Le procedure di valutazione della conformita’ per marcare CE il prodotto fabbricato
Per marcare CE un prodotto bisogna seguire un percorso che dipende dalla sua tipologia e dalle garanzie che devono essere date per la sua sicurezza.
Spesso tale procedura può essere individuata all’interno di una certa gamma di possibilità.
Qui si vuole inquadrare la problematica della documentazione necessaria e del tipo di fascicolo tecnico da predisporre: tutte le Direttive europee del nuovo approccio seguono percorsi definiti per la valutazione della conformità e l’apposizione della marcatura CE sui prodotti fabbricati e messi in commercio.
La Decisione 768/2008 prescrive appunto questi percorsi, che sono più o meno complessi, in funzione della pericolosità e delicatezza del prodotto di cui si tratta.
A quali direttive questo prodotto deve essere adeguato?
Il prodotto deve soddisfare i RES di ogni direttiva europea applicabile e quindi devi possedere la documentazione che attesti che sono soddisfati tutti questi requisiti di salute e sicurezza.
Per dimostrare che il prodotto è sicuro e per difendersi da eventuali modifiche o usi impropri da parte del cliente bisogna mettere insieme tutta la documentazione prevista in ogni singola direttiva.
Ad esempio:
- disegni di insieme e dei particolari;
- schemi elettrici;
- schemi idraulici, pneumatici e cosi via;
- sistemi di comando;
- dichiarazioni di conformità corrette dei componenti di sicurezza;
- valutazione dei rischi e soddisfazione dei RES;
- manuale di uso e manutenzione;
- calcoli quando previsti;
- test quando previsti;
- verbale di collaudo.
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Nei casi in cui le direttive lo prevedono è necessario l’intervento di un ente notificato
L’ente notificato verifica la completezza del fascicolo tecnico ed esamina il prodotto e rilascia una dichiarazione con un numero identificativo che andrà indicato nella dichiarazione di conformità del prodotto.
In questo specchietto si trova quando la procedura prevede l’intervento necessario di un ente terzo: l’organismo notificato.
Quando si deve affrontare la Direttiva ATEX, oppure PED, o quella relativa ai Dispositivi Medici, si troveranno nei rispettivi allegati indicate le procedure da seguire per marcare CE: questi percorsi sono coerenti con queste tabelle:
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Nel caso della Direttiva Bassa tensione (LVD) o della Direttiva Macchine ci si trova generalmente di fronte al modulo più semplice, dove è sufficiente un’autodichiarazione, con cui il fabbricante si assume tutte le responsabilità.
Nel caso delle macchine elencate all’All. IV della Direttiva macchine, che non dispongono di norme armonizzate che coprono tutti i requisiti di sicurezza, la procedura da seguire viene scelta tra quella di garanzia, qualità totale e quella di esame CE del tipo con controllo interno di fabbricazione, in funzione della specifica situazione del fabbricante.