Verifica di primo impianto ovvero della messa in servizio
L’Articolo 4.1 del DM 329/2004 stabilisce che le attrezzature o insiemi a pressione che ricadono nello scopo del decreto, solo se risultano installati ed assemblati dall’utilizzatore sull’impianto, sono soggetti a verifica per la messa in servizio.
Per quanto riguarda i recipienti semplici di cui al decreto legislativo n. 311/1991, tale verifica non è obbligatoria se:
- PS < 12 bar
- PS * V < 8 000 bar * Litro
Dove obbligatorio, tale verifica deve essere effettuata su richiesta dell’azienda utilizzatrice e consiste nell’accertamento da parte dell’ente verificatore che l’attrezzatura sia stata correttamente installata nel rispetto della normativa vigente e delle istruzioni d’uso e manutenzione rilasciate dal fabbricante dell’attrezzatura stessa; in particolare la verifica è finalizzata al controllo del funzionamento in sicurezza delle attrezzature e degli insiemi.
L’Articolo 6.4 stabilisce che per le attrezzature a pressione e insiemi esclusi dal controllo della messa in servizio, ai sensi dell’articolo 5, la dichiarazione di messa in servizio consente di attivare l’attrezzatura o l’insieme a condizione che l’utilizzatore attesti che le predette attrezzature o insiemi siano stati debitamente installati, mantenuti in efficienza e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la salute e la sicurezza delle persone o degli animali domestici o la sicurezza dei beni.
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