progresso tecnico (art. 18 comma z). Entrambe richiedono una valutazione documentata.
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La “persona competente” non è definita dalla legge. Chi può firmare una dichiarazione di rispondenza? Si valutano titoli di studio, albo professionale, storia e formazione. Ma il punto è: quella persona si assume una responsabilità legale importante.
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Modificare dopo un infortunio è un boomerang. Se sistemi la macchina dopo l’incidente, stai dimostrando che prima non era sicura. La dichiarazione di aggiornamento va fatta PRIMA, non dopo.
→ Per approfondire l’argomento “macchine vecchie”, ti invito anche a dare un’occhiara al mio libro “RSPP e vecchi macchinari in fabbrica”
Sul gruppo Facebook coordinatori della sicurezza che abitualmente frequento è comparsa questa domanda.
Supponiamo di avere in azienda delle attrezzature vecchie non marcate CE costruite prima del recepimento delle Direttive di prodotto. Queste attrezzature non sono concesse in uso a terzi, ma vengono esclusivamente utilizzate dai lavoratori.
L’audit di terza parte, in sede di certificazione, apre una non conformità maggiore perché il datore di lavoro non ha proceduto ad effettuare un’analisi scritta della conformità delle stesse all’allegato V del D.Lgs. 81/08. Il datore di lavoro contesta la non conformità perché, fino a prova contraria, è il certificatore che deve dimostrare eventualmente la non conformità delle attrezzature all’allegato V. A chi dareste ragione?
Questa domanda mi è piaciuta talmente tanto che ho deciso di scriverci sopra un articolo, spero utile a molti.
Per semplicità alla fine dell’articolo ho copiato il testo degli articoli 28, 29, 69, 70, 71, 72 e 73 del testo unico 81. Li ho copiati dalla gazzetta ufficiale. Ho inoltre copiato il testo dell’articolo 11 del DPR 459/96. In questo modo ci sono tutti i riferimenti che servono.
Attrezzatura di Lavoro: Definizione
Partiamo dalla definizione di attrezzatura scritta all’articolo 69 del testo unico 81:
“attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;“.
Ruolo dell’auditor
Il certificatore non ha il dovere di dimostrare la non conformità delle attrezzature. Deve trovare le mancanze e avvertire l’azienda cliente su cosa deve sistemare. Non spetta a lui sistemare.
Per mia esperienza diretta è raro trovare valutazioni del rischio che riguardano le macchine e le attrezzature di lavoro. L’auditor sta chiedendo quanto previsto dalla legge. Non si sta inventando nulla.
Nel documento di valutazione del rischio dovrebbe esserci una sezione che analizza le attrezzature di lavoro. Sia quelle marcate CE, sia quelle antecedenti.
E’ ovvio che il rischio dipende dalle macchine di cui stiamo parlando, ma la legge è chiara.
Che poi nel 90% dei casi, le Valutazioni del Rischio delle macchine non ci sono e questo è un altro discorso. Spesso le troviamo con il PxD che nelle macchine può solo fuorviare.
Non è obbligatorio, ma io preferisco di gran lunga usare sempre la 12100 per raccontare in modo semplice e comprensibile il rischio di una macchina.
Con il PxD ti trovi rischi esagerati che fan pensare di dover fermare tutto.
Insomma una macchina “a norma” e ben tenuta, dovrebbe avere solo rischi residui, derivanti per esempio da comportamenti o usi errati, guasti, ecc., da gestire con formazione e procedure di lavoro.
Le macchine ante 96 e quindi non marcate CE devono essere valutate secondo allegato V.
Di per sé l’articolo 70 comma 2 non impone l’emissione di un documento. L’emissione del documento è prevista dall’articolo 11 del DPR 459/96 solo nei casi previsti.
Leggi l’articolo qui sotto.
E chi firma?
Il DVR è firmato dal Datore di Lavoro mentre la dichiarazione di rispondenza deve essere firmata da una persona competente. Cosa voglia dire non è chiaro.
