Verifiche periodiche PED: riqualificazione quando e come

Verifiche di riqualificazione periodica – Decreto ministeriale n. 329/2004

Decreto ministeriale n. 329/2004

Tutte le attrezzature poste in esercizio e certificate secondo il DL 93/2000, per le quali era già stata presentata la denuncia di messa in esercizio alla data del 12 febbraio 2005, la stessa sarà considerata equivalente all’attuale messa in servizio purché la documentazione già presentata venga integrata con i documenti tecnici richiesti dall’ attuale decreto per le nuove attrezzature.

Verifiche di riqualificazione periodica

Il decreto 329/04 impone agli utilizzatori di attrezzature e insiemi a pressione messi in servizio di sottoporre gli stessi a verifiche di riqualificazione periodica da parte dei soggetti preposti; l’ attestazione positiva di tali verifiche consentirà la prosecuzione dell’esercizio delle attrezzature stesse.

Le verifiche di riqualificazione periodica si dividono in:

  1. verifiche di integrità : consistono nell’ispezione delle varie membrature mediante esame visivo eseguito dall’esterno e dall’interno, in controlli spessimetrici ed eventuali altri controlli che si dovessero rendere necessari a fronte di situazioni evidenti di danno.
  2. verifiche di funzionamento : consistono nella constatazione della rispondenza delle condizioni di effettivo utilizzo con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio e nelle istruzioni d’uso del fabbricante e nella constatazione della funzionalità degli accessori di sicurezza.

Le verifiche di riqualificazione periodica sono obbligatorie per tutti i recipienti soggetti a corrosione e per tutti i recipienti non soggetti a corrosione aventi:

  1. PS >12 bar
  2. PS =12 bar e PS * V > 12 000 bar*litro

Le frequenze dei controlli sono imposte dagli Allegati A/B del DM 329/04 e possono essere modificate se il manuale d’uso e manutenzione predisposto dal fabbricante indica frequenze di controllo inferiori a quelle previste dal presente decreto.

La cadenza dei controlli si applica a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio.

In accordo con l’articolo 11 del DM 329/04 sono esclusi dai controlli periodici tutti i recipienti contenenti fluidi del gruppo 2, escluso il vapore d’acqua, che non sono soggetti a corrosione interna o esterna e rispondenti alle seguenti caratteristiche:

  1. PS = 12 bar
  2. PS*V < 12 000 bar*l

Per le attrezzature escluse dai controlli periodici l’utilizzatore dovrà accertarsi e garantire la sussistenza delle condizioni di sicurezza ed eventuali ulteriori specifiche riportate nel manuale d’uso redatto dal fabbricante del serbatoio.

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