Macchinario Nuovo: Cosa Controllo? Il Certificato CE mi basta?

COSA DEVO CONTROLLARE SUL MACCHINARIO NUOVO CHE ACQUISTO?

Secondo buon senso e opinione comune, proprio nulla. Sei a posto.
Ma è vero?
Spesso il buon senso porta fuori strada, non basta: bisogna essere informati e attenti.
Cito un avvocato con cui lavoriamo di solito: “Il diritto è altra cosa rispetto al buon senso se non addirittura il contrario, come insegnano nelle aule universitarie. E i giudici giudicano sulla base del diritto e non del buon senso”.
Con un macchinario regolarmente marcato CE: tu hai controllato bene la documentazione fornita, cioè la Dichiarazione di conformità e il Manuale: sei a posto? Basta così?
Assolutamente NO, sei solo a buon punto.
Cosa ti manca?

Ti manca di controllare le operazioni che i tuoi operatori dovranno svolgere, se sono effettivamente sicure, specialmente se si tratta di un macchinario che si sviluppa in lunghezza o anche in altezza.
Ad esempio gli accessi come sono stati realizzati?
Magari si deve accedere per uno o più motivi tra questi:
• regolazioni e ispezioni,
• manutenzioni e pulizie
• carico e scarico.
Se il tuo macchinario ha queste caratteristiche devi controllare che sia a posto.
Devi fare una verifica visiva e funzionale del macchinario, in tutte le sue fasi di vita, per controllare che non vi si possano riscontrare VIZI PALESI.

Perché? Per non spendere un pacco di soldi se…

Perché esiste una distinzione nei vizi di un macchinario. Scusaci il linguaggio un po’ “avvocatese”:
-vizio palese: “la carenza che l’operatore, in possesso di una idonea conoscenza delle Leggi e delle Norme, è in grado di rilevare nel corso della Valutazione dei Rischi. Oppure la carenza già manifestata in sede di utilizzo”;
-vizio occulto: “la carenza legata ad aspetti progettuali non rilevabili da un semplice esame visivo o dall’uso quotidiano della macchina, della quale è responsabile il fabbricante che aveva, o doveva avere, le conoscenze tecniche necessarie”.
Ed il vizio palese si può riscontare all’atto della messa in servizio della macchina, specialmente se si tratta di piattaforma di lavoro, di un corridoio di passaggio, di scale e scalette, parapetti.

Il fatto
E citiamo una sentenza che impietosamente avvalora questa lunga spiegazione:
Sentenza del 18 gennaio 2011, n. 1226 – Cassazione Penale, sez. IV
[…]L’infortunio era accaduto a un “lavoratore che, per pulire la zona di avvolgimento del filo, introduceva una mano tra la bobina di avvolgimento ed il contro rullo rimanendo impigliato con il guanto e trascinato”.
[…] “a nulla rilevava che il macchinario fosse munito di certificato di conformità, avuto riguardo agli obblighi del datore di lavoro, ivi compreso quello della verifica del macchinario utilizzato”. E “a nulla rilevando la marcatura CE che non esonera da responsabilità, in ragione dell’accertata non conformità della macchina ai requisiti di sicurezza”.

Ad esempio in tante taglierine o avvolgitrici ci sono corridoi di passaggio o di lavoro tra due zone con organi in movimento, corridoi a volte angusti e in cui stazionare o passare no è proprio tranquillo.

Cosa deve invece assicurarci il costruttore?
Di essere a norma con la miglior tecnologia disponibile, ad esempio avendo applicato le norme esistenti, che danno presunzione di conformità:
UNI EN ISO 14122-1:2010
Sicurezza del macchinario – Mezzi di accesso permanenti al macchinario – Parte 1: Scelta di un mezzo di accesso fisso tra due livelli
UNI EN ISO 14122-2:2010
Sicurezza del macchinario – Mezzi di accesso permanenti al macchinario – Parte 2: Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio
UNI EN ISO 14122-3:2010
Sicurezza del macchinario – Mezzi di accesso permanenti al macchinario – Parte 3: Scale, scale a castello e parapetti
UNI EN ISO 14122-4:2010
Sicurezza del macchinario – Mezzi di accesso permanenti al macchinario – Parte 4: Scale fisse
[…]

Tradotto in “italiano corrente” significa che ti può capitare che la ASL ,in sede di sorveglianza o peggio a causa di un infortunio, ti contesti la conformità del macchinario.
Conseguenze:
• prescrizione per eliminare il pericolo ed il rischio conseguente, di solito invitando a chiedere la collaborazione del fabbricante (chi paga?)
• una volta adempiuta la prescrizione, nei tempi stretti definiti dal verbale, si è ammessi a pagare la sanzione (di solito almeno 10.000 euro).

Il video di 4 minuti

Ecco un breve video di 4 minuti che spiega un po’ tutta la faccenda, con un dialogo tra i due ingegneri.

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