Leggi anche: Adeguare macchinari vecchi non marcati CE: i requisiti di sicurezza dell’allegato V titolo III (D.Lgs 81/08)
Cosa vuol dire Persona Competente?
Le variabili per definire se una persona ha le competenze per firmare sulla sicurezza di una macchina o di una attrezzatura di lavoro sono:
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- titoli di studio;
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- appartenenza ad un albo professionale;
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- storia professionale;
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- formazione professionale della persona.
Se la usa solo il proprietario non è necessario l’emissione di una dichiarazione di rispondenza, a meno che la macchina non sia stata modicata. E qui sta il trucchetto. Trovare in fabbrica una macchina di 30 anni che non è mai stata modificata non è cosi facile.
Devo far notare anche un altro punto importate. Se non valuti il rischio del macchinario come fai a programmare la manutenzione? Come fai a rispettare il comma 2 dell’articolo 71?
Leggi anche: Perizia-dichiarazione di rispondenza all’allegato V dell’81/08: quando si fa e chi firma
Macchine vecchie Marcate CE e macchine vecchie senza CE

Il 90% delle macchine affrontate nelle diverse fabbriche sono macchine vecchie.
Il primo passo da compiere è identificare quelle che sono le date importanti delle macchine vecchie, come ad esempio la data di costruzione.
In secondo luogo bisogna preoccuparsi di quale sia la documentazione da dover fornire al cliente al momento della vendita della macchina; dato, quest’ultimo, che varia a seconda dell’anno in cui è stata costruita la macchina, poiché variano le regole del tempo.
A proposito di date, una più di tutte è importante: il 1996, anno in cui nasce la marcatura CE.
Di conseguenza tutte le macchine costruite prima del 1996 non devono essere marcate CE, ma devono comunque essere sicure e conformi ai requisiti generali di sicurezza richiamati nell’allegato V del d.lgs. 81/08.
Tale decreto, all’articolo 18, comma z, prevede e pretende che vi sia un adeguamento al progresso tecnico. Infatti una macchina costruita nel 1999, per dire, non può avere tutte le sicurezze previste nel 2020 e di conseguenza anche le macchine marcate CE richiedono di essere aggiornate ogni tanto.
Il problema è che a queste macchine marcate CE non si dà molta importanza, poiché se apparentemente funzionanti, si ritiene non vi siano motivi di aggiornarle.
Vendere una macchina vecchia: quale documentazione?
Una domanda che mi viene posta con una certa ricorrenza è quale sia la documentazione da dover dare al cliente all’atto di compravendita di una macchina.
Mettiamo il caso che io utilizzatore non usi più una macchina e che non voglia rottamarla, me ne devo liberare e voglio venderla a qualcuno. Solitamente una macchina che voglio vendere non è sicura, e presenta dei rischi palesi che costa troppo sistemare, quindi in teoria io non potrei venderla, come previsto dall’articolo 23 del d.lgs. 81/08.
Se vendo una macchina post ’96 e questa è correttamente marcata CE, deve avere una targhetta metallica con scritto ragione sociale, sede legale, anno di costruzione e deve avere una dichiarazione di conformità della macchina e un manuale di uso e manutenzione, possibilmente nella lingua dell’utilizzatore che la sta comprando.
Se invece la macchina è precedente al 1996, deve avere il manuale di uso e manutenzione, una targhetta che identifichi il fabbricante della macchina e l’anno di fabbricazione e una dichiarazione di rispondenza all’allegato V. Mancando infatti la dichiarazione di conformità CE, manca qualcuno che firmi e che si prenda la responsabilità della sicurezza della macchina.
Ma se invece dovessi vendere una macchina del 2001 marcata CE e conforme alle regole del 2001 ma non aggiornata ai tempi di oggi, andrebbe bene o no? Potrei usarla oppure no? Potrei venderla? In realtà non vi è una vera e propria risposta sicura, in quanto dopo un infortunio queste risposte cambiano e a seconda del giudice o del PM che si occupi del caso l’interpretazione si trasforma.
