Facciamo un po’ di chiarezza sul ruolo del fornitore nella normativa Italiana ed Europea

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D. Lgs 81/08 – Articolo 23 – Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di

lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Dato che il testo unico sulla sicurezza 81/08 è vago sulla definizione di fornitore siamo costretti ad approfondire utilizzandoe a citando:

  • Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.
  • Guida all’attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale
  • Regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti

 

Iniziamo citando il Regolamento Europeo 765/2008

Articolo 2 Definizioni

3) «fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio;

4) «mandatario» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e abbia ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi della pertinente normativa comunitaria;

5) «importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo;

6) «distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fomitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto;

 

Per meglio comprendere cosa si intenda con queste definizioni citiamo il riferimento base per tutte le direttive cosiddette “sul nuovo approccio”: “Guida all’attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull’approccio globale ”.

 

Le figure possibili in campo, alla luce delle Direttive Europee sul Nuovo Approccio (e successivo recepimento nella legislazione nazionale)

 

I ruoli della catena produttiva e commerciale definiti esistenti e che devono essere applicati in tutte le direttive  sono:

3.1 Fabbricante

3.2 Rappresentante autorizzato

3.3 Importatore/responsabile dell’immissione nel mercato

3.4 Distributore

3.5 Responsabile dell’assemblaggio e dell’installazione

3.6 Utilizzatore (datore di lavoro)

 

3.1 Fabbricante

Secondo il nuovo approccio il fabbricante è la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità per suo conto.

Il fabbricante deve garantire che i prodotti da immettere sul mercato comunitario siano progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti essenziali fissati nelle direttive di nuovo approccio applicabili e che sia effettuata una valutazione della conformità.

Il fabbricante può utilizzare prodotti finiti, pezzi già pronti o componenti o può subappaltare le operazioni che gli competono. Egli comunque deve sempre mantenerne il controllo globale e deve disporre delle competenze necessarie per assumersi la responsabilità del prodotto .

[…]

In genere le direttive prevedono che il fabbricante venga individuato sul prodotto stesso, ad esempio nella marcatura o nella documentazione di accompagnamento. A volte non è tuttavia possibile identificare la persona effettivamente incaricata della progettazione o della fabbricazione del prodotto. In assenza di disposizioni contrarie, ciò non riduce le responsabilità della persona che ha immesso il prodotto sul mercato comunitario (ad esempio la persona fisica o giuridica che importa un prodotto nuovo o usato da un paese terzo): egli deve pertanto garantire che il prodotto sia conforme alle direttive applicabili 5° Cfr. allegato VII.

 

3.4 Distributore

Le direttive “Nuovo approccio” in genere non prevedono disposizioni in materia di distribuzione.

°Per distributore s’intende la persona fisica o giuridica della catena di fornitura che procede alle azioni commerciali successive all’immissione nel mercato del prodotto all’interno della Comunità.

Il distributore deve agire con attenzione per evitare di immettere sul mercato comunitario prodotti palesemente non conformi; deve inoltre essere in grado di dimostrare tale situazione alle autorità nazionali di controllo.

[…]

Il distributore deve procedere con attenzione e disporre di una conoscenza di base dei requisiti giuridici applicabili: deve ad esempio conoscere i prodotti cui va apposta la marcatura CE, quali informazioni devono corredare il prodotto (ad esempio la dichiarazione CE di conformità), quali siano gli obblighi in materia di lingua per le istruzioni per l’uso o gli altri documenti accompagnatori e quali siano gli elementi che indicano chiaramente la mancata conformità di un prodotto. Egli non può pertanto fornire prodotti che, in base alle informazioni in suo possesso e alla sua esperienza

professionale, presume o sa con certezza che non sono conformi alla legislazione applicabile. Deve inoltre collaborare nelle eventuali azioni adottate per evitare o ridurre al minimo i rischi.

 

3 5 Responsabile dell’assemblaggio e dell’installazione.

Il responsabile dell’installazione o dell’assemblaggio di un prodotto già immesso nel mercato deve provvedere a garantire che tale prodotto sia ancora conforme ai requisiti essenziali al momento del primo utilizzo all ‘interno della Comunità. Tale principio si applica ai prodotti per i quali la direttiva interessata prevede la messa in servizio e nel caso in cui tali manipolazioni possano avere ripercussioni a livello di conformità del prodotto. Alcuni prodotti possono essere utilizzati soltanto dopo l’assemblaggio, l’installazione o altra manipolazione. È il caso, ad esempio, delle macchine, dei dispositivi di protezione individuale, degli strumenti di misura, delle apparecchiature a gas e delle apparecchiature terminali di telecomunicazione. Se la direttiva interessata riguarda la messa in servizio e se l’assemblaggio, l’installazione o altre manipolazioni possono incidere sul mantenimento della conformità del prodotto, la persona responsabile di tali manipolazioni deve garantire che queste non determinino la mancata conformità del prodotto ai requisiti essenziali: in tal modo si garantisce che il prodotto soddisfi le disposizioni delle direttive applicabili al momento del primo utilizzo all’interno della Comunità.

 

3.6 Utilizzatore (datore di lavoro)

Le direttive del nuovo approccio non prevedono disposizioni per gli utilizzatori, se non quelle relative alla messa in servizio.

Approfondendo il ruolo dell’utilizzatore si può citare:

Ai sensi della direttiva relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (89/655/CEE, modificata dalla direttiva 95/63/CE), il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro (ad esempio macchine e apparati) messe a disposizione dei lavoratori siano adeguate al lavoro da svolgere e possano essere utilizzate senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il datore di lavoro può inoltre ordinare o utilizzare solo attrezzature di lavoro conformi alle disposizioni delle direttive applicabili o, se non vi fossero altre direttive applicabili o lo fossero solo parzialmente, conformi ai requisiti minimi fissati nell’allegato alla direttiva 89/655/CEE. Il datore di lavoro deve inoltre adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire che tali attrezzature vengano mantenute a tale livello ed è infine tenuto a fornire ai lavoratori informazioni e

formazione per quanto riguarda l’impiego delle attrezzature stesse.

 

Guardando nello specifico la guida alla direttiva macchine possiamo notare che:

 

2.1 Nella  Guida della Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42 CE recepita nel marzo 2010

in Italia),

§74 Forme giuridiche e contrattuali di immissione sul mercato

L’immissione sul mercato è definita come la messa a disposizione della macchina per la distribuzione o l’utilizzazione. La messa a disposizione di una macchina comporta il suo trasferimento da un fabbricante ad un altro soggetto, quale il distributore.

In molti casi, l’immissione sul mercato comporta il passaggio della proprietà della macchina dal fabbricante al distributore o utilizzatore contro pagamento (per esempio, vendita o acquisto a riscatto).

 

§79 Chi è il fabbricante?

Un fabbricante può essere una persona fisica o una persona giuridica; in altri termini, un individuo o un’entità come una società o un’associazione. Il processo di progettazione e costruzione di macchine o quasi-macchine può comportare la partecipazione di diversi individui o società, ma uno di essi deve assumersi la responsabilità, in quanto fabbricante,

della conformità delle macchine o delle quasi-macchine con la direttiva. Poiché i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva concernono principalmente la progettazione e la costruzione della macchina, il soggetto che si trova nella posizione migliore per assolvere a tali requisiti sarà chiaramente quello che in pratica progetta e costruisce la macchina, o che perlomeno ne controlla i processi di progettazione e costruzione.

 

§83 Settore della distribuzione Il regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti definisce “distributore” “una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto”.

 

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