I rischi da valutare nel Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti 2023. | Certificazionece

Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti 2023: quali rischi si devono valutare

Il 13 dicembre 2024 entrerà in vigore il nuovo regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti, che aggiorna le regole sulla valutazione del rischio e le responsabilità degli operatori economici per tutti quei prodotti non marcati CE. Vediamo in sintesi cosa prevede, in particolare rispetto alla valutazione della sicurezza dei prodotti.

Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti 2023: a quali prodotti si applica?

Cosa rientra nel campo di applicazione del regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti 2023? Praticamente tutti quei prodotti che non devono avere la marcatura CE: prodotti nuovi, utilizzati, riparati o ricondizionati che vengono venduti nell’Unione Europea.

In altre parole, il regolamento si applica a tutti quegli oggetti di uso comune che non rispondono ad una direttiva propria. Qualche esempio: capi di abbigliamento, prodotti da cancelleria, elementi per l’arredo, libri…

Il regolamento non si applica invece a tutti quei prodotti che rispondono già a direttive o regolamenti specifici, come ad esempio:

  • Medicinali per uso umano o veterinario;
  • Prodotti alimentari e mangimi;
  • Piante e animali vivi, organismi geneticamente modificati e microrganismi soggetti a uso confinato;
  • Sottoprodotti di origine animale;
  • Prodotti fitosanitari;
  • Attrezzature di trasporto gestite da un fornitore di servizi;
  • Aeromobili la cui progettazione, produzione, manutenzione e funzionamento comportano un basso rischio per la sicurezza;
  • Oggetti d’antiquariato;
  • Prodotti chiaramente indicati come da riparare o da rimettere a nuovo prima di essere utilizzati.

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Quali normative attuali sostituisce il nuovo regolamento per la sicurezza generale dei prodotti?

Il regolamento per la sicurezza generale dei prodotti 2023 integra e sostituisce:

  • La precedente direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti;
  • La direttiva 87/357/CEE sui prodotti pericolosi simili a prodotti alimentari (dedicata a tutti i prodotti non commestibili, come cosmetici e prodotti detergenti per la casa, che per forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura o dimensione possono somigliare ad un prodotto alimentare).

Quali rischi vanno valutati per garantire la sicurezza dei prodotti?

I rischi da valutare nel Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti 2023. | Certificazionece

Il regolamento per la sicurezza generale dei prodotti 2023 indica i requisiti di sicurezza da valutare al Capo II – articolo 6. Riporto qui sotto il testo del regolamento, poi li commentiamo:

Articolo 6 – Aspetti della valutazione della sicurezza del prodotto

1.   Nel valutare se un prodotto è sicuro, si prendono in considerazione in particolare gli aspetti seguenti:

  1. le caratteristiche del prodotto, tra cui la sua progettazione, le sue caratteristiche tecniche, la sua composizione, il suo imballaggio, le sue istruzioni per l’assemblaggio e, se del caso, per l’installazione, per l’uso e per la manutenzione;
  2. l’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile che il prodotto sarà utilizzato con altri prodotti, compresa l’interconnessione di tali prodotti;
  3. l’effetto che altri prodotti potrebbero avere sul prodotto da valutare, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzo di altri prodotti con tale prodotto, compreso l’effetto di elementi non integrati destinati a determinare, modificare o completare il funzionamento del prodotto da valutare, di cui si deve tener conto nella valutazione della sicurezza del prodotto da valutare;
  4. la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, compresa l’etichettatura relativa all’età di idoneità per i bambini, le eventuali avvertenze e istruzioni per l’uso e lo smaltimento sicuri nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto;
  5. le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto, in particolare valutando i rischi per i consumatori vulnerabili come i bambini, gli anziani e le persone con disabilità, nonché l’impatto delle differenze di genere sulla salute e la sicurezza;
  6. l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato, in particolare:
    1. se un prodotto, pur non essendo un prodotto alimentare, vi assomiglia e può essere confuso con un prodotto alimentare per la sua forma, odore, colore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume, dimensioni o altre caratteristiche, e i consumatori, in particolare i bambini, potrebbero pertanto portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli;
    1. se un prodotto, pur non progettato per essere utilizzato da bambini, né destinato a esserlo, può essere utilizzato dai bambini o assomiglia per la sua progettazione, il suo imballaggio o le sue caratteristiche a un oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini o destinato a un utilizzo da parte di questi;
  7. laddove lo imponga la natura del prodotto, le adeguate caratteristiche di cibersicurezza necessarie per proteggere il prodotto da influenze esterne, compresi terzi malintenzionati, se tale influenza potrebbe avere un impatto sulla sicurezza del prodotto, compresa la possibile perdita di interconnessione;
  8. se richiesto dalla natura del prodotto, le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.