Facciamo un altro esempio: ho una macchina vecchia del 2002 marcata CE con dei bellissimi interblocchi Schneider che un tempo erano perfetti e che ora non lo sono più, anche perché nel 2008 è entrata in vigore una norma tecnica che si chiama 13849 e che guarda l’affidabilità dei dispositivi di sicurezza, dando una lettera per identificare il livello di affidabilità (la lettera C rappresenta il minimo; con la D e la E si va verso il meglio).
Questa classificazione però è arrivata nel 2008, mentre la macchina è stata costruita nel 2002, quindi il costruttore non ha sbagliato a non classificarla secondo questa regola, semplicemente ancora non esisteva.
Posso quindi, ad oggi, usare o vendere una macchina del 2002? Le norme tecniche in realtà non sono obbligatorie, ma se non le applico devo preoccuparmi di garantire lo stesso livello di sicurezza. L’articolo 18 del d.lgs. 81/08, al comma z afferma infatti che devo aggiornare il livello di sicurezza delle macchine al progresso della tecnica.
Ciò che potrei fare è vendere la macchina a un commerciante che prima di rivenderla si occupi di sistemarla.
All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
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- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
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- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
-
- i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
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- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gia’ in uso.
Nella realtà dei fatti questo lo fanno in pochi.
Quindi dal 2008 in poi i sistemi di comando dovrebbero essere aggiornati. Ma come? Se modifico una macchina devo rimarcarla?
A tal proposito ci siamo “inventati” la Dichiarazione di aggiornamento dell’attrezzatura di lavoro ai sensi del testo unico 81/08, negli articoli 18 comma z e 71 comma 4 lettera a numero 3. Quest’ultimo afferma che io quella macchina non l’ho modificata in modo sostanziale e che quindi non devo ricertificarla, in quanto ho semplicemente aggiornato i sistemi di sicurezza. Mentre l’articolo 18 dice che sono obbligato ad adeguarmi al progresso tecnico.
Ho una macchina 2002 correttamente marcata CE, dotata di manuale, targhetta e descrizione di conformità, ma sono passati diciotto anni; quindi, in quanto ingegnere, guardo la macchina, leggo il manuale e cerco una descrizione generale, dove vi sia scritto a cosa serve la macchina, la sua destinazione d’uso, che tipo di lavorazioni può fare, in che luoghi può essere utilizzata… e mi rendo conto che durante questi anni la macchina non è stata modificata e quindi va bene.
Successivamente valuto la macchina, compio una verifica visiva e funzionale: guardo ad esempio se i pulsanti di emergenza funzionano e via dicendo…. Poi intervisto chi usa la macchina e vedo se ci sono dei rischi residui, che spesso nel manuale non sono stati considerati. Una volta concluso tutto ciò faccio una valutazione e dico se la macchina sia accettabile o meno.
Abbiamo la “gestione del rischio residuo”: ogni persona che lavora in una fabbrica è stata formata e informata su come deve lavorare; su quella data macchina ci lavora una persona professionalmente preparata a gestirla. Ma quella macchina va bene o non va bene inserita in quel contesto? I rischi residui sono accettabili o no?
Faccio quindi una valutazione mettendo a confronto le variabili della gravità, dell’evitabilità, della probabilità e della frequenza d’esposizione; e infine prendo delle decisioni che verbalizzo poi nella valutazione dei rischi della macchina, confermando le scelte del costruttore o riducendo il rischio. Faccio delle schede della valutazione dei rischi (come spiegato nel libro “Non desiderare la colpa d’altri”) in cui elenco i requisiti essenziali di sicurezza che sto analizzando.
Una volta fatta la valutazione del rischio do dei suggerimenti di miglioramento, ma in ogni caso rimane sempre un rischio residuo; è infatti impossibile vedere in una fabbrica una sicurezza al 100%, anche perché non significherebbe altro che disoccupazione.
