Abbiamo capito dunque che le macchine messe in servizio prima del 21 settembre 1996 seguono una strada particolare, e la loro conformità rispetto alla sicurezza va valutata con l’allegato V del Testo Unico.
Naturalmente dobbiamo poter dimostrare che la macchina rientra in questa categoria. Quindi bisogna che ci sia un documento che lo provi: una fattura, una bolla doganale di importazione, un cespite di bilancio…
Ma entriamo nel merito delle dichiarazioni di rispondenza all’allegato V. Quelle che vedo io sono quasi tutte sbagliate, praticamente sono semplicemente dei pezzi di carta con su scritto che la macchina risponde all’allegato V. Peccato che non si fa così!
L’allegato V consiste in una serie di requisiti da rispettare, e ad ogni requisito corrispondono norme tecniche ben precise.
Un altro elemento da considerare è chi firma la dichiarazione di rispondenza all’allegato V. La legge 81/08 dice che deve essere firmata da una “persona competente”. Eh, ma cosa vuol dire esattamente?
In questo caso, carta canta. Ti faccio un esempio. Io sono un consulente che si occupa di sicurezza dei macchinari da 20 anni, sono iscritto all’albo degli ingegneri, ho scritto dei libri su questo tema, seguo continuamente corsi di aggiornamento. È chiaro che, se succede un infortunio, il curriculum che posso presentare a un tribunale dimostra la mia competenza.
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Il datore di lavoro potrebbe firmare la dichiarazione di rispondenza all’allegato V?
Dipende. Se è un datore di lavoro che si occupa dell’aspetto commerciale sicuramente non può. Se costruisce le macchine in casa e ha seguito dei corsi sulla sicurezza dei macchinari ha già più le carte in regola. Va detto però che è meglio preferire una parte terza, un consulente esterno, perché al datore di lavoro si potrebbe contestare un potenziale conflitto d’interessi.

Allegato V e modifiche sostanziali ai macchinari
Ti ricordo che se il macchinario messo in servizio prima del 21 settembre 1996 ha subito delle modifiche sostanziali non si può più gestire la sicurezza con la dichiarazione di rispondenza all’allegato V, bisogna fare la marcatura CE.
Lo attesta l’articolo 71 comma 5 del DLgs 81/08:
5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto – alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), numero 3), non configurano immissione sul mercato ai sensi dell’articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. (20)6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
Esempi di modifiche sostanziali che molto spesso vengono fatte sui macchinari vecchi? L’aggiornamento del quadro di comando, i cambiamenti nel tipo di produzione, nella velocità, nell’alimentazione del macchinario.
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I miglioramenti della sicurezza, invece, non sono considerati modifiche sostanziali ma sono obblighi di legge: l’articolo 18 comma z dell’81/08 dice infatti che le attrezzature devono essere aggiornate allo stato dell’arte.
Art 18 comma z del DLgs 81/08
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
Quindi, ad esempio, se ho aggiornato i dispositivi di sicurezza, se ho messo un interblocco in illusione anziché uno normale NON ho operato una modifica sostanziale.
Se invece ho aggiornato il quadro di comando – magari perché banalmente non trovavo il componente elettrico da sostituire e quindi ho dovuto rifare il quadro – ho operato una modifica sostanziale, perché ho modificato il cervello della macchina. Questa è una situazione che capita spessissimo con le macchine vecchie e in questo caso non c’è scampo, bisogna andare a fare la marcatura CE.
In questo caso specifico si apre sempre l’area grigia del:
- ho ripristinato la macchina uguale con nuovi componenti?
- ho cambiato qualcosa nella macchina con l’aggiornamento del quadro?
La risposta esatta la si vede caso per caso.