2.   La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come pericoloso.

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Commentiamo ora alcuni dei punti più interessanti, senza necessariamente procedere in ordine.

Il punto H) riguarda l’intelligenza artificiale. Questo si intende quando si parla di prodotti che, se richiesto dalla natura del prodotto, hanno funzionalità evolutive di apprendimento e predictive devono essere valutati per capire se sono sicuri.

Come si fa a valutare se il prodotto è sicuro dal punto di vista dell’intelligenza artificiale? Bisognerebbe appoggiarsi al regolamento europeo AI ACT, quello dell’intelligenza artificiale, che non è ancora stato approvato in via definitiva.  Siamo dunque di fronte ad un paradosso, perché entro il 13 dicembre dovremmo valutare qualcosa che, al momento in cui scrivo, non è ancora possibile valutare!

Vediamo ora  il punto G) sulla cybersicurezza. Bisogna valutare che il prodotto sia sicuro dal punto di vista della cybersicurezza, cioè che sia protetto dalle influenze esterne involontarie o dolose. Significa quindi che bisogna valutare quanto il prodotto è al sicuro da rischi esterni, compresi quelli derivati da parti terze malintenzionate.

Come si fa? Non ci sono norme tecniche, l’AI ACT non è ancora stato approvato. Al momento non abbiamo riferimenti certi. È un problema che abbiamo anche in altri regolamenti in questo periodo.

Andiamo al punto F). L’aspetto del prodotto può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso rispetto allo scopo per cui è stato progettato, quindi bisogna valutare anche questo elemento.

 Questa è una cosa molto intelligente che nel vecchio regolamento non c’era. Nelle altre norme (ad esempio nel regolamento macchine) questo si chiama comportamento sbagliato facilmente prevedibile.

Se un prodotto non alimentare può indurre il consumatore a confonderlo con un prodotto alimentare bisogna farci attenzione. Il classico esempio è la pastiglia del detersivo per lavastoviglie che viene scambiato per una caramella e ingerito.

Se un prodotto pur non essendo progettato per essere utilizzato da bambini, c’è la possibilità che venga comunque usato dai bambini, bisogna valutarlo come se fosse destinato ai bambini e garantire un adeguato livello di sicurezza. Di fatto questo si fa già, fa parte delle prassi, ma prima non era scritto in modo così chiaro.

Il punto E) riguarda gli utilizzatori più vulnerabili. Se il prodotto è destinato a persone “a rischio” come anziani, disabili, persone che hanno problemi di comprensione della lingua o che per qualche motivo possano non comprendere come si usa in modo sicuro quel prodotto e possono mettersi in pericolo, bisogna avvertirli sull’etichetta che quel prodotto può essere usato solo da certe categorie di persone e con certi limiti.

Questo ci porta al punto D): deve essere sempre presente un’etichetta in cui indica se il prodotto, ad esempio, è destinato ai bambini o può essere usato da bambini e a partire da quale età. Ci devono essere avvertenze e istruzioni per l’uso e lo smaltimento del prodotto e qualsiasi altra informazione utile per tutto il ciclo di vita del prodotto.

Punti B) e C): bisogna valutare come questo prodotto può essere usato correlato o combinato con altri prodotti. Magari uno non ci pensa, ma il consumatore potrebbe integrare, collegare o usare quel prodotto insieme a qualcos’altro, e quindi si dovrebbe valutare il rischio anche di questo uso improprio. Bisognerebbe valutare l’effetto di questo prodotto su altri prodotti quando si usano insieme.

Infine, come si dice al punto A), bisogna valutare il prodotto per le sue caratteristiche, la sua progettazione, le sue caratteristiche tecniche, la sua composizione, il suo imballaggio, le sue istruzioni, e in caso la sua installazione e la sua manutenzione.

Hai domande su questo regolamento e sui requisiti di valutazione della sicurezza? Scrivimi qui o su Youtube, dove spesso faccio dei minivideo in pillole per rispondere alle domande più frequenti sulla sicurezza.

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