Questo rischio residuo va comunque sia, contenuto con i guanti, piuttosto che con le scarpe, con l’elmetto, con un’adeguata formazione e con una scheda attaccata alla macchina che ricordi come questa si usi e magari integrando il libretto di istruzioni fatto nel 2002 con delle scoperte fatte successivamente.
Tutto questo è firmato da una persona competente e siccome non è possibile coinvolgere il costruttore nel valutare se la macchina sia ancora sicura o meno, deduco dal d.lgs. 81/08 che la firmi una persona competente, che abbia studiato quello di cui abbiamo parlato, che abbia una certa esperienza e che magari sia iscritta a un albo di ingegneri o di periti che lo qualificano.
Comunque sia, non esiste una definizione adatta di persona competente. Le tre variabili che si guardano per vedere se una persona ha esperienza sono:
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- ha mai lavorato in questo settore (esperienza)?
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- Ha mai studiato a corsi abilitanti (competenza)?
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- Ha titoli di studi?
Tale persona competente può quindi, firmare questa dichiarazione di aggiornamento dell’attrezzatura che viene usata dopo gli infortuni, ai sensi del d.lgs. 81/08.
Adeguare o aggiornare la sicurezza di una macchina dopo un infortunio?
Se una persona si fa male su una macchina del 2003 che viene subito adeguata in seguito all’accaduto, e l’ASL arriva dopo sei o otto mesi, quell’adeguamento gli dimostra che la macchina, al tempo dell’infortunio, non era sicura, non era stata aggiornata al progresso della tecnica; quindi viene fatto un verbale in cui si dice che sistemando la macchina si ha ammesso che questa non era sicura.
Viene fatta questa dichiarazione in cui vengono valutati i rischi della macchina e in cui viene detto che questa era già a posto e che è stato fatto solo un miglioramento, non un’adeguamento, ma una cosa in più per contenere un rischio residuo.
Leggi anche: Vecchie macchine in funzione, senza documentazione!
Quando perdo la Certificazione CE del costruttore?
Se modifico una macchina cosa succede? Come faccio a capire quanto è importante o meno quella modifica? Perché la modifica di una macchina può comportare la decadenza del CE del costruttore?
Ciò avviene se faccio delle modifiche alla macchina tali per cui la macchina che sto usando dopo le modifiche, non è stata pensata in quel modo dal costruttore. È quindi uscita dalla valutazione dei rischi del costruttore divenendo una modifica sostanziale.
Se invece metto un interblocco o una retina gialla, queste non sono modifiche sostanziali, per cui non devo ricertificare la macchina; poiché sto semplicemente facendo quanto prescritto dalla legge e quindi non mi possono dire niente. Sarebbe comunque meglio coinvolgere il costruttore, ma non sempre quest’ultimo si rende disponibile.
E se perdo la dichiarazione di conformità cosa succede?
Io ho un cliente che attaccava le dichiarazioni di conformità alle fatture e sappiamo bene che le fatture dopo dieci anni vengono buttate. Potreste dire che alla fine si tratta di semplici pezzi di carta. Pezzi di carta però che accertano che la macchina sia sicura e che associano la responsabilità al costruttore.
Si tratta perciò di un problema difficilmente sanabile, che noi saniamo per mezzo della dichiarazione di aggiornamento dell’attrezzatura; per cui c’è una persona che firma che la macchina, con le regole di oggi è sicura.
Cosa faccio con una macchina costruita prima del 1996 e senza CE?
Le macchine vecchie anteriori al 1996 sono le più diffuse. Per prima cosa bisogna vedere chi ha costruito la macchina e quando (dovrebbe esserci una targhetta che identifica costruttore e anno di costruzione); dovrebbe poi esserci un manuale che spiega come si usa la macchina, le avvertenze e tutti i modi di manutenzione, ma di solito c’è solo la parte manutentiva.
