La logica della marcatura CE

Chi certifica, quale responsabilità?

Nel 1999, dopo quindici anni dalla nascita del Marchio CE, viene pubblicata una Guida dalla Commissione, veramente basilare, per chiarire quali importanti novità entrano nel mondo delle imprese: la “Guida Blu”.

Lo scopo è quello di consentire la libera circolazione dei prodotti e delle merci all’interno dell’Unione, unificando le normative tra stati e introducendo le direttive cosiddette “del nuovo approccio”.

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Cosa dice la Guida Blu

Nella guida si spiega il concetto delle direttive “Nuovo approccio”, nate al fine di garantire la sicurezza dei prodotti, stabiliscono che la persona responsabile dell’immissione nel mercato dei prodotti soggetti alle Direttive Europee deve poter fornire all’autorità di controllo una copia della dichiarazione CE di conformità e rendere disponibile la necessaria documentazione tecnica.

Il marchio CE | Certificazionece

Secondo queste direttive il fabbricante è la persona responsabile della marcatura CE: dalla progettazione alla fabbricazione del prodotto, al fine di immetterlo sul mercato comunitario per proprio conto.

Le stesse responsabilità del fabbricante si applicano anche a qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti al fine di immetterli sul mercato comunitario con il proprio nome.

Il fabbricante è il solo e unico responsabile della conformità del proprio prodotto alle direttive applicabili, sia che abbia progettato e fabbricato il prodotto personalmente sia che l’abbia immesso nel mercato a suo nome.

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Cosa dice, ancora, la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti?

In base alla direttiva, per “produttore” s’intende:

  • il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante, apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
  • il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto.

La responsabilità civile per prodotti difettosi, cioè il rimborso dei danni, spetta al produttore, termine che, ai sensi della suddetta direttiva, designa il fabbricante di un prodotto finito o di un componente del prodotto finito, il produttore di una materia prima o qualsiasi persona che ad esempio, apponendo un marchio registrato si presenta come produttore dello stesso.

Il distributore che vende un prodotto con il proprio marchio è il «fabbricante apparente» del materiale: questa «apparenza» è sufficiente a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi e in particolare dei consumatori privati.

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