Compri macchine usate non marcate CE e le rivendi in Italia

“…UN COMMERCIANTE ITALIANO ACQUISTA DELLE APPARECCHIATURE DALLA FILIALE ITALIANA DI UNA NOTA MULTINAZIONALE TEDESCA E POI SCOPRE CHE SONO PRIVE DI MARCATURA CE.”

macchinario vecchio

Protesta, contesta, si rifiuta di continuare a pagare. Però se ne è accorto tardi, è passato del tempo, troppo tempo.

Ma riceve una ingiunzione di pagamento ed il giudice non accetta la sua opposizione.

E allora? Chi ha ragione?

Per nostra esperienza il giudice non sa nulla di direttive europee e di prodotto. È dura e in ripida salita la strada da percorrere. Bisogna illustrare le cose in modo chiaro, elementare, senza parole troppo tecniche. Se si fa riferimento alla legislazione europea bisogna dimostrare con cura e pazienza che vale anche in Italia.

In questa storia non proteggiamo il fabbricante, anche perché non c’entra in questa storia.

Si tratta di una filiale italiana, quindi un soggetto puramente commerciale.

Possiamo fare tante ipotesi: si tratta di macchine invendute, residui di magazzino; oppure di macchine usate, magari ritirate in permuta.

Guardiamo le fatture in questione: magari hanno scritto “come visto e piaciuto”, o cose del genere. Invece no: solo descrizione tecnica del prodotto con sigla del fabbricante. Nessuna allusione allo stato del prodotto e all’anno di fabbricazione. Nemmeno si definisce se si tratta di una prima messa in commercio, o se si tratta di usato.

Allora abbiamo tre possibilità:

  • Se si tratta della prima immissione sul mercato la CERTIFICAZIONE CE è necessaria. Quindi l’acquirente deve aver ricevuto la Dichiarazione di conformità, il libretto di istruzioni, e sull’apparecchiatura si deve vedere la targa di marcatura CE. Questo senza se e senza ma. Se si tratta di macchine residui di magazzino, fabbricate prima del 1996, non ha importanza: devono prima essere adeguate e poi marcate.
  • Se si tratta di macchine usate, e fabbricate dopo il 1996, devono essere riportate nella norma, sotto le direttive di prodotto, e devono essere adeguate e marcate CE. Lo dovevano già essere!
  • Se si tratta di macchine usate e fabbricate prima del 1996 le cose sono un po’ diverse: devono essere obbligatoriamente essere accompagnate da una Dichiarazione di rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti dal Testo unico sulla sicurezza (il famoso D Lgs 81/08). Cambia la forma, non la sostanza: devono essere adeguate praticamente come se si dovessero marcare CE, perché tra quello che prevede il Testo unico e la Direttiva macchine non c’è sostanziale differenza (ovviamente).

 

Quindi passiamo a guardare le foto di queste apparecchiature: sono evidentemente usate e sono state fabbricate circa vent’anni fa. Roba da rottamare se non viene adeguata.

Quindi ricadiamo nel terzo caso: il venditore ha torto.

L’acquirente non può, nemmeno dopo un certo tempo, accettare macchine non a norma, anche perché lui non è in grado di adeguarle: è compito del fabbricante che le conosce e può mettere insieme un fascicolo tecnico.

 

 

 

Allora che succede? A nostro parere le disposizioni normative e di legge vigenti in materia di conformità delle macchine, e derivanti da direttive di prodotto, sono da considerarsi “norme imperative”, secondo l’accezione prevista dal codice civile.

Considerando che l’Art. 1418 c.c. stabilisce che la contrarietà a norme imperative sia causa di nullità del contratto, possiamo concludere che il contratto di vendita può essere giudicato nullo, con le prevedibili conseguenze restitutorie (di quanto già pagato) ed anche risarcitorie (ex Art. 1338 c.c.).

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