Una volta, o ancora adesso, molti clienti ricevevano un libretto di manutenzione esplicato in due parti: la parte amministrativa e la parte della manutenzione, ma la prima veniva sempre persa.
In tal caso quindi bisogna che l’utilizzatore riscriva il manuale: solitamente prende una videocamera, va davanti all’operatore che usa la macchina e lo intervista, mostrando come quest’ultima si utilizza. Una volta fatti questi video si può decidere di trascriverli oppure di metterli a disposizione su un iPad.
L’importante è che le informazioni su come si usano le macchine siano disponibili e comprensibili da chi di dovere. Questa è una delle strade utilizzate per risolvere il problema del manuale delle macchine vecchie.
La macchina ha quindi una targhetta che identifica il costruttore, un manuale suo o che è stato rifatto e infine una dichiarazione di rispondenza che dice che la macchina è sicura secondo l’allegato V, un elenco di requisiti abbastanza banali che ti “inchiodano”; quasi nessuna macchina infatti li rispetta tutti.
Perizia o dichiarazione di rispondenza allegato V 81/08 – come si fa? Quali errori evitare?
Non è però così banale fare l’allegato V, devi infatti cautelarti molto nel dire perché hai valutato il rischio residuo che hai lasciato. Quando firmi l’allegato V e dichiari che la macchina è sicura te ne prendi la responsabilità, quindi devi motivarlo.
Ad oggi mi capita di vedere, quando vado in giro, moltissimi allegati V che sono delle tabelle a crocette. Questa cosa mette in pericolo chi firma, perché non contestualizza cosa si stia firmando.
Bisogna dire cosa si sta firmando e bisogna fare una perizia: se è asseverata o su carta libera è una cosa che scelgo io, non è obbligatorio fare niente. Normalmente quando una macchina viene venduta è richiesta una perizia asseverata e giurata: io ingegnere iscritto all’albo di Milano vado da un notaio o da un giudice di pace dove giuro che io sono io e che quello che sto scrivendo è vero. Ma se la sto usando per me, basta su carta libera.
In questa perizia devo fare una descrizione della macchina di cui sto parlando, una documentazione fotografica in cui descrivo cosa sto valutando, così se dovessero modificare la macchina non possono dire che ho valutato la macchina modificata. Io ho valutato la macchina nel giorno in cui ho firmato. Poi dico che questa macchina viene usata in questo luogo, da queste persone, in questo modo, per fare queste lavorazioni e faccio un limite di cosa sto valutando; non mi fido di quello che farà il mio cliente tra dieci anni, perché non lo sa neanche lui.
Fotografo tutti i pulpiti di comando della macchina, scrivo a cosa servono, cosa comandano e cosa vedo comandandare, poi faccio la valutazione del rischio molto precisa; non entro nel merito di ogni dettaglio della macchina, ma di come questa si usa e di come la vedo.
Provo quindi se tutti i dispositivi di sicurezza funzionano e faccio una valutazione dei rischi, prima con un utentore e poi con l’operatore dei vari salvavita che loro conoscono. Questa cosa la documento. La macchina può andare bene così oppure posso fare dei suggerimenti di miglioramento, in questo ultimo caso non firmo subito, ma solo una volta adeguata. Al contrario firmo che la macchina va bene.
La cosa difficile è la prima parte, ossia descrivere in modo corretto cosa sto valutando, per non prendere la responsabilità di una modifica che non è nostra.
Macchina Aucostruita – Che fare?
La macchina autocostruita è una macchina che va certificata CE. In direttiva macchine la definizione di fabbricante è: chi progetta o realizza quella macchina. Se tu l’hai realizzata, te la certifichi.
Io quindi ti faccio la valutazione dei rischi normale, ti costituisco il fascicolo tecnico con le carte che ho a disposizione, ti faccio il manuale di istruzioni e tu che hai realizzato la macchina ti firmi la dichiarazione di conformità nell’anno in cui la sto valutando, perché cambiare anno è un falso.
Chi può firmare la dichiarazione di rispondenza? E chi può firmare il CE?
Il consulente può firmare? Le RSPP? Esistono deleghe?
Può firmare chiunque, non è la dichiarazione di conformità, ma l’allegato V e quindi può firmarlo una persona competente.
Se fosse invece una dichiarazione di conformità, non la può firmare nessun altro se non il fabbricante, chi progetta o realizza la macchina. Questa persona può essere delegata se ha poteri di spesa organizzativi sull’ufficio tecnico o su chi ha realizzato la macchina.
Se io ricevo una macchina vecchia devo controllare se è sicura, non posso accettarla e usarla solo perché è marcata CE o solo perché l’allegato V è firmato. Io seguo una responsabilità di controllo di tutto ciò che metto a disposizione degli operai. Quindi non è detto che io possa usarla subito.
Riferimenti Legislativi
Copio qui sotto il testo dell’articolo 11 del DPR 459/96 che disciplina questo problema.
Art. 11.
Norme finali e transitorie
1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche
costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione
finanziaria macchine o componenti di sicurezza gia' immessi sul
mercato o gia' in servizio alla data di entrata in vigore del
presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto
la propria responsabilita', che gli stessi sono conformi, al momento
della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione
finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in
vigore del presente regolamento.
2. Le macchine o i componenti di sicurezza gia' immessi sul
mercato o messi in servizio, per i quali, nel periodo compreso fra il
1 gennaio 1993 e la data di entrata in vigore del presente
regolamento, e' stata presentata all'ISPESL domanda di omologazione
non ancora respinta, si intendono legittimamente immessi sul mercato
o messi in servizio se:
a) l'ISPESL conclude positivamente il procedimento di
omologazione;
b) l'interessato trasmette la dichiarazione di conformita' ed
il fascicolo tecnico di cui al presente regolamento, nel termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
stesso, all'ISPESL che procede alla archiviazione della istanza di
omologazione, previa verifica della completezza della documentazione
e, nel caso di macchine o di componenti indicati nell'allegato IV,
previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'allegato I
o della relativa certificazione rilasciata da uno degli organismi di
cui all'art. 9. La trasmissione all'ISPESL della documentazione
produce gli effetti di cui al comma 3.
3. Chiunque utilizzi macchine gia' soggette alla disciplina di cui
al decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio
successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, ha
l'obbligo di denuncia al dipartimento periferico competente per
territorio dell'ISPESL dell'avvenuta installazione della macchina.
4. Le macchine di sollevamento o di spostamento di persone ed i
componenti di sicurezza costruiti in conformita' alla legislazione
previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento
possono essere immessi sul mercato e messi in servizio fino al 31
dicembre 1996.
Articolo 69 del testo unico sulla sicurezza del lavoro 81/08
Art. 69.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si
intende per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione
lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in
servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione,
la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo
smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in
prossimita' di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di
un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza
dello stesso;
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi
interamente o in parte in una zona pericolosa;
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una
attrezzatura di lavoro.
Articolo 70 del testo unico sulla sicurezza del lavoro 81/08
Art. 70.
Requisiti di sicurezza
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro
messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento
delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni
legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali
di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le
attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti
ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero
dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro
funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione
dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in
servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte,
risulta non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di
cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorita' nazionale di
sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale
caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in
sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore
dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante
apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio
determinata dalla mancata rispondenza ad uno o piu' requisiti
essenziali di sicurezza;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei
confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della
distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato
dall'autorita' nazionale per la sorveglianza del mercato.
Note all'art. 70:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, abrogato dal presente decreto, recava: «Norme
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».
- Il testo dell'art. 28 del citato decreto legislativo
n. 626 del 1994, e' il seguente:
«Art. 28 (Adeguamenti al progresso tecnico). - 1. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della sanita' e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente:
a) e' riconosciuta la conformita' alle vigenti norme
per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
b) si da' attuazione alle direttive in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro della
Comunita' europea per le parti in cui modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre
direttive gia' recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di
natura strettamente tecnica e degli allegati al presente
decreto in relazione al progresso tecnologico.».
- Il testo degli articoli 20 e 21 del citato decreto
legislativo n. 758 del 1994, e' il seguente:
«Art. 20 (Prescrizione). - 1. Allo scopo di eliminare
la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza,
nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui
all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al
contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la
regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di
tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile
a richiesta del contravventore, per la particolare
complessita' o per l'oggettiva difficolta'
dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei
mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non
imputabili al contravventore determinano un ritardo nella
regolarizzazione, il termine di sei mesi puo' essere
prorogato per una sola volta, a richiesta del
contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei
mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato
immediatamente al pubblico ministero.
2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata
anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al
servizio del quale opera il contravventore.
3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza puo'
imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo
per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il
lavoro.
4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di
riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente
alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di
procedura penale.».
«Art. 21 (Verifica dell'adempimento). - 1. Entro e non
oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato
nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la
violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel
termine indicati dalla prescrizione.
2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in
sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una
somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per
la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo
di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento
alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della
predetta somma.
3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione,
l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico
ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla
scadenza del termine fissato nella prescrizione.».
Articolo 71 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro 81/08
Art. 71.
Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori
attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente,
idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da
svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate
conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle
direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di
lavoro prende in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da
svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature
gia' in uso.
3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi
connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che
dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure
tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche':
a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformita' alle istruzioni
d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel
tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70
e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e
libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti
minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento
regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera z);
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di
controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso e' previsto.
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo
1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non
configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalita'
di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche' il
posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle
attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai
principi dell'ergonomia.
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego
conoscenze o responsabilita' particolari in relazione ai loro rischi
specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche':
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori
allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e
specifica;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i
lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per
svolgere detti compiti.
8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro
provvede affinche':
1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle
condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale
(dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un
controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova
localita' di impianto, al fine di assicurarne l'installazione
corretta e il buon funzionamento;
2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare
deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose
siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base
alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona
tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di
buona prassi;
2. a controlli straordinari al fine di garantire il
mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che
intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze
pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali
riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi
prolungati di inattivita';
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad
assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di
sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da
persona competente.
9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere
riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre
anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi
di vigilanza.
10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate
al di fuori della sede dell'unita' produttiva devono essere
accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo
controllo con esito positivo.
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a
verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo
allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall'ISPESL e le
successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la
loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.
12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL
e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o
privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la
qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono
direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.
13. Le modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui
all'allegato VII, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti
pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione
consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche
all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di
lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.
Note all'art. 71:
- Il testo dell'art. 1, comma 2 del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 (Regolamento per
l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE,
93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine), e'
il seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni). - 1.
(Omissis).
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) macchina:
1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno
uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori,
con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di
collegamento, connessi solidalmente per una applicazione
ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il
trattamento, lo spostamento o il condizionamento di
materiali;
2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per
raggiungere un risultato determinato, sono disposti e
comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la
funzione di una macchina, commercializzata per essere
montata su una macchina o su una serie di macchine diverse
o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui
tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un
utensile;
b) componente di sicurezza:
un componente, purche' non sia un'attrezzatura
intercambiabile, che il costruttore o il suo mandatario
stabilito nell'Unione europea immette sul mercato allo
scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione
di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento
pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.
3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa
a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo
oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di
sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si
considerano altresi' immessi sul mercato la macchina o il
componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver
subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria
o straordinaria manutenzione.
4. Si intende per messa in servizio:
a) la prima utilizzazione della macchina o del
componente di sicurezza sul territorio dell'Unione europea;
b) l'utilizzazione della macchina o del componente di
sicurezza costruiti sulla base della legislazione
precedente e gia' in servizio alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, qualora siano stati
assoggettati a variazioni delle modalita' di utilizzo non
previste direttamente dal costruttore.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente
regolamento:
a) le macchine la cui unica fonte di energia sia
quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata,
ad eccezione delle macchine per il sollevamento di carichi
ovvero di persone;
b) le macchine per uso medico destinate all'impiego
diretto sul paziente;
c) le attrezzature specifiche per i parchi di
divertimento;
d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;
e) le macchine specificamente progettate o destinate
ad uso nucleare che, se difettose, possono provocare
emissioni di radioattivita';
f) le fonti radioattive incorporate in una macchina;
g) le armi da fuoco;
h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per
il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi
infiammabili e sostanze pericolose;
i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o
per via d'acqua destinati unicamente al trasporto di
persone e quelli destinati al trasporto delle merci per la
sola parte inerente la funzione del trasporto. Non sono
esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento
i veicoli destinati all'industria estrattiva;
l) le navi e le unita' mobili offshore, nonche' le
attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali
navi o unita';
m) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per
il trasporto pubblico o non pubblico di persone;
n) i trattori agricoli e forestali quali definiti al
paragrafo 1 dell'art. 1 della direttiva 74/150/CEE,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all'omologazione dei trattori
agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla
direttiva 86/297/CEE;
o) le macchine appositamente progettate e costruite a
fini militari o di mantenimento dell'ordine;
p) gli ascensori che collegano in modo permanente
piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina
che si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione
sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinata al
trasporto:
1) di persone;
2) di persone e cose;
3) soltanto di cose se la cabina e' accessibile,
ossia se una persona puo' penetrarvi senza difficolta', e
attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o
alla portata di una persona che si trovi al suo interno;
q) i mezzi destinati al trasporto di persone che
utilizzano veicoli a cremagliera;
r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
s) gli elevatori di scenotecnica;
t) gli ascensori da cantiere per il trasporto di
persone o di persone e materiale.
6. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n.
183, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sono adottate le modifiche del
presente regolamento concernenti modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico.».
Articolo 72 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro 81/08
Art. 72.
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria
attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve
attestare, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano
conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso,
noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui
all'allegato V.
2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro
attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della
cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed
efficienza a fini di sicurezza. Dovra' altresi' acquisire e
conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della
concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro
che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati
del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle
disposizioni del presente titolo.
Articolo 73 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro 81/08
Art. 73.
Informazione e formazione
1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il
datore di lavoro provvede, affinche' per ogni attrezzatura di lavoro
messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di
ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione
adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresi' a informare i lavoratori
sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di
lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente,
nonche' sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare
comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori incaricati
dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilita' particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano
una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo
delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai
rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
individuate le attrezzature di lavoro per le quali e' richiesta una
specifica abilitazione degli operatori nonche' le modalita' per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita' della formazione.
Articolo 28 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro 81/08
Art. 28.
Oggetto della valutazione dei rischi
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o
dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi
alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),
redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e
contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute durante l'attivita' lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione
attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a
seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure
da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti
in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta
capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresi'
rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla
valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente
decreto.
Nota all'art. 28:
- Il testo del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia
di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a
norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53),
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n.
96, supplemento ordinario.
Articolo 29 del Testo Unico sulla sicurezza del lavoro 81/08
Art. 29.
Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il
documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attivita' di cui al comma 1 sono realizzate previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere
rielaborati, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, in
occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione
del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure
di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e
quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi
presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei
rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano
la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base
delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8,
lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30
giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare
l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel
precedente periodo non si applica alle attivita' di cui all'articolo
31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonche g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono
effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more
dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle
attivita' svolte nelle seguenti aziende:
a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c),
d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attivita' che espongono i
lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive,
cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV
del presente